AS 2008 5739
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En)
Modifica del 12 novembre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:
Art. 13a Emolumenti nel settore dell’approvvigionamento elettrico e della produzione di energia L’Ufficio e la Commissione dell’energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito: a. all’approvvigionamento elettrico; b. alle condizioni di raccordo per gli impianti di produzione di energia; c. ai supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione.
Allegato 1, n. 2 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 730.05
2008-2385 5739
Emolumenti e tasse di vigilanza nel settore dell’energia RU 2008