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AS 2008 5819

AS 2008 5819

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 12 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 1

1 Nel caso di aziende che producono latte, il numero di UBGFG giusta gli artico-

li 29, 29a e 30 è ridotto di un’UBGFG per ogni 4400 kg di latte commercializzato.

Art. 70 cpv. 1, frase introduttiva 1 I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente alla direttiva della Confe- renza dei direttori cantonali dell’agricoltura del 27 gennaio 2005 (versione del 12 settembre 2008) relativa alla riduzione dei pagamenti diretti se il richiedente:

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 910.13

2008-2214 5819

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2008

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