AS 2008 5819
AS 2008 5819
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 12 novembre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 31 cpv. 1
1 Nel caso di aziende che producono latte, il numero di UBGFG giusta gli artico-
li 29, 29a e 30 è ridotto di un’UBGFG per ogni 4400 kg di latte commercializzato.
Art. 70 cpv. 1, frase introduttiva 1 I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente alla direttiva della Confe- renza dei direttori cantonali dell’agricoltura del 27 gennaio 2005 (versione del 12 settembre 2008) relativa alla riduzione dei pagamenti diretti se il richiedente:
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 910.13
2008-2214 5819
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2008