AS 2008 5881
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)
Modifica del 12 novembre 2008
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulle dichiarazioni agricole è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3 lett. b
3 Sono vietate in Svizzera:
b. la produzione di uova ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b, se non sono adempite le esigenze di tenuta di pollame domestico di cui all’allegato
1 tabella 9 dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali.
II La presente modifica entra in vigore il 1°gennaio 2009.
12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova