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AS 2008 5739

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En)

Modifica del 12 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:

Art. 13a Emolumenti nel settore dell’approvvigionamento elettrico e della produzione di energia L’Ufficio e la Commissione dell’energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito: a. all’approvvigionamento elettrico; b. alle condizioni di raccordo per gli impianti di produzione di energia; c. ai supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione.

Allegato 1, n. 2 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 730.05

2008-2385 5739

Emolumenti e tasse di vigilanza nel settore dell’energia RU 2008

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