AS 2008 593
Ordinanza che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina
Ordinanza che adegua le aliquote d’imposta sugli oli minerali per la benzina
del 30 gennaio 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 12c della legge federale del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli oli minerali, ordina:
Art. 1 Aliquote d’imposta Per le merci della voce di tariffa 2710.11112: a. l’aliquota d’imposta ascende a fr. 439.30 per 1000 litri a 15 °C; b. il supplemento d’imposta ascende a fr. 305.40 per 1000 litri a 15 °C.
Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.
30 gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
RS 641.613