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AS 2008 5747

Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare

Ordinanza sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (OIFSN)

del 12 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 24 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 20071 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, ordina:

Sezione 1: Sede

Art. 1 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) ha sede a Brugg (AG).

Sezione 2: Garanzia della qualità

Art. 2 1 L’IFSN esercita un sistema di gestione della qualità che copre tutti i campi di atti- vità. Questo sistema deve essere certificato da un ente indipendente. 2 Per eseguire le sue attività in qualità di laboratorio di prova e di ispettorato, l’IFSN deve farsi accreditare conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accre- ditamento e sulla designazione. 3 Esso fa periodicamente verificare da esperti esterni l’adempimento delle esigenze dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (IAEA)3.

Sezione 3: Consiglio dell’IFSN

Art. 3 Profilo dei requisiti Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) stabilisce quali requisiti devono soddisfare i membri del Consiglio dell’IFSN.

RS 732.21

3 Vedi lo statuto dell’IAEA (RS 0.732.011).

2008-1262 5747

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Art. 4 Indipendenza

1 Sono incompatibili con l’indipendenza dei membri del Consiglio dell’IFSN l’as-

sunzione, la libera collaborazione o l’accettazione di un mandato o di un subappalto: a. negli ambiti d’attività di organizzazioni sottoposte alla vigilanza dell’IFSN; b. nei servizi coinvolti nelle procedure di autorizzazione conformemente alla legge federale del 21 marzo 20034 sull’energia nucleare.

2 L’accettazione di mandati o subappalti dell’IFSN o dei suoi mandatari è invece

compatibile con l’esigenza dell’indipendenza, se questi incarichi non concernono un settore che sottostà alla vigilanza del Consiglio dell’IFSN.

Art. 5 Onorari e prestazioni accessorie 1 Il Consiglio federale fissa gli onorari e le prestazioni accessorie per i membri del Consiglio dell’IFSN.

2 Gli onorari e le prestazioni accessorie sono a carico dell’IFSN.

Art. 6 Sedute 1 Il Consiglio dell’IFSN si riunisce almeno quattro volte all’anno; nelle sedute deli- bera sul preventivo, sul rapporto di attività, sul rapporto di gestione e sul conto annuale.

2 Possono essere convocate altre sedute:

a. dal presidente; b. su richiesta di almeno due membri del Consiglio dell’IFSN.

3 Le sedute richieste dai membri del Consiglio dell’IFSN devono tenersi entro

30 giorni dal ricevimento della richiesta.

4 Il direttore dell’IFSN partecipa alle sedute del Consiglio dell’IFSN con voto con- sultivo. Può far appello ad altri collaboratori dell’IFSN. 5 Il Consiglio dell’IFSN può eccezionalmente decidere di riunirsi senza il concorso del direttore.

Art. 7 Quorum 1 Il Consiglio dell’IFSN delibera validamente se la maggioranza dei suoi membri è presente.

2 Esso delibera a maggioranza semplice; il presidente ha voto preponderante.

4 RS 732.1

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Art. 8 Rapporti 1 Il rapporto di gestione e il rapporto di attività all’attenzione del Consiglio federale comprendono un rendiconto sui risultati e le prestazioni dell’IFSN nell’ambito della sua vigilanza sugli impianti nucleari, il raggiungimento degli obiettivi strategici non- ché il rapporto annuale, il bilancio, il conto economico con allegato e il rapporto di esame dell’ufficio di revisione. 2 Il Consiglio dell’IFSN delibera, su proposta del presidente, sul rapporto di gestione e sul rapporto di attività e li sottopone al Consiglio federale per approvazione. 3 Il rapporto di attività e il rapporto di gestione sono pubblicati dopo approvazione dal Consiglio federale.

Art. 9 Ricusazione 1 L’obbligo di ricusazione dei membri del Consiglio dell’IFSN è retto dall’artico- lo 10 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa. 2 La qualità di membro di un’associazione specialistica non comporta l’obbligo di ricusazione. 3 Se la ricusazione è contestata, decide il Consiglio dell’IFSN senza il concorso del membro interessato.

Sezione 4: Ufficio di revisione e organo paritetico

Art. 10 Ufficio di revisione 1 Le condizioni di nomina, il mandato, la durata del mandato e i rapporti dell’ufficio di revisione sono retti per analogia dalle disposizioni del diritto della società anoni- ma concernenti la revisione ordinaria. 2 Il Consiglio dell’IFSN può presentare al Consiglio federale una proposta per revo- care l’ufficio di revisione.

3 Le spese legate alla revisione sono a carico dell’IFSN.

Art. 11 Organo paritetico dell’istituto di previdenza 1 Il Consiglio dell’IFSN disciplina la composizione, la procedura di nomina e l’orga- nizzazione dell’organo paritetico dell’istituto di previdenza dell’IFSN. 2 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e ido- nee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile, le lingue ufficiali e i sessi devono essere rappresentati in modo adeguato. 3 Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono fissate dalla Commis- sione della Cassa di PUBLICA.

5 RS 172.021

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Sezione 5: Prestazioni a favore della Confederazione e presentazione dei conti

Art. 12 Prestazioni a favore della Confederazione 1 L’Ufficio federale dell’energia commissiona all’IFSN le prestazioni da fornire.

2 Le tariffe orarie sulle quali si basa l’indennità sono rette dal regolamento sulle tasse dell’IFSN.

Art. 13 Traffico dei pagamenti

1 L’IFSN sviluppa un proprio traffico dei pagamenti.

2 Indica un conto postale o bancario per i trasferimenti tra la Confederazione e

l’IFSN e li comunica all’Amministrazione federale delle finanze.

Art. 14 Presentazione dei conti 1 Il Consiglio dell’IFSN fissa i principi per l’iscrizione a bilancio e di valutazione. Si applicano come esigenze minime le corrispondenti disposizioni sulle finanze della Confederazione. 2 I singoli principi contabili, i cambiamenti e le conseguenze di tali principi nonché il riferimento a norme contabili riconosciute e i valori di riferimento per le valuta- zioni devono essere specificati nell’allegato del conto annuale. Le tariffe orarie sulle quali si basa la remunerazione sono rette dal regolamento sulle tasse dell’IFSN.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Istituzione dell’IFSN 1 L’IFSN acquisisce la personalità giuridica con l’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 In tale momento i diritti e i doveri della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari sono trasmessi all’IFSN. 3 Entro il 30 settembre 2009 l’IFSN presenta per approvazione al Consiglio federale il bilancio di apertura al 1° gennaio 2009.

Art. 16 Disposizione esecutiva Il Consiglio dell’IFSN può emanare disposizioni esecutive di importanza secondaria in merito all’organizzazione, al personale e alla contabilità, in particolare disposi- zioni esecutive che precisano il regolamento del personale.

Art. 17 Disposizione transitoria Al più tardi fino al 31 marzo 2010 la sede dell’IFSN è Würenlingen.

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Art. 18 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 18)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 20016 sulle misure per la salvaguardia

della sicurezza interna

Allegato 2 numero 21a A sostegno dei relativi scopi e tenendo conto delle pertinenti condizioni, possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici seguenti: 21a. Ispettorato federale della sicurezza nucleare per l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 20077 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare;

2. Ordinanza del 19 dicembre 20018 sui controlli di sicurezza relativi

alle persone

Allegato 1 numero 2

2. Funzioni supplementari nei singoli Dipartimenti e nella Cancelleria

federale …

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Unità organizzative Funzioni

Ufficio federale dell’energia Quadri dell’UFE Berna Collaboratori Servizio del personale, Servizio finanze, Informatica, Sezione affari internazio- nali, Servizio di assistenza Sezione affari internazionali

6 RS 120.2 7 RS 732.2 8 RS 120.4

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Unità organizzative Funzioni

Ispettorato federale della Tutti i collaboratori sicurezza nucleare

Ufficio federale dell’ambiente

Sezione Paesaggio e infrastrutture Caposezione e collaboratori scientifici

Sezione Sicurezza degli impianti Caposezione e collaboratori scientifici

Sezione Radiazioni non ionizzanti Caposezione e collaboratori scientifici

Ufficio federale dell’aviazione Collaboratori UFAC per le questioni di sicurezza civile

3. Ordinanza dell’8 settembre 19999 sull’archiviazione

Allegato 2 lett. a

a. Istituti e istituzioni che archiviano in maniera autonoma i loro documenti: – La Posta – Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque – Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio – Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca – Politecnici federali (Losanna e Zurigo) – Istituto Paul Scherrer – Consiglio dei Politecnici federali – Ferrovie federali svizzere FFS – Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) – Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici – Ispettorato federale della sicurezza nucleare

9 RS 152.11

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4. Ordinanza del 25 novembre 199810 sull’organizzazione del Governo

e dell’Amministrazione

Allegato …

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni …

2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata:

Ne fanno parte segnatamente: Büro für Flugunfalluntersuchungen und Büro für Eisenbahnunfalluntersuchungen Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation et Bureau d’enquête sur les accidents ferroviaires Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici e Ufficio d’inchiesta sugli infortuni ferroviari Biro per examinar accidents d’aviun e biro per examinar accidents da viafier Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva Autoritad independenta da recurs en dumondas da radio e televisiun Eidgenössische Flugunfallkommission Commission fédérale sur les accidents d’avion Commissione federale sugli infortuni aeronautici Cumissiun federala davart accidents d’aviun Eidgenössische Kommunikationskommission Commission fédérale de la communication Commissione federale delle comunicazioni Cumissiun federala da communicaziun Schiedskommission im Eisenbahnverkehr Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria Cumissiun da cumpromiss per il traffic da viafier Eidgenössisches Nuklear-Sicherheitsinspektorat Inspection fédérale de la sécurité nucléaire Ispettorato federale della sicurezza nucleare Inspecturat federal per la segirezza nucleara

10 RS 172.010.1

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5. Ordinanza del 6 dicembre 199911 sull’organizzazione del

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Art. 9 cpv. 3 lett. d

3 Per conseguire tali obiettivi, l’UFE svolge le seguenti funzioni:

d. prepara e rilascia le autorizzazioni.

Art. 14a Ispettorato federale della sicurezza nucleare L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare è amministrativamente subordinato alla Segreteria generale.

6. Ordinanza del 3 luglio 200112 sul personale federale

Art. 88k cpv. 1 1 L’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari disciplina la composizione, la procedura di elezione e l’organizzazione dell’organo paritetico della sua cassa di previdenza.

7. Ordinanza del 19 dicembre 200313 sulla retribuzione dei quadri

Ingresso visti gli articoli 6a e 15 capoverso 6 della legge del 24 marzo 200014 sul personale federale (LPers); visti gli articoli 4 capoverso 5 e 8 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 199515 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI); visti gli articoli 6 capoverso 4 e 9 capoverso 2 della legge federale del 22 giugno 200716 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN); visti gli articoli 71 capoverso 2 e 75 capoverso 2 della legge federale del 15 dicembre 200017 sugli agenti terapeutici (LATer); visto l’articolo 63 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 marzo 198118 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);

11 RS 172.217.1 12 RS 172.220.111.3 13 RS 172.220.12 14 RS 172.220.1 15 RS 172.010.31 16 RS 732.2 17 RS 812.21 18 RS 832.20

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visti gli articoli 24 capoverso 5 e 27 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 200519 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni; visti gli articoli 9 capoverso 3 e 13 capoverso 3 della legge federale del 22 giugno 200720 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari,

Art. 1 lett. f e g La presente ordinanza si applica: f. all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare; g. all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

8. Ordinanza del 10 giugno 198521 sulla ricerca

Art. 10c Accordo d’esecuzione per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) e dell’Agenzia per l’energia nucleare (NEA) Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni è autorizzato a decidere la conclusione di accordi d’esecuzione nonché la partecipazione ai nuovi progetti di cooperazione ivi previsti in materia di ricerca energetica nell’ambito dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) e dell’Agenzia per l’energia nucleare (NEA) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Può delegare tale competenza all’Ufficio federale dell’energia e all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

9. Ordinanza del 19 novembre 200322 concernente l’obbligo di prestare

servizio militare

Allegato 2 lett. c

Specialisti Sono specialisti: c. il personale di MeteoSvizzera, dell’Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe, del Servizio sismologico svizzero e dell’Istituto di ricerca sull’atmosfera e il clima del Politecnico federale di Zurigo (IACETH), della Centrale nazionale d’allarme, dell’Ispettorato federale della sicurezza nucle- are, della RUAG e di Skyguide incorporato in formazioni che, in servizio attivo, assumono i compiti delle organizzazioni e istituzioni menzionate;

19 RS 946.10 20 RS 956.1; RU 2008 5207 21 RS 420.11 22 RS 512.21

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10. Ordinanza del 5 dicembre 200323 sull’allarme

Art. 10 cpv. 2 lett. a

2 Essi trasmettono immediatamente l’avviso di dare il preallarme o l’allarme:

a. all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);

Art. 18 cpv. 2

2 Il regolamento d’emergenza deve essere approvato dall’IFSN.

11. Ordinanza del 17 ottobre 200724 concernente l’organizzazione

d’intervento in caso di aumento della radioattività

Art. 5 cpv. 2 lett. b

2 L’OIR è sostenuta nei suoi interventi:

b. in presenza di pericolo in seguito ad incidenti nelle centrali nucleari, sia in Svizzera che all’estero, anche dall’Ispettorato federale della sicurezza nucle- are (IFSN).

Art. 6 cpv. 1 lett. p nonché 5 lett. c

1 Fanno parte del CODRA:

p. il direttore dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

5 Sono a disposizione del CODRA:

c. la Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN).

Art. 7 cpv. 1 lett. b

1 Nel settore della radioattività la CENAL comprende:

b. altri specialisti provenienti dai settori della scienza e dell’economia e da altri organi amministrativi, come pure dalle commissioni ComNBC, CFR e CSN;

Art. 10 Informazione Specialisti, in particolare degli uffici federali rappresentati in seno al CODRA e delle commissioni ComNBC, CFR e CSN, sono a disposizione della cen info per la consulenza tecnica in materia di informazione.

23 RS 520.12 24 RS 520.17

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Art. 12 cpv. 3 3 Il capo dell’OIR provvede affinché l’idoneità funzionale dell’OIR, o di settori della stessa, venga controllata per mezzo di esercitazioni. Se del caso e d’intesa con i servizi competenti, può a questo scopo coinvolgere anche la cen info, l’IFSN e altri servizi.

Art. 18 IFSN 1 L’IFSN si incarica, in applicazione dell’ordinanza del 28 novembre 198325 sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari, di informare rapida- mente la CENAL circa gli incidenti negli impianti nucleari svizzeri che potrebbero mettere in pericolo l’ambiente circostante a causa della radioattività. 2 L’IFSN fa previsioni sull’evoluzione di avarie negli impianti, la possibile diffu- sione della radioattività nell’ambiente circostante e le relative conseguenze. Ana- lizza l’efficacia dei provvedimenti adottati dall’esercente dell’impianto nucleare per proteggere il personale e l’ambiente. 3 L’IFSN consiglia la CENAL in merito alla disposizione di misure per la protezione della popolazione. 4 L’IFSN intrattiene un proprio servizio di picchetto e garantisce un’organizzazione interna per i casi d’emergenza.

12. Ordinanza del 10 dicembre 200426 sull’energia nucleare

Art. 6 Autorità di vigilanza Le autorità di vigilanza sono: a. per quanto concerne la sicurezza nucleare e la sicurezza esterna, l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN); b. per i rimanenti settori nell’esecuzione della LENu, l’Ufficio federale.

Art. 10 cpv. 2 2 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i principi specifici per la progettazione di reattori ad acqua leggera.

Art. 11 cpv. 3 3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i principi specifici per la progettazione dei siti per i depositi in strati geologici profondi.

25 RS 732.33 26 RS 732.11

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Art. 12 cpv. 3 3 L’IFSN è incaricato di disciplinare, all’occorrenza, mediante direttive i principi specifici per la progettazione di altri tipi di impianti nucleari.

Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva, nonché 3 1 Nel trasporto di materiali nucleari, il titolare della licenza è tenuto a notificare all’IFSN in particolare i seguenti eventi e riscontri attinenti al settore della sicurezza interna: 2 Egli deve notificare senza indugio all’IFSN i seguenti eventi e riscontri attinenti al settore della sicurezza esterna: 3 Per ogni evento o riscontro egli deve presentare all’IFSN un rapporto. Il rapporto sugli eventi e riscontri attinenti al settore della sicurezza dev’essere allestito secondo l’allegato 6. Il rapporto relativo al settore della sicurezza dev’essere presentato e classificato entro 30 giorni.

Art. 22 cpv. 2 2 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive la metodica e le condizioni marginali per l’analisi degli incidenti richiesta dal capoverso 1.

Art. 24 cpv. 3 3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.

Art. 25 cpv. 4 4 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati cui deve adempiere il programma di gestione della qualità.

Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva e 3 1 Per quanto concerne gli edifici e le parti dell’impianto che necessitano del nul- laosta conformemente alla licenza di costruzione, l’IFSN rilascia il nullaosta per: 3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.

Art. 27 cpv. 4 e 5 4 A conclusione della disattivazione, il titolare della licenza deve consegnare la documentazione all’IFSN, dopo la chiusura dell’impianto o la scadenza del termine di sorveglianza al Dipartimento. 5 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati concer- nenti la documentazione e la sua conservazione.

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Art. 28 cpv. 2 2 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.

Art. 29 cpv. 3 3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.

Art. 30 cpv. 5 5 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati in materia di organizzazione.

Art. 33 cpv. 3 3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati relativi alle valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna.

Art. 34 cpv. 3 3 L’IFSN disciplina mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la VPS.

Art. 35 cpv. 4 4 L’IFSN è incaricata di disciplinare mediante direttive i metodi e la portata della sorveglianza dell’invecchiamento.

Art. 37 cpv. 1 e 2 1 Il titolare della licenza presenta all’IFSN i rapporti di valutazione dello stato e dell’esercizio dell’impianto secondo l’allegato 5. 2 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti per il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari dei suddetti rapporti.

Art. 38 Obblighi di notifica nel settore della sicurezza interna 1 Il titolare di una licenza d’esercizio notifica all’IFSN prima della loro esecuzione in particolare le seguenti attività: a. arresti pianificati del reattore; b. riattivazione del reattore dopo il suo arresto per disturbi di funzionamento; c. lavori in cui si prevede una dose collettiva superiore a 50 mSv; d. rilasci radioattivi nell’ambiente pianificati ma non di routine; e. sostituzione del carbone attivo nei filtri d’emergenza negli impianti di venti- lazione;

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f. pianificazione ed esecuzione di esercitazioni d’emergenza; g. test su sistemi o componenti rilevanti per la sicurezza.

2 Egli notifica all’IFSN le seguenti attività:

a. modifiche dell’impianto, che non sono soggette ad autorizzazione o nullao- sta; b. modifiche sostanziali alla documentazione secondo gli articoli 27 e 41.

3 Egli notifica all’IFSN i seguenti eventi e riscontri:

a. eventi che compromettono o possono compromettere la sicurezza; b. altri eventi di interesse pubblico; c. riscontri che possono compromettere la sicurezza e non hanno provocato un evento. 4 Per ogni evento o riscontro presenta all’IFSN i necessari rapporti allestiti secondo l’allegato 6. 5 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive la procedura da seguire per le notifiche secondo i capoversi 1 e 2 e per la classificazione di eventi e riscontri secondo il capoverso 3.

Art. 39 Obblighi di notifica nel settore della sicurezza esterna 1 Il titolare di una licenza d’esercizio notifica all’IFSN prima della loro esecuzione in particolare le seguenti attività: a. modifiche o nuove installazioni edilizie e tecniche d’impianto per le quali è richiesto il nullaosta dell’IFSN; b. esercitazioni importanti per la sicurezza esterna in collaborazione con organi militari, cantonali o comunali; c. attività straordinarie attinenti alla sicurezza esterna.

2 Egli notifica senza indugio all’IFSN i seguenti eventi e riscontri:

a. atti di violenza contro il personale; b. sabotaggio e tentativo di sabotaggio; c. minaccia di attentato con bomba; d. ricatto e presa d’ostaggi; e. disfunzioni, danni o guasti a dispositivi e sistemi di sicurezza esterna che perdurano oltre 24 ore; f. eventi negli impianti nucleari o nei loro dintorni, che sono da ricondurre a interventi non autorizzati o che ne fanno supporre l’esistenza; g. altri eventi e riscontri che pregiudicano o possono pregiudicare la sicurezza esterna.

3 Per ogni evento o riscontro presenta senza indugio all’IFSN un rapporto entro

30 giorni. Il rapporto deve essere classificato.

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Art. 40 cpv. 5 5 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.

Art. 41 cpv. 4 e 5

4 A conclusione della disattivazione deve consegnare la documentazione all’IFSN,

dopo la chiusura o dopo la scadenza del termine di sorveglianza al dipartimento. 5 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati concer- nenti la documentazione e la sua conservazione.

Art. 48 Chi è soggetto all’obbligo di disattivazione deve presentare all’IFSN un rapporto annuo sullo stato dei lavori e un rapporto finale.

Art. 52 cpv. 3 3 L’IFSN e l’Ufficio federale sono competenti per la verifica e la sorveglianza del rispetto del programma.

Art. 53 cpv. 2 e 3 2 Quantitativi di materiale superiori a 1000 kg o a 1 m3 devono essere notificati all’IFSN almeno dieci giorni prima della prevista evacuazione dall’impianto nuclea- re. I documenti probatori devono essere allegati alla notifica. 3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati per il declassamento e per l’obbligo di notifica.

Art. 54 cpv. 4 e 6 4 Per la produzione di un fusto di scorie condizionate occorre presentare all’IFSN una domanda d’approvazione singola o d’approvazione per tipo. 6 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati per il condizionamento e per la documentazione della domanda.

Art. 73 Parere dell’IFSN L’IFSN esprime il suo parere in merito alle domande di licenze e d’approvazione di progetti secondo gli articoli 49–63 LENu.

Art. 75 cpv. 2 e 4 2 L’IFSN sottopone, per parere, la domanda di nullaosta o approvazione ai servizi specializzati della Confederazione. Esse fissano a questo proposito un adeguato termine.

4 Abrogato

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Art. 76 Obbligo di informazione in caso di eventi e riscontri particolari relativi alla sicurezza nucleare 1 L’IFSN informa senza indugio l’opinione pubblica in caso di eventi e riscontri par- ticolari nell’impianto nucleare che: a. costituiscono un pericolo per l’impianto o il personale oppure hanno conse- guenze radiologiche rilevanti sui dintorni dell’impianto (eventi o riscontri del livello 3 o più elevati della scala INES secondo l’allegato 6); b. sono importanti dal punto di vista della sicurezza, ma hanno conseguenze radiologiche minime o nulle sui dintorni dell’impianto (eventi o riscontri del livello 2 della scala INES secondo l’allegato 6). 2 In caso di particolari eventi e riscontri di interesse pubblico che non soggiacciono al capoverso 1, l’IFSN provvede a informare l’opinione pubblica.

Art. 77 cpv. 2 2 Il sostegno avviene in forma di aiuti finanziari o attraverso la partecipazione di collaboratori dell’Ufficio federale o dell’IFSN.

Allegati Gli allegati 2, 3 e 6 sono modificati secondo la versione qui annessa. L’allegato 5 è sostituito dalla versione qui annessa (annessa all’OENu)

13. Ordinanza del 9 giugno 200627 concernente i recipienti e le

tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza

Art. 3 cpv. 2 2 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) è incaricato di disciplinare i requisiti dettagliati in materia di sicurezza degli RTN mediante direttive.

Art. 4 cpv. 4 4 L’IFSN è incaricato di disciplinare i requisiti dettagliati in materia di manutenzione degli RTN mediante direttive.

Art. 5 cpv. 1 1 L’IFSN definisce regole tecniche atte a concretizzare le esigenze in materia di sicurezza e di manutenzione degli RTN.

27 RS 732.13

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Allegato 2 n. 1, secondo paragrafo

1 Disposizioni generali

… Per ogni impianto nucleare il gestore elabora programmi di controlli periodici in modo sistematico e li sottopone per verifica all’IFSN. Occorre riesaminare periodi- camente tali programmi per valutarne l’efficacia e, all’occorrenza, adeguarli.

14. Ordinanza del 9 giugno 200628 sulle esigenze per il personale degli

impianti nucleari

Art. 2 cpv. 3

3 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) decide nel singolo caso

sull’equipollenza dei diplomi esteri.

Art. 3 cpv. 1 lett. e nonché 3

1 I responsabili di unità organizzative secondo l’articolo 30 capoverso 2 OENu29

devono possedere le seguenti qualifiche: e. per il responsabile dell’unità organizzativa della radioprotezione, inoltre, il riconoscimento dell’IFSN quale perito in radioprotezione;

3 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

Art. 5 cpv. 1 e 4 1 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna si occupa degli aspetti tecnici, perso- nali e organizzativi della sicurezza esterna della centrale nucleare. È la persona di contatto per l’IFSN e per la polizia cantonale.

4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

Art. 6 cpv. 2 lett. e, 4 e 5 2 Gli operatori dei reattori devono possedere le seguenti qualifiche: e. almeno un anno di esperienza nel servizio a turni presso l’unità organizzati- va addetta all’esercizio dell’impianto nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori; questo periodo si riduce a sei mesi nel caso delle persone con formazione completa conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente e delle persone con due anni di esperienza come operatore d’im- pianto maturata in un’altra centrale nucleare; nel caso di un nuovo impianto,

28 RS 732.143.1 29 RS 732.11

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l’IFSN può riconoscere come esperienza pratica la collaborazione nella rea- lizzazione e nella messa in esercizio.

4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.

Art. 7 cpv. 2 lett. d e 4

2 Il caposquadra deve inoltre possedere le seguenti qualifiche:

d. almeno due anni di esperienza come operatore dei reattori nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di caposquadra; nel caso di un nuovo impianto, l’IFSN può riconoscere come esperienza pratica la collabo- razione nella realizzazione e nella messa in esercizio. 4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto.

Art. 8 cpv. 2 lett. e nonché 4 e 5

2 Gli ingegneri di picchetto devono possedere le seguenti qualifiche:

e. almeno un anno di esperienza come caposquadra in servizio nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di ingegnere di picchetto; nel caso di un nuovo impianto, l’IFSN può riconoscere come esperienza pratica la collaborazione nella realizzazione e nella messa in esercizio.

4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto.

Art. 10 cpv. 4 e 5

4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto e alla funzione.

Art. 11 cpv. 4 4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva i requisiti per il personale addetto alla manutenzione.

Art. 12 cpv. 3 3 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze per il personale tecni- co-scientifico.

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Art. 13 cpv. 3 3 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva i requisiti per le persone che esercitano un’attività in virtù di un mandato.

Art. 14 cpv. 3

3 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

Art. 15 cpv. 4 e 5

4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.

Art. 16 cpv. 4 4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.

Art. 17 cpv. 4

4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

Art. 20 cpv. 3

3 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

Art. 21 cpv. 1 1 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna si occupa degli aspetti tecnici, perso- nali e organizzativi della sicurezza esterna dell’impianto nucleare. Egli è la persona di contatto per l’IFSN e per la polizia cantonale.

Art. 23 cpv. 5

5 L’IFSN può consultare la documentazione.

Art. 24 cpv. 4

4 L’ IFSN può consultare la documentazione.

Art. 26 cpv. 2

2 Ogni autorizzazione necessita del consenso scritto dell’IFSN.

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Art. 27 Esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare 1 Le conoscenze di base in materia di tecnica nucleare di cui agli articoli 6 capo- verso 2 lettera b, 15 capoverso 2 lettera b, 16 capoverso 2 lettera b e 17 capoverso 2 lettera b sono verificate individualmente nel quadro di un esame. 2 L’esame è svolto da un centro di formazione designato dal titolare della licenza.

3 Una commissione d’esame decide sull’esito dell’esame. L’esame è superato sol-

tanto se i rappresentanti del centro di formazione, del titolare della licenza e dell’IFSN danno il loro consenso.

4 La commissione d’esame è composta di almeno un rappresentante del centro di

formazione, almeno uno del titolare della licenza e almeno uno dell’IFSN. 5 Nel caso delle funzioni soggette ad autorizzazione nei reattori di ricerca, l’IFSN può esonerare dall’esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare i candidati che possono dimostrare altrimenti di possedere le conoscenze necessarie. 6 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze per la procedura d’esame e il contenuto dell’esame.

Art. 28 cpv. 5 5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze per la procedura d’esame e il contenuto dell’esame.

Art. 30 Procedura e decisione negli esami per l’autorizzazione

1 Gli esami per l’autorizzazione sono svolti dal titolare della licenza.

2 Una commissione d’esame decide sull’esito dell’esame. L’esame è superato sol-

tanto se i rappresentanti del titolare della licenza e dell’IFSN in seno alla commis- sione danno il loro consenso. 3 La commissione d’esame è composta di almeno tre rappresentanti del titolare della licenza e almeno tre dell’IFSN. 4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze per la procedura d’esame e il contenuto dell’esame.

Art. 33 Revoca dell’autorizzazione

1 Il titolare della licenza revoca l’autorizzazione:

a. a chi viola per grave negligenza o temerariamente le prescrizioni vigenti nell’impianto, mettendo in pericolo la sicurezza nucleare interna o esterna; b. a chi commette un reato che conduce a una decisione sui rischi negativa secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 9 giugno 200630 sui controlli di sicu- rezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari; c. se l’idoneità sotto il profilo della salute non è più data;

30 RS 732.143.3

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d. nel caso di una durata d’impiego inferiore ai 20 giorni sull’arco di un anno al livello di funzione corrispondente nelle centrali nucleari o inferiore ai cin- que giorni nei reattori di ricerca. In casi motivati, l’IFSN può computare la collaborazione a progetti imperniati sulla pratica come impiego al livello di funzione corrispondente. 2 L’IFSN dichiara nulla un’autorizzazione non revocata dal titolare della licenza nei casi menzionati nel capoverso 1. 3 Il titolare della licenza può inoltre revocare l’autorizzazione se il rapporto di fidu- cia con il dipendente è seriamente compromesso. 4 Se l’idoneità sotto il profilo della salute secondo l’articolo 24 è nuovamente data, il titolare della licenza può rilasciare nuovamente l’autorizzazione per la rimanente durata di validità. A tal fine è necessario il consenso dell’IFSN.

5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze procedurali.

Art. 34 cpv. 2, 9 e 10 2 Le riqualificazioni del personale soggetto ad autorizzazione sono effettuate dal titolare della licenza. L’IFSN può presenziare alle riqualificazioni. 9 La riqualificazione deve essere documentata e, su richiesta, i documenti devono essere presentati per consultazione all’IFSN. 10 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze dettagliate per la procedura di riqualificazione.

Art. 35 cpv. 7 7 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze dettagliate per l’aggiornamento e il perfezionamento.

Art. 37 cpv. 3 3 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva le esigenze dettagliate per la documentazione e la relativa conservazione.

Art. 38

1 Il titolare della licenza deve notificare all’IFSN:

a. la nomina del responsabile dell’esercizio tecnico; la notificazione deve essere fatta almeno 30 giorni prima della nomina e il titolare della licenza è tenuto a dimostrare che le esigenze di cui all’articolo 2, rispettivamente all’articolo 14, 19 o 20 sono adempiute; b. la nomina di responsabili di unità organizzative direttamente subordinate al responsabile dell’esercizio tecnico; la notificazione deve essere fatta almeno

30 giorni prima della nomina e il titolare della licenza è tenuto a dimostrare

che le esigenze di cui all’articolo 3 sono adempiute;

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c. la nomina di responsabili di unità organizzative designate dall’IFSN in una direttiva; d. la scadenza o la revoca di autorizzazioni secondo gli articoli 32 e 33 da parte del titolare della licenza, entro 30 giorni indicando i motivi della revoca. 2 Il titolare della licenza deve notificare all’IFSN, almeno 30 giorni prima dell’as- sunzione della funzione, la nomina dell’incaricato della sicurezza nucleare esterna. 3 Il titolare della licenza deve notificare senza indugio all’IFSN, indicandone gli autori, i reati commessi da personale d’esercizio soggetto ad autorizzazione e da altro personale che possono condurre a una decisione sui rischi negativa secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 9 giugno 200631 sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari. 4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva il modo di procedere relativo alle notificazioni.

Art. 39 cpv. 1, frase introduttiva

1 L’IFSN può trattare dati personali del personale importante per la sicurezza

nucleare interna, in particolare anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità secondo l’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199232 sulla protezione dei dati, a condizione che ne abbia bisogno per adempiere i suoi compiti secondo la presente ordinanza, allo scopo di verificare se:

15. Ordinanza del 9 giugno 200633 concernente i corpi di guardia degli

impianti nucleari

Art. 8 cpv. 7 7 L’uso delle armi deve essere in tutti i casi annunciato senza indugio alle autorità di polizia e l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).

Art. 9 cpv. 2 2 L’IFSN, sentiti la polizia e il titolare della licenza di costruzione o d’esercizio per l’impianto nucleare (titolare della licenza), delimita la zona rilevante per la sicurezza esterna.

Art. 10 cpv. 3

3 L’acquisizione di nuovi tipi di arma deve essere preventivamente annunciata

all’IFSN.

31 RS 732.143.3 32 RS 235.1 33 RS 732.143.2

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Art. 11 cpv. 3 3 L’acquisizione di nuove tipologie di mezzi da servizio d’ordine deve essere pre- ventivamente annunciata all’IFSN.

Art. 13 cpv. 4 4 L’IFSN stabilisce per ciascun impianto nucleare l’effettivo minimo di guardie per turno.

Art. 14 cpv. 3 3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttiva l’impiego di personale di guardia esterno.

Art. 15 cpv. 4 4 L’IFSN decide caso per caso in merito all’equipollenza dei certificati di fine for- mazione esteri.

Art. 16 cpv. 5

5 L’IFSN può consultare la documentazione.

Art. 17 cpv. 4

4 L’IFSN può consultare la documentazione.

Art. 18 cpv. 1 1 L’IFSN può trattare dati personali dei membri dei corpi di guardia, tra cui segna- tamente anche dati degni di particolare protezione o profili della personalità ai sensi dell’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199234 sulla protezione dei dati, nella misura in cui tali dati risultino necessari, nell’adempimento dei compi- ti assegnati dalla presente ordinanza, per verificare se i membri dei corpi di guardia adempiono i requisiti richiesti.

34 RS 235.1

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16. Ordinanza del 9 giugno 200635 sui controlli di sicurezza relativi

alle persone nell’ambito degli impianti nucleari

Art. 4 Decisione concernente la sicurezza delle persone 1 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) decide in merito alla sicu- rezza delle persone; nella sua decisione non è vincolato da quella del servizio specia- lizzato di cui all’articolo 21 capoverso 1 OCSP36. L’IFSN stabilisce se la funzione può essere trasferita e, in caso affermativo, con quali oneri. 2 L’IFSN può rinunciare a prendere una decisione qualora concordi con l’esito della decisione presa dal servizio specializzato ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 lette- re a–c OCSP; esso ne informa la persona sottoposta al controllo e il titolare dell’autorizzazione senza una forma specifica. In tal caso, la funzione non può essere trasferita alla persona sottoposta al controllo se vi è una decisione sui rischi negativa; se vi è una decisione sui rischi vincolata, la funzione può essere trasferita soltanto se sono adempiuti gli oneri menzionati in siffatta decisione. 3 Se la sua decisione si discosta da quella del servizio specializzato, l’IFSN informa per scritto tale servizio entro 30 giorni dal ricevimento della decisione di quest’ul- timo. In caso contrario il servizio specializzato indica nel sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD) di cui all’articolo 18 OCSP che la decisione dell’IFSN è conforme alla sua. 4 L’IFSN e il titolare dell’autorizzazione possono, con il consenso scritto della persona sottoposta al controllo, consultarne il fascicolo. Possono avere un colloquio con lei per chiarire le questioni in sospeso e farsi assistere dal servizio specializzato.

Art. 5 cpv. 1 e 3 1 L’IFSN decide in merito alla sicurezza delle persone di cui all’articolo 1 capover- so 1 lettera d, senza che sia eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’OCSP37. 3 Se i risultati scaturiti dalle informazioni di cui al capoverso 2 sono insufficienti, l’IFSN può tuttavia sottoporre una persona domiciliata in Svizzera a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo gli articoli 2–4. Un diritto all’esecuzione di un tale controllo non è dato.

35 RS 732.143.3 36 RS 120.4 37 RS 120.4

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17. Ordinanza del 28 novembre 198338 sulla protezione d’emergenza

in prossimità degli impianti nucleari

Ingresso visto l’articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 200339 sull’energia nucleare; visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 200240 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

Art. 13 Acquisto e posa dei dispositivi d’allarme 1 L’esercente di un impianto nucleare deve acquistare e posare adeguati impianti di telecomunicazione tra l’impianto nucleare ed i Comuni della zona 1, l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), i Cantoni interessati e la Centrale nazionale d’allarme (CENAL, O del 17 ott. 200741 sulla Centrale nazionale d’allarme):

2 Egli lavora d’intesa con l’IFSN, i Cantoni e i Comuni.

Art. 18 Compiti dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare

1 L’IFSN presta consulenza ai Cantoni e ai Comuni nell’ambito dei loro lavori di

pianificazione e di preparazione delle misure necessarie all’adempimento dei com- piti che loro incombono. 2 L’IFSN coordina, d’intesa con l’OIR, la preparazione dei provvedimenti di prote- zione. Esso fruisce dell’appoggio e della consulenza della Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC).

3 Quando l’IFSN è informato di un preallarme o di un allarme, si accerta che

l’esercente dell’impianto nucleare abbia preso le necessarie misure per la protezione del personale e dell’ambiente. Esso presta assistenza alla CS nella valutazione dell’evoluzione dell’avaria e delle probabili conseguenze.

Art. 26 cpv. 1 lett. c

1 Gli esercenti di impianti nucleari devono sopportare i costi seguenti:

c. l’acquisto e l’installazione di mezzi di trasmissione adeguati con i Comuni della zona 1, con l’IFSN e la CENAL;

38 RS 732.33 39 RS 732.1 40 RS 520.1 41 RS 520.18

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18. Ordinanza del 29 novembre 200242 concernente il trasporto di merci

pericolose su strada

Art. 25 cpv. 3 lett. b 3 Gli imballaggi, i recipienti a pressione, le cisterne e i loro impianti come pure le spedizioni di materiali radioattivi devono essere ammessi dalle seguenti autorità, stazioni di prova o periti riconosciuti: b. per i modelli di colli e la spedizione di materiali radioattivi: l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);

19. Ordinanza del 3 dicembre 199643 concernente il trasporto di merci

pericolose per ferrovia

Art. 2 lett. a L’autorità, il centro di collaudo o il perito riconosciuti competenti ai sensi del RID sono: a. per la classe 7 e l’allegato VII: l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);

20. Ordinanza del DATEC del 26 settembre 200244 sulla messa in vigore

del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno

Art. 2 cpv. 2, terzo trattino 2 Le autorità competenti ai sensi dei seguenti numeri del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno sono: – l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) per i numeri:

21. Ordinanza del 17 agosto 200545 sul trasporto aereo

Art. 16 cpv. 4 4 L’approvazione dei modelli d’imballaggio e degli invii di materiali radioattivi ai sensi delle disposizioni menzionate al capoverso 1 è di competenza dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

42 RS 741.621 43 RS 742.401.6 44 RS 747.224.141.1 45 RS 748.411

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22. Ordinanza del 22 giugno 199446 sulla radioprotezione

Art. 20 cpv. 1 1 L’UFSP e l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) possono accordare aiuti finanziari, entro i limiti dei crediti disponibili, a corsi di formazione o di perfe- zionamento in radioprotezione organizzati da terzi (scuole, organizzazioni speciali- stiche).

Art. 47 cpv. 1 lett. b

1 L’omologazione è di competenza di:

b. l’IFSN, se il servizio di dosimetria intende operare, completamente o in massima parte, nel suo settore di sorveglianza.

Art. 49 cpv. 1 1 Il servizio di dosimetria individuale deve comunicare i dati di cui all’articolo 48 e le dosi accertate al titolare della licenza entro un mese dalla scadenza del periodo di sorveglianza, come pure al registro centrale delle dosi (art. 53) nella forma prescritta dall’UFSP. Devono inoltre essere comunicati direttamente all’IFSN i dati che rien- trano nel suo ambito di sorveglianza.

Art. 87b Commissione di coordinamento Una Commissione di coordinamento composta da rappresentanti dell’UFSP, dell’IFSN e dell’IPS stabilisce, all’attenzione delle autorità di vigilanza e delle autorità che rilasciano licenze, raccomandazioni sulla procedura da seguire quando è necessario concedere licenze o nulla osta nuovi o supplementari.

Art. 104 cpv. 2 2 L’IFSN sorveglia inoltre le radiazioni ionizzanti e la radioattività in prossimità degli impianti nucleari e dell’IPS.

Art. 105 cpv. 1

1 L’UFSP allestisce un programma di prelievo di campioni e di misurazioni in

collaborazione con l’IFSN, l’INSAI, la CENAL ed i Cantoni.

Art. 106 cpv. 1 1 L’IFSN, l’INSAI, la CENAL, i Cantoni e gli altri laboratori interessati mettono a disposizione dell’UFSP i dati raccolti nel quadro della sorveglianza, dopo averli interpretati.

46 RS 814.501

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Art. 127 cpv. 1, frase introduttiva

1 All’IFSN compete il rilascio delle licenze per:

Art. 136 cpv. 1 e 4, frase introduttiva

1 L’UFSP, l’INSAI e l’IFSN sono competenti per la sorveglianza della protezione

delle persone e delle adiacenze.

4 L’IFSN sorveglia:

Art. 138 cpv. 1

1 La Direzione generale delle dogane, di comune accordo con l’UFSP e l’IFSN,

emana direttive relative al controllo delle importazioni, delle esportazioni e del transito di sorgenti radioattive.

23. Ordinanza del DFI del 31 ottobre 200147 concernente la

Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività

Art. 3 Collaborazione con altre commissioni e con l’OIR La CFR collabora con la Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC), la Commissione per la sicurezza nucleare (CSN) e l’Organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività (OIR). Si tratta in particolare di svolgere compiti comuni nel campo della radioprotezione.

Art. 10 cpv. 3 3 La segreteria trasmette l’ordine del giorno e i verbali delle sedute all’UFSP, all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), alla Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e all’INSAI. Alle sedute possono partecipare rappresentanti di questi organismi.

47 RS 814.501.1

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24. Ordinanza del 15 settembre 199848 concernente le formazioni e

le attività permesse in materia di radioprotezione

Art. 8 cpv. 1 lett. b e c, 2 e 3

1 Le autorità di sorveglianza riconoscono le formazioni in radioprotezione come

segue: b. all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) il riconoscimento delle formazioni nei settori degli impianti nucleari e dell’Istituto Paul Scher- rer; c. concerne solo il testo francese

2 In caso di dubbio sulle competenze circa il riconoscimento, l’UFSP, l’IFSN e

l’INSAI si accordano tra di loro.

3 Le formazioni in radioprotezione offerte dall’UFSP, dall’IFSN o dall’INSAI

devono essere sottoposte di volta in volta al riconoscimento di una delle altre auto- rità di sorveglianza.

Allegato 2

Condizioni per il riconoscimento di formazioni nei settori degli impianti nucleari e dell’Istituto Paul Scherrer

N. 4 4. I compiti di routine in radioprotezione possono essere delegati a persone incarica- te della radioprotezione. La loro formazione è disciplinata nell’allegato 3, tabella 3B (area di lavoro B/C) Per trasporti nel settore dell’IFSN è richiesta la formazione giusta l’allegato 3, tabella 3A (competenza) rispettivamente tabella 3B (perizia).

Tabella 2 Valevole per le categorie professionali: 9 Professioni facenti parte dei settori centrali nucleari e Istituto Paul Scherrer

9.1 Addetti alla radioprotezione nel settore dell’IFSN (competenza secondo

l’art. 16 ORaP)

9.2 Tecnico in radioprotezione nel settore dell’IFSN (competenza secondo

l’art. 16 ORaP)

9.3 Perito in radioprotezione nel settore dell’IFSN (perizia secondo l’art. 18

ORaP)

48 RS 814.501.261

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Allegato 4 Tabella (la sigla DSN sostituita con IFSN)

Competenza Attività consentite

Riconoscimento da parte dell’IFSN

Incaricati della radioprotezione nel Compiti di routine in radioprotezione in settore dell’IFSN un’area di lavoro stabilita e delimitata Addetti alla radioprotezione nel Radioprotezione operazionale sul posto settore dell’IFSN Tecnici in radioprotezione nel settore Pianificazione e direzione di diversi compiti dell’IFSN di radioprotezione

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Versione annessa all’OENu (allegato n. 12) Allegato 2 (art. 9 cpv. 2)

Principi per la sicurezza esterna di impianti nucleari, materiali nucleari e scorie radioattive

N. 1, terzo periodo Per i depositi intermedi e per i depositi in strati geologici profondi, l’IFSN decide se si può rinunciare a singole barriere di sicurezza esterna.

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Allegato 3 (art. 28 e 41)

Documentazione relativa all’esercizio

N. 2

2. Documenti tecnici

Rapporto sulla Il rapporto sulla sicurezza interna descrive gli aspetti tecnici e organizza- sicurezza interna tivi dell’impianto nucleare. Esso costituisce la base per la valutazione continua della sicurezza. Per un deposito in strati geologici profondi, il documento include in particolare la prova della sicurezza a lungo termine dopo la chiusura del deposito.

Rapporto sulla Il rapporto sulla sicurezza interna concernente gli impianti nucleari sicurezza esterna descrive lo stato attuale delle misure sulla sicurezza interna secondo le direttive dell’IFSN. Il rapporto sulla sicurezza interna deve essere archiviato.

Specifiche tecniche Le specifiche tecniche contengono prescrizioni per l’esercizio dell’impianto nucleare e dei suoi sistemi di sicurezza, compresi i criteri tecnici per l’arresto dell’impianto.

Programma di Il programma descrive i controlli periodici delle componenti sotto controlli periodici pressione e dei sistemi delle classi di sicurezza 1–4.

Programma di Il programma di sorveglianza dell’invecchiamento descrive lo stato e la sorveglianza sorveglianza delle componenti meccaniche ed elettriche nonché degli dell’invecchiamento edifici dell’impianto nucleare.

Prescrizioni Le prescrizioni d’esercizio e in caso di incidenti disciplinano il sicuro d’esercizio e in esercizio dell’impianto, in particolare durante l’esercizio normale e in caso di incidenti caso di incidenti secondo l’articolo 8.

Supporti decisionali I supporti decisionali per la gestione degli incidenti forniscono un aiuto per la gestione degli nella lotta agli incidenti in cui possono essere liberate sostanze incidenti radioattive in misura inammissibile.

APS aggiornata Per una centrale nucleare l’APS aggiornata e specifica all’impianto specifica include per tutte le condizioni d’esercizio determinanti in particolare: all’impianto a. un’analisi probabilistica degli incidenti secondo l’articolo 8 provocati da eventi interni o esterni e in occasione dei quali possono essere liberate sostanze radioattive; b. una valutazione quantitativa dei provvedimenti contro simili incidenti; c. una valutazione quantitativa del rischio di una liberazione di sostanze radioattive in misura pericolosa (rischio di rilascio).

Descrizioni tecniche Le descrizioni tecniche contengono in particolare schemi, disegni, documentazione dell’impianto con base di progettazione, piani di costruzione, programmi per la manutenzione, liste delle componenti, piani di zona nonché altre descrizioni tecniche che illustrano l’attuale stato dell’impianto.

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Allegato 5 (art. 37)

Rendiconto periodici

Rapporto Contenuto/termine d’inoltro Periodicità

Rapporto annuo Rapporto degli impianti nucleari con una sintesi e una Anno civile sulla sicurezza valutazione riguardanti in particolare l’esercizio e la interna sicurezza interna, lo stato dell’impianto, le modifiche specifiche al sito, l’organizzazione e il personale, la radioprotezione, le scorie radioattive, la situazione radiologica e le conoscenze derivanti dall’evoluzione della scienza e della tecnica. Il rapporto comprende altresì i risultati delle valutazioni sistematiche della sicurezza interna e informa sulle questioni pendenti presso l’IFSN, su eventi e riscontri, su modifiche come pure su lavori di manutenzione. Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo.

Rapporto annuo Rapporto degli impianti nucleari con le indicazioni Anno civile sulla sicurezza essenziali relative all’organizzazione della sicurezza esterna esterna e una sintesi di tutti gli eventi registrati nell’anno trascorso nell’ambito della sicurezza ester- na. Il rapporto informa in particolare su personale e organizzazione della sicurezza esterna, interventi speciali della guardia d’esercizio, ricorso a ditte terze per compiti di sorveglianza, esperienze nel settore della sicurezza esterna durante le fasi di arresto del reattore per lavori di revisione, frequenza e risultati di verifiche e di test di funzionamento dei dispositivi di sicurezza esterna, mancato funzionamento di impor- tanti componenti di sicurezza esterna, modifiche edilizie, eventi e riscontri particolari, statistica sui movimenti nelle zone di sicurezza. Il rapporto deve essere classificato. Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo.

Rapporto trimestrale Rapporto del deposito centrale intermedio, del Trimestrale deposito in strati geologici profondi e dell’Istituto Paul Scherrer in particolare su dosi individuali, dosimetria degli impianti e dell’area di ubicazione, rilascio di sostanze radioattive attraverso l’aria e le acque di scarico, sorveglianza dei dintorni, scorie radioattive, campagne di condizionamento, eventi e riscontri, modifiche e lavori di manutenzione. Da inoltrare al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre.

Rapporto mensile Rapporto delle centrali nucleari sull’esercizio Mensile dell’impianto con analisi comparative rispetto ai mesi precedenti (trend), in particolare su esercizio, sicurez- za interna, chimica, radioprotezione con dati sulla dosimetria individuale, rilascio di sostanze radioattive,

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Rapporto Contenuto/termine d’inoltro Periodicità

scorie radioattive, eventi e riscontri, organizzazione, personale e formazione, così come su progetti, analisi, osservazioni dedotte dalle esperienze d’esercizio, eventi registrati in impianti analoghi, attività e risultati dei lavori di manutenzione. Da inoltrare al più tardi entro la fine del mese successivo.

Rapporto di revi- Rapporto delle centrali nucleari con descrizione e Ad ogni revisio- sione – Tecnica valutazione di tutte le misure importanti per la sicu- ne dell’impianto rezza interna, dei risultati e delle conoscenze derivanti dalle attività svolte durante la revisione dell’impianto. Da inoltrare: a. prima versione: 4 giorni lavorativi prima della data prevista per la ripresa dell’esercizio dell’impianto; b. rapporto completo: al più tardi entro tre mesi dalla ripresa dell’esercizio dell’impianto.

Rapporto di revi- Rapporto delle centrali nucleari sulla revisione, con Ad ogni revisio- sione – Radiopro- indicazioni dettagliate sulle misurazioni di radio- ne dell’impianto tezione protezione effettuate e le conclusioni che da queste se ne possono trarre, così come una loro valutazione da parte del gestore della centrale con proposte per ulteriori misure di riduzione delle dosi. Da inoltrare al più tardi entro tre mesi dalla ripresa dell’esercizio dell’impianto.

Rapporto di revi- Rapporto delle centrali nucleari con i risultati e la Ad ogni revisio- sione – Fisica valutazione delle misurazioni fisiche sul reattore a ne dell’impianto vari livelli di potenza eseguite in occasione della sua ripartenza dopo la revisione. Da inoltrare: a. risultati delle misurazioni a potenza zero e alla ripartenza prima della risalita oltre il 5 % di potenza nominale; b. rapporto completo: al più tardi entro 3 mesi dalla ripresa dell’esercizio dell’impianto.

Rapporto sulla Rapporto degli impianti nucleari con dati sulle dosi Anno civile dosimetria collettive, la ripartizione delle dosi, le dosi individuali e le dosi collettive specifiche per ogni genere di attività lavorativa. Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo.

Rapporto sulla Rapporto delle centrali nucleari, del deposito centrale Trimestrale sorveglianza dei intermedio, del deposito in strati geologici profondi e dintorni dell’Istituto Paul Scherrer, con dati sul rilascio di sostanze radioattive e sulla sorveglianza della radio- attività e della radiazione diretta nei dintorni dell’impianto. Può essere integrato nel rapporto mensile o trimestrale. Da inoltrare al più tardi entro la fine del mese succes- sivo al trimestre.

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Rapporto Contenuto/termine d’inoltro Periodicità

Rapporto sulle Rapporto degli impianti nucleari con un elenco di tutte Anno civile sorgenti radioattive le sorgenti radioattive presenti nell’impianto. Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo.

Rapporto Rapporto delle centrali nucleari sull’esame periodico Ogni 10 anni sull’esame della sicurezza con i relativi risultati e una loro approfondito valutazione. della sicurezza Da inoltrare conformemente alle istruzioni dell’IFSN.

Dati relativi Rapporto delle centrali nucleari sulle indisponibilità Anno civile all’indisponibilità dei componenti importanti per il rischio considerati di sistemi e dal modello APS, contenente per evento data e durata componenti dell’indisponibilità, denominazione dei componenti coinvolti e breve descrizione delle cause dell’indisponibilità. Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo.

Elenco delle Rapporto delle centrali nucleari con un elenco delle Anno civile modifiche modifiche dell’impianto che potrebbero essere rilevan- dell’impianto ti per l’APS, ma non ancora considerate dal modello rilevanti per l’APS APS. Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo.

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Allegato 6 (art. 21 e 38)

Rapporto su eventi e riscontri nell’ambito della sicurezza interna …

Classificazione di eventi e riscontri Eventi e riscontri vanno classificati secondo le loro conseguenze per la sicurezza nucleare secondo la scala di valutazione internazionale (INES) dell’AIEA. Questa scala conta 7 livelli con importanza decrescente da 7 a 1. Il livello 0 viene attribuito ad incidenti non significativi per la sicurezza (ma che sono tuttavia degni di nota). La scala di valutazione non considera gli incidenti non significativi per la sicurezza nucleare (cfr. INES User’s Manual, AIEA, Vienna 2001). Oltre ad essere classificati conformemente alla classificazione dell’INES dal punto di vista della sicurezza nucleare, gli eventi e i riscontri di interesse pubblico constatabili al di fuori dell’im- pianto vengono classificati anche quali eventi o riscontri Ö.

Numero 1 Abrogato

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N. 2 (sulle scadenze per la notifica)

2. Scala di valutazione internazionale AIEA-INES

Scadenze per la notifica di eventi e riscontri nell’ambito della sicurezza interna

Eventi o Eventi o Eventi o Eventi o Eventi o riscontri riscontri riscontri riscontri riscontri INES >=3 INES 2 INES 1 INES 0 Ö

Notifica immediata- immediata- 24 ore1 24 ore1 immediata- telefonica mente mente mente (prima infor- mazione)

Conferma secondo i det- entro 6 ore entro 6 ore entro 2 ore scritta della tami dell’or- dopo la prima dopo la prima dopo la prima notifica ganizzazione informazione informazione informazione di emergenza dell’IFSN

30 giorni

Rapporto 36 ore 10 giorni 10 giorni d’evento rapporto Rapporto secondo 30 giorni 30 giorni mensile2 sulle misure le esigenze successive

1 Entro 24 ore, fra le 08.00 e le 17.00

2 Nel rapporto trimestrale o annuo, se non è necessario un rapporto mensile

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