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AS 2008 5879

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Modifica del 12 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza BDTA del 23 novembre 20051 è modificata come segue:

Art. 2 lett. f f. storia dell’animale: insieme dei seguenti dati relativi a un singolo animale:

Art. 3 cpv. 1 lett. f e h

1 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

f. numero del Comune giusta l’ordinanza del 21 maggio 20082 sui nomi geo- grafici; h. stato vaccinale degli animali della specie bovina riguardo alla Blue tongue;

Art. 4 cpv. 1 lett. e numero 6

1 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

e. alla macellazione di un animale:

6. l’esito della classificazione neutrale della qualità degli animali secondo

l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 20033 sul bestiame da macello.

Art. 6 cpv. 1 1 La storia di ogni animale, il suo stato sanitario riguardo alla BVD e il suo stato vaccinale riguardo alla Blue tongue come pure lo stato sanitario dell’azienda deten- trice di animali riguardo alla BVD possono essere consultati da chiunque.

2008-2295 5879

Ordinanza BDTA RU 2008

Art. 8 cpv. 1 lett c 1 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati: c. storia di tutti gli animali che si trovano nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati;

Art. 9 Detentore di animali I detentori di animali possono ottenere dal gestore, consultare gratuitamente e senza restrizioni nonché utilizzare i seguenti dati: a. dati riguardanti la loro persona; b. dati riguardanti la loro azienda detentrice di animali; c. dati riguardanti gli animali che vi si trovano o vi si sono trovati:

1. storia dell’animale,

2. stato sanitario dell’animale riguardo alla BVD,

3. stato vaccinale dell’animale riguardo alla Blue tongue,

4. esito della classificazione neutrale della qualità;

d. elenco del loro effettivo di animali allo stato attuale o anteriore.

Art. 10 Su richiesta, l’Ufficio federale può autorizzare terzi a consultare gratuitamente, a fini sperimentali scientifici o a fini zootecnici, altri dati oltre alla storia degli animali, sempre che l’utente si impegni per scritto a osservare le disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 20b Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 2008 Nel 2009 e 2010 l’invio dell’elenco degli animali secondo l’articolo 12a capoverso 1 può avvenire fino al 15 agosto.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2009.

12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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