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AS 2008 5643

Ordinanza concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale

Ordinanza concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale

del 5 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale

Art. 17 Livelli di valutazione (art. 4 cpv. 3 LPers)

Le prestazioni e il comportamento degli impiegati sono valutati come segue: a. livello di valutazione 4: supera chiaramente gli obiettivi; b. livello di valutazione 3: raggiunge pienamente gli obiettivi; c. livello di valutazione 2: raggiunge in ampia misura gli obiettivi; d. livello di valutazione 1: non raggiunge gli obiettivi.

Art. 21 cpv. 3 3 Il DFF informa ogni anno il Consiglio federale in merito alla ripartizione degli sti- pendi secondo i quattro livelli di valutazione e all’assegnazione di premi di presta- zione e di altri assegni importanti e ne espone le conseguenze finanziarie.

Art. 36 Classi di stipendio (art. 15 LPers)

Lo stipendio è fissato nell’ambito delle seguenti classi:

Classi di stipendio Importi massimi in franchi

38 339 472 37 282 661 36 265 340 35 248 189 34 231 222

1 RS 172.220.111.3

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Classi di stipendio Importi massimi in franchi

33 214 413 32 197 802 31 189 531 30 181 272 29 173 061 28 164 866 27 157 694 26 150 550 25 143 395 24 136 266 23 130 202 22 124 141 21 119 369 20 114 611 19 109 851 18 105 097 17 100 320 16 96 308 15 92 568 14 88 882 13 85 785 12 82 774 11 79 814 10 76 924 9 74 003 8 71 066 7 68 203 6 65 309 5 62 405 4 60 647 3 59 699 2 58 751 1 57 814

Art. 39 Evoluzione dello stipendio (art. 15 LPers) 1 L’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro, com- presa un’eventuale assegnazione a una classe superiore ai sensi dell’articolo 52 capoverso 6, funge da base di calcolo dell’evoluzione dello stipendio in funzione della valutazione del personale e dell’esperienza. 2 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 4, lo stipendio è aumentato del 4–5 per cento ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio.

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3 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 3, lo stipendio è aumentato del 2,5–3,5 per cento ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio. 4 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 2, lo stipendio è aumentato dell’1–2 per cento ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio. Qualora nel corso dell’evoluzione dello stipendio o dopo il raggiungi- mento dell’importo massimo le prestazioni corrispondessero per tre anni consecutivi al livello di valutazione 2, lo stipendio è diminuito ogni anno al massimo del 2 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio. 5 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1, lo stipendio è diminuito ogni anno al massimo del 2 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio. 6 Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono lo stipendio su domanda dei superiori diretti degli impiegati. I dipartimenti, gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili possono emanare direttive.

Art. 40 Adeguamenti straordinari dello stipendio (art. 15 LPers)

Se lo stipendio è troppo basso rispetto ad altri stipendi, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può adeguarlo. L’adeguamento può avvenire in una volta sola o a tappe e non può superare il 10 per cento dell’importo massimo della classe di sti- pendio stabilita nel contratto di lavoro. Lo stipendio così adeguato non può superare l’importo massimo della classe di stipendio.

Art. 42 Misure speciali e responsabilità (art. 15 LPers) 1 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1, occorre prevedere misu- re di sviluppo o l’attribuzione a un posto meno esigente. È necessario tenere adegua- tamente conto anche di situazioni sociali difficili. Se, nonostante le misure adottate, le prestazioni non migliorano, il rapporto di lavoro è disdetto. 2 Se il posto attribuito è inquadrato in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio e lo stipendio sono adeguati nel contratto di lavoro. L’articolo 52a non è applicabile. 3 Le unità amministrative competenti per stabilire gli stipendi e i premi di presta- zione garantiscono l’osservanza del proprio budget del personale.

Art. 44 cpv. 4 Abrogato

Art. 46 cpv. 2 2 Le indennità di funzione non devono superare la differenza tra l’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro e l’importo massimo sta- bilito per la funzione con classe di stipendio superiore.

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Art. 47 Abrogato

Art. 49 Premi di prestazione (art. 15 LPers) 1 Le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno possono essere ricompensate, per anno civile, con premi di prestazione che ammon- tano fino al 15 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. 2 Non si possono versare premi di prestazione agli impiegati le cui prestazioni corri- spondono al livello di valutazione 1. 3 Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono i premi di prestazione su domanda dei superiori diretti degli impiegati.

Art. 50 cpv. 1 1 Per acquisire personale particolarmente qualificato e indurlo a rimanere, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può concedere un’indennità in funzione del mercato del lavoro che ammonta fino al 20 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

Art. 52 cpv. 7bis e 8 7bis Se i presupposti per l’assegnazione a una classe superiore secondo il capoverso 6 non sono più dati, la classe di stipendio e lo stipendio sono adeguati nel contratto di lavoro. L’articolo 52a non è applicabile. 8 Per il personale che segue una formazione o è assunto a condizioni particolari, il DFF può stabilire uno stipendio massimo inferiore all’importo massimo della classe di stipendio 1.

Art. 52a cpv. 1 e 2 1 Se una funzione viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o se a un impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipen- dio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Se supera l’importo massimo stabilito per questa nuova classe, lo stipendio rimane invariato per due anni. Durante tale periodo e fintantoché lo stipendio supera l’ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione non è versata l’indennità di rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l’articolo 39. Lo stipendio è adeguato alla nuova classe al più tardi dopo due anni.

2 Se la funzione di un impiegato che ha compiuto 55 anni viene inquadrata in una

classe inferiore di stipendio o se a tale impiegato viene assegnata una funzione in- quadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Lo stipendio rimane invariato e non è versata l’indennità di rin-

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caro e non è accordato alcun aumento secondo l’articolo 39 fintantoché esso supera l’ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione.

Art. 92 cpv. 1 1 Gli impiegati che esercitano un’attività a favore di terzi grazie al rapporto di lavoro con la Confederazione devono versare a quest’ultima il reddito ricavato nella misura in cui esso, sommato allo stipendio, superi nel corso di un anno civile il 110 per cento dell’importo massimo previsto dalla classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. Essi devono fornire tutti i dati necessari all’autorità competente ai sensi dell’articolo 2.

Art. 114 cpv. 2 lett. g 2 Il DFAE può, d’intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie per il perso- nale soggetto all’obbligo di trasferimento e per il personale impiegato all’estero nei seguenti settori: g. articolo 49: premi di prestazione;

Allegato 2 lett. a, f e h a. stipendio mensile secondo l’articolo 36 e stipendio mensile degli impiegati della Confederazione secondo l’articolo 12 capoverso 2 OPers-PRA2, ma al massimo lo stipendio mensile del dipartimento da cui proviene l’impiegato. L’evoluzione dello stipendio secondo l’articolo 39 capoversi 1–5 e gli ade- guamenti straordinari dello stipendio secondo l’articolo 40 fino all’importo massimo della classe di stipendio; f. abrogata h. i premi di prestazione secondo l’articolo 49;

2. Ordinanza del 10 giugno 20043 sulla gestione dei posti di lavoro e

del personale nell’ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni

Art. 5 cpv. 1 lett. c 1 Un altro lavoro all’interno dell’Amministrazione federale è ritenuto ragionevol- mente esigibile se: c. dopo un periodo di introduzione sufficiente, può essere effettuato in modo da soddisfare le esigenze del livello di valutazione 3; sono prese in consi- derazione la formazione, la lingua e l’età dell’impiegato.

2 RS 172.220.111.9 3 RS 172.220.111.5

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3. Ordinanza del 17 ottobre 20014 sulla durata della funzione

Art. 4 cpv. 2 e 3

2 Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell’importo

massimo della classe di stipendio determinata, finché esso raggiunge questo impor- to.

3 Non sono versati premi di prestazione secondo l’articolo 49 OPers.

4. Ordinanza del 30 novembre 20015 sul personale dei servizi di pulizia

Art. 4 cpv. 1, 3 e 4 1 Lo stipendio è fissato secondo le classi di stipendio che figurano nell’articolo 36 OPers6. Il DFF può fissare uno stipendio massimo inferiore all’importo massimo della classe di stipendio 1. È fatto salvo l’articolo 7 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20007 relativa alla legge sul personale federale. 3 Le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno possono essere ricompensate, per anno civile, con premi di prestazione che ammon- tano fino al 6 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. 4 Il DFF emana le disposizioni concernenti l’evoluzione dello stipendio del perso- nale addetto alla pulizia. Può derogare all’articolo 39 OPers e prevedere che l’evolu- zione avvenga in base a importi fissi.

5. Ordinanza del 2 dicembre 20058 sul personale impiegato

per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario

Art. 16 cpv. 2 2 Gli aumenti di stipendio non possono superare l’evoluzione prevista dall’artico- lo 39 capoverso 3 OPers9 per il livello di valutazione 3. Quando la persona assume una funzione attribuita a una classe di stipendio superiore, il servizio competente può derogare a questa regola se lo stipendio non corrisponde al valore effettivo della funzione.

4 RS 172.220.111.6 5 RS 172.220.111.7 6 RS 172.220.111.3 7 RS 172.220.11 8 RS 172.220.111.9 9 RS 172.220.111.3

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2009.

5 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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