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AS 2008 5871

Ordinanza sull'allevamento di animali

Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)

Modifica del 12 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 20071 sull’allevamento di animali è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo francese.

Art. 1 cpv. 4

4 Non sono versati contributi alle imprese di allevamento private che tengono o

istituiscono registri per suini da allevamento ibridi.

Titolo prima dell’art. 2

Sezione 2: Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private

Art. 2 Condizioni 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) riconosce un’organizzazione di alle- vamento di animali della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché di conigli, volatili, api mellifere e camelidi del nuovo mondo se questa: a. è concepita quale organizzazione di mutua assistenza e si compone di alleva- tori attivi; b. ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera; c. dispone di statuti giuridicamente validi secondo cui può diventare membro dell’organizzazione, alle condizioni previste dagli statuti:

1. ogni allevatore, se sono previsti membri individuali,

2. ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono

previsti membri collettivi;

1 RS 916.310

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Allevamento di animali. O RU 2008

d. ha obiettivi chiari concernenti la selezione di almeno una razza o una popo- lazione zootecnica, documentati da un programma di allevamento; e. tiene un libro genealogico che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3; f. esegue esami funzionali che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4; g. esegue stime dei valori genetici che soddisfano i requisiti di cui all’arti- colo 5; h. dispone di un effettivo di animali di una o più razze abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento della razza o delle razze o per garantire la loro conservazione; i. offre garanzia di un lavoro razionale a livello personale, tecnico, organiz- zativo e finanziario nei settori di promozione; j. esercita le attività zootecniche di cui all’articolo 1 in maniera neutrale e con- formemente alle norme internazionali generalmente riconosciute; k. rispetta i principi stabiliti dall’organizzazione che tiene il libro genealogico sull’origine della razza. 2 Se l’effettivo di una razza o di una popolazione zootecnica non è sufficiente e secondo i vigenti principi zootecnici una stima dei valori genetici non è sostenibile dal punto di vista scientifico, si può eseguire, invece della stima dei valori genetici, una valutazione genetica secondo l’articolo 5a. 3 Se nei principi del programma di allevamento l’organizzazione di allevamento che tiene il libro genealogico sull’origine della razza non prescrive per tale razza una stima dei valori genetici né una valutazione genetica, non è necessario eseguire una stima dei valori genetici né una valutazione genetica. 4 L’UFAG rifiuta il primo riconoscimento a un’organizzazione di allevamento se per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute e il ricono- scimento di un’ulteriore organizzazione rischia di compromettere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un’organizzazione esistente. 5 L’UFAG riconosce un’organizzazione per la realizzazione di progetti per la con- servazione delle razze svizzere se essa soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e i.

6 Le domande di riconoscimento vanno presentate all’UFAG con la documentazione

necessaria.

7 Il riconoscimento ha una durata di dieci anni.

8 Qualsiasi cambiamento che abbia un’incidenza sull’adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all’UFAG nell’arco di un mese.

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Art. 2a Condizioni relative alle organizzazioni di allevamento e alle imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi

1 L’UFAG riconosce un’organizzazione di allevamento o un’impresa di allevamento

privata con registri per suini da allevamento ibridi se questa: a. ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera; b. dispone di statuti giuridicamente validi; c. ha obiettivi chiari concernenti l’allevamento, documentati da un programma di allevamento; d. tiene o istituisce un registro per suini da allevamento ibridi ed è in grado di eseguire i controlli richiesti; e. esegue esami funzionali che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4; f. esegue stime dei valori genetici che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5; g. dispone di un effettivo di animali abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento; h. offre garanzia di un lavoro razionale a livello personale, tecnico, organizza- tivo e finanziario; i. esercita le attività zootecniche di cui all’articolo 1 in maniera neutrale e con- formemente alle norme internazionali generalmente riconosciute.

2 L’organizzazione

di allevamento deve disporre di statuti giuridicamente validi secondo cui può diventare membro dell’organizzazione, alle condizioni previste dagli statuti: a. ogni allevatore, se sono previsti membri individuali; b. ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previ- sti membri collettivi.

3 Le domande di riconoscimento vanno presentate all’UFAG con la documentazione

necessaria.

4 Il riconoscimento ha una durata di dieci anni.

5 Qualsiasi cambiamento che abbia un’incidenza sull’adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all’UFAG nell’arco di un mese.

Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva 3 Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento:

Art. 5 cpv. 2, frase introduttiva 2 Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento:

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Art. 5a Valutazioni genetiche 1 Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici.

2 La predisposizione genetica degli animali da allevamento esaminati è espressa

come scarto da una media comparativa.

3 Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento:

a. il genere e la portata della valutazione genetica; b. la descrizione della procedura di valutazione genetica; c. i dati su cui si basa la valutazione e lo scambio di dati; d. le date della valutazione; e. i provvedimenti di assicurazione della qualità; f. le condizioni di pubblicazione; g. il finanziamento della valutazione genetica.

Art. 7 cpv. 3 3 Se l’organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, per ogni puledro identificato e registrato è versata al massimo la metà del contributo di cui al capoverso 2.

Art. 13 cpv. 4 4 In vista dei contributi di cui agli articoli 6–12, le organizzazioni di allevamento riconosciute comunicano all’UFAG, entro il 31 ottobre dell’anno che precede quello di contribuzione, il numero preventivato di animali iscritti nel libro genealogico e di esami funzionali come anche di puledri identificati e registrati.

Art. 14 Domanda L’UFAG stabilisce in un’ordinanza le scadenze per la presentazione delle domande per i contributi di cui agli articoli 6–12.

Art. 15 cpv. 2, secondo periodo e 4–7 2 … Se l’importo annuo massimo di 1 160 000 franchi non è sufficiente, la Federa- zione svizzera d’allevamento della razza delle Franches Montagnes riduce propor- zionalmente il contributo per ogni giumenta accompagnata dal puledro. 4 La data d’identificazione del puledro è determinante per il diritto ai contributi.

5 La Federazione svizzera d’allevamento della razza delle Franches Montagnes

decide del diritto ai contributi e li versa su domanda dell’allevatore. Per i controlli può far capo ai Cantoni o alle organizzazioni designate dai Cantoni; in tal caso il

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controllo è retto dall’ordinanza del 14 novembre 20072 sul coordinamento dei con- trolli.

6 La Federazione svizzera d’allevamento della razza delle Franches Montagnes

comunica all’UFAG, entro il 31 ottobre dell’anno che precede quello di contribuzio- ne, il numero preventivato di giumente che danno diritto ai contributi. 7 L’UFAG stabilisce in un’ordinanza le scadenze per la presentazione delle domande per i contributi.

Art. 16 cpv. 2 e 3

2 Per razza svizzera si intende una razza:

a. che ha la sua origine in Svizzera; o b. per la quale è tenuto un libro genealogico in Svizzera almeno dal 1949.

3 Su domanda, le organizzazioni di allevamento riconosciute e le organizzazioni

riconosciute che realizzano progetti per la conservazione di razze svizzere, possono ricevere contributi limitati nel tempo.

Art. 29 cpv. 1 secondo periodo 1 … Le domande per i contributi possono essere presentate al più tardi il 10 gennaio 2010.

Art. 31 Esecuzione L’UFAG è incaricato dell’esecuzione, sempre che la presente ordinanza non dispon- ga altrimenti.

II

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 14 novembre 20073 sul coordinamento dei controlli è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. m e 2 lett. e 1 La presente ordinanza si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

m. ordinanza del 14 novembre 20074 sull’allevamento (OAlle).

2 La presente ordinanza si applica ai controlli:

e. relativi alla stabulazione fissa dei cavalli della razza delle Franches Monta- gnes.

2 RS 910.15 3 RS 910.15 4 RS 916.310

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Art. 2 cpv. 3 lett. a

3 Il periodo massimo ammesso tra due controlli consecutivi è di:

a. 4 anni per i controlli in virtù dell’OPAn5, dell’OPAc6, dell’OPD7 (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, contributi ecologici, contributi etolo- gici), dell’OCCamp8, dell’OPPrim9, dell’OAlle10 e dell’OIgPL11;

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RS 455.1 6 RS 814.201 7 RS 910.13 8 RS 910.17 9 RS 916.020 10 RS 916.310 11 RS 916.351.021.1

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