AS 2008 5737
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En)
Modifica del 12 novembre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia è modificata come segue:
Art. 11 Emolumenti nel settore dell’energia nucleare L’Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. le autorizzazioni di massima, le licenze di costruzione e le licenze d’eserci- zio; b. le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radio- attive; c. le autorizzazioni per studi geologici; d. gli esami preliminari; e. le perizie di progetti; f. l’attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari; g. le attività legate al controllo dei materiali nucleari.
Art. 12 Tasse di vigilanza nel settore dell’energia nucleare 1 I costi dell’Ufficio federale non coperti dagli emolumenti di cui all’articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza.
2 Questi costi comprendono in particolare:
a. i costi legati alle seguenti attività:
1. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali,
2. lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il
perfezionamento relativi;
1 RS 730.05
2008-1768 5737
Emolumenti e tasse di vigilanza nel settore dell’energia RU 2008
b. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall’Agenzia inter- nazionale dell’energia nucleare (IAEA).
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova