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AS 2008 5835

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

Modifica del 12 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’8 novembre 20061 sulle designazioni «montagna» e «alpe» è modi- ficata come segue:

1bis La designazione «montagna» può essere impiegata anche per:

a. il latte: se la trasformazione del latte crudo in latte pronto al consumo avvie- ne in una regione diversa da quelle designate nel capoverso 1; b. il formaggio: se la maturazione avviene in una regione diversa da quelle designate nel capoverso 1.

Art. 6 Ingredienti

1 Per i prodotti che recano la designazione «montagna», gli ingredienti agricoli

devono provenire dalla regione d’estivazione o da una zona di montagna. 2 Si possono utilizzare ingredienti agricoli che non provengono dalla regione d’esti- vazione o da una zona di montagna, se l’azienda può dimostrare all’ente di certifica- zione che nella regione d’estivazione o nella zona di montagna gli ingredienti agri- coli necessari non sono disponibili.

3 Tali ingredienti devono essere designati in modo appropriato nell’elenco degli

ingredienti. Essi non possono rappresentare più del 10 per cento del peso degli ingredienti agricoli al momento della trasformazione. Zucchero e ingredienti di origine non agricola non vengono considerati.

4 I prodotti che recano la designazione «montagna» non possono contenere ingre-

dienti provenienti dalla regione d’estivazione o da una zona di montagna e ingre- dienti che provengono da una regione diversa.

1 RS 910.19

2008-1550 5835

Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» RU 2008

1bis La designazione «alpe» può essere impiegata anche per:

a. il latte: se la trasformazione del latte crudo in latte pronto al consumo avviene in una regione diversa da quella designata nel capoverso 1; b. il formaggio: se la maturazione avviene in una regione diversa da quel- la designata nel capoverso 1.

Art. 9 Prescrizioni particolari riguardanti i prodotti d’alpe 1 Per i prodotti che recano la designazione «alpe», gli ingredienti devono provenire dalla regione d’estivazione.

2 Si possono utilizzare ingredienti agricoli che non provengono dalla regione

d’estivazione se l’azienda può dimostrare all’ente di certificazione che nella regione d’estivazione gli ingredienti agricoli necessari non sono disponibili. I capoversi 3 e 4 dell’articolo 6 si applicano per analogia. 3 I prodotti che recano la designazione «alpe» devono adempiere le esigenze di cui all’articolo 17 dell’ordinanza del 14 novembre 20072 concernente i contributi d’esti- vazione. 4 Nell’anno civile della loro macellazione gli animali da macello devono essere stati estivati per una durata conforme all’uso locale. 5 La macellazione degli animali può avvenire al di fuori della regione d’estivazione.

Art. 10 cpv. 2 2 Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effet- tuato su un campione rappresentativo delle aziende di produzione, trasformazione e distribuzione che forniscono direttamente o indirettamente agli utilizzatori i prodotti di cui all’articolo 1.

Art. 11 lett. b e c Gli utilizzatori devono: b. tenere un elenco delle aziende che forniscono i prodotti sottoposti alla pre- sente ordinanza; c. assumersi i costi di tutti i controlli connessi con la certificazione;

Art. 12 cpv. 2 2 In collaborazione con gli utilizzatori, gli enti di certificazione elaborano un piano per lo svolgimento del controllo di cui all’articolo 10 capoverso 2.

2 RS 910.133

Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» RU 2008

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» RU 2008

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