AS 2008 567
Ordinanza del DFE concernente l'igiene nella produzione lattiera
Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL)
Modifica del 13 febbraio 2008
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 23 novembre 20051 concernente l’igiene nella produzione lattiera è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 dell’ordinanza del 23 novembre 20052 concernente la qualità del latte; visto l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20053 concernente la produzione primaria,
Art. 6 cpv. 4 4 I risultati dei controlli devono essere registrati per scritto e conservati per tre anni.
Art. 8 cpv. 2 lett. a 2 Il latte deve soddisfare i seguenti criteri che, salvo per il punto di congelamento, tengono conto della dispersione dovuta al metodo impiegato: a. Latte vaccino
Criterio Esigenza
Numero di germi a 30 °C (al ml) < 80 000 Cellule somatiche (al ml) < 350 000 Sostanze inibitrici non accertabili Punto di congelamento ≤ − 0,520 °C
2007-2141 567
Igiene nella produzione lattiera RU 2008
b. Latte di altre specie animali
Criterio Esigenza
Numero di germi a 30 °C (al ml) < 1 500 000 o < 500 000, purché il latte sia destinato alla fabbricazione di prodotti di latte crudo senza trattamento termico Sostanze inibitrici non accertabili
Art. 10 cpv. 4 4 Il colostro ai sensi dell’articolo 66a dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20054 sulle derrate alimentari di origine animale, munto nei cinque giorni dopo il parto, può essere commercializzato. Il colostro deve essere separato dal resto del latte e consegnato con la relativa designazione. È vietato mescolare il colostro con il latte. Le esigenze d’igiene per la produzione lattiera valgono analogamente per il colostro.
Art. 14 cpv. 7 7 L’addetto alla trasformazione del latte può fissare temperature di raffreddamento diverse per la fabbricazione di formaggi. La temperatura d’immagazzinamento non può però oltrepassare i 18 °C. Non appena la temperatura di immagazzinamento oltrepassa gli 8 °C la trasformazione deve effettuarsi al più tardi 24 ore dopo l’ultima mungitura. La sicurezza alimentare deve essere garantita in ogni momento.
Art. 21 Manutenzione I produttori devono provvedere al funzionamento ineccepibile dell’impianto per la mungitura. La manutenzione dell’impianto di mungitura deve essere svolta da un esperto almeno una volta all’anno, e, se si tratta di un’azienda di estivazione, almeno una volta ogni due anni, conformemente a norme internazionalmente riconosciute. Le schede relative alla manutenzione vanno conservate per tre anni.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2008.
13 febbraio 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
4 RS 817.022.108
568