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AS 2008 5869

Ordinanza del DFE concernente i contributi federali ai Cantoni per le indennità corrisposte in seguito all'applicazione di provvedimenti fitosanitari ufficiali all'interno del Paese

Ordinanza del DFE concernente i contributi federali ai Cantoni per le indennità corrisposte in seguito all’applicazione di provvedimenti fitosanitari ufficiali all’interno del Paese

del 12 novembre 2008

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 37 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali (OPV), ordina:

Art. 1 Aliquote per gli alberi da frutto Nel caso degli alberi da frutto, i contributi ai Cantoni per le indennità corrisposte giusta l’articolo 37 capoverso 2 lettera c OPV sono determinati applicando al mas- simo le aliquote risultanti dai metodi di calcolo esposti nel bollettino n. 61 di Agro- scope FAW Wädenswil2 «Stima delle colture frutticole», 4a edizione 2004.

Art. 2 Documenti che accompagnano la domanda I Cantoni sono tenuti ad allegare alla domanda di contributo i documenti che illu- strano le modalità di calcolo dell’indennità e la proporzionalità dei provvedimenti.

Art. 3 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del DFE del 22 gennaio 20013 concernente i contributi federali alle indennità corrisposte dai Cantoni per effetto dell’applicazione dei provvedimenti fitosanitari ufficiali nell’interno del Paese è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

RS 916.206.2 1 RS 916.20

2 Ora: Agroscope Changins-Wädenswil (ACW).

3 RU 2001 454

2008-2122 5869

Contributi federali ai Cantoni per le indennità corrisposte in seguito RU 2008 all'applicazione di provvedimenti fitosanitari ufficiali all’interno del Paese

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