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AS 2008 5821

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)

Modifica del 12 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui contributi nella campicoltura è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2bis e 3 2bis Il contributo per le barbabietole da zucchero è versato al gestore che, mediante contratto con gli zuccherifici, si è impegnato a fornire un determinato quantitativo di zucchero. Per le colture convenzionali, il contributo ordinario è versato per una fornitura di almeno 8 tonnellate di zucchero per ettaro e per le colture biologiche per una fornitura di almeno 6 tonnellate di zucchero per ettaro (resa minima). Il contri- buto ordinario è ridotto se il quantitativo da fornire concordato è inferiore alla resa minima. In questo caso, il contributo è calcolato dividendo il quantitativo da fornire concordato per la resa minima e moltiplicando il risultato per il contributo ordinario.

3 Le superfici delle singole colture devono misurare almeno 20 are per azienda.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 910.17

2008-2114 5821

Ordinanza sui contributi nella campicoltura RU 2008

5822

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