AS 2008 5865
Ordinanza sulla protezione dei vegetali
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)
Modifica del 12 novembre 2008
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 40 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali, ordina:
I L’ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni 1 Negli allegati 2 parte B, 3 parte B e 4 parte B l’espressione «Cantoni di VD, VS e FR» è sostituita con «Cantoni di VD e VS e i Comuni del distretto di Broye del Cantone di FR». 2 Nell’allegato 4 parte A sezione II numeri 3.1–3.4 e 5.1 e nell’allegato 5 parte A sezione I numeri 1.5 e 1.8 l’espressione «decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006» è sostituita con «decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 20062, modificata da ultimo dalla decisione 2008/378/CE3».
II Gli allegati 6 e 7 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III
Disposizione transitoria I certificati fitosanitari e i certificati fitosanitari di riesportazione possono essere rilasciati secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2009.
1 RS 916.20
2 GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34– 38
3 GU L 130 del 20.5.2008, pag. 22–23
2008-2246 5865
Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2008
IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
12 novembre 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2008
Allegato 6 (art. 8)
Certificato fitosanitario (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1997)
1 Nome e indirizzo dell’esportatore 2 Certificato fitosanitario
n.
3 Nome e indirizzo del destinatario 4 Organismo per la protezione dei vegetali di
all'(agli) organismo(i) di protezione dei vegetali di
5 Luogo di origine
6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)
7 Punto di entrata dichiarato
8 Marchi distintivi, numero e descrizione degli imballaggi; nome del prodotto, 9 Quantitativo dichia- nome botanico dei vegetali rato
10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o le atre voci regolamentate descritti nel presente certificato: – sono stati sottoposti a ispezione e/o test conformemente alle pertinenti procedure ufficiali e – sono considerati esenti da organismi soggetti a quarantena specificati dalla parte contraente importatrice, e sono conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente importatrice, comprese quelle relative gli organismi regolamentati non soggetti a quarantena. I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci regolamentate sono considerati praticamente esenti da altri organismi nocivi.
11 Altre dichiarazioni
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O 18 Luogo del rilascio DISINFEZIONE
12 Data 13 Trattamento
14 Prodotto chimico (ingrediente attivo) Data
Nome dell’organo di controllo
15 Durata e temperatura 16 Concentrazione
17 Altre informazioni
(Firma) (Timbro dell'organismo) Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.
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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2008
Allegato 7 (art. 8) Certificato fitosanitario di riesportazione (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetabli, FAO, 1997)
1 Nome e indirizzo dell’esportatore 2 Certificato fitosanitario
di riesportazione n. 3 Nome e indirizzo del destinatario 4 Organismo per la protezione dei vegetali di
all’(agli) organismo(i) fitosanitario(i)
5 Luogo di origine
6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)
7 Punto di entrata dichiarato
8 Marchi distintivi, numero e descrizione degli imballaggi; nome del prodotto, 9 Quantità dichiarata nome botanico dei vegetali
10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci regolamentate descritti nel presente certificato sono stati importati in .......................... (Parte contraente di riesportazione) da .......................... (Parte contraente di origine) sulla scorta del certificato sanitario n. ......................, – di cui (*) l’originale la copia certificata conforme è allegato/a al presente certificato; – che (*) sono imballati reimballati in contenitori originali (*) nuovi e – che (*) sulla base del certificato fitosanitario originale e di ulteriori controlli sono considerati conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente di importazione e che durante il periodo di magazzinaggio in ...................... (Parte contraente di riesportazione), la partita non è stata esposta al rischio di contaminazione o di infezione. (*) contrassegnare l’apposita casella
11 Altre dichiarazioni
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O 18 Luogo del rilascio DISINFEZIONE
12 Data 13 Trattamento
14 Prodotto chimico (ingrediente attivo) Data
Nome dell’organo di controllo
15 Durata e temperatura 16 Concentrazione
17 Altre informazioni
(Firma) (Timbro dell’organismo) Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita al Servizio fitosanitario federale o ai suoi funzionari o rappresentanti.
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