AS 2008 5941
Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari)
Modifica del 20 marzo 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20071, decreta:
I La legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 51 Capitolo 2: Pianificazione e coordinamento
Titolo prima dell’art. 57 Capitolo 3: Consulenza esterna e commissioni extraparlamentari Sezione 1: Consulenza esterna
Art. 57, rubrica e cpv. 2 Abrogati
Titolo prima dell’art. 57a Sezione 2: Commissioni extraparlamentari
Art. 57a Scopo 1 Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale nell’adempimento dei loro compiti.
2 Esse prendono decisioni in quanto ne siano autorizzate da una legge federale.
2007-1561 5941
Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2008
Art. 57b Condizioni Può essere istituita una commissione extraparlamentare qualora l’adempimento dei compiti: a. richieda conoscenze specialistiche particolari di cui l’Amministrazione fede- rale non dispone; b. richieda il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate; o c. debba avvenire mediante un’unità dell’Amministrazione federale decentra- lizzata non vincolata a istruzioni.
Art. 57c Istituzione 1 Si rinuncia a istituire una commissione extraparlamentare qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un’unità dell’Amministrazione federale centrale oppure da un’organizzazione o persona esterna all’Amministrazione fede- rale. 2 Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i mem- bri.
3 I membri rimangono in funzione quattro anni.
4 Se un seggio è vacante si procede a una nomina complementare.
Art. 57d Verifica La ragion d’essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono verificati globalmente ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo inte- grale.
Art. 57e Composizione
1 Le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo.
2 Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d’età e i gruppi d’interesse. 3 I dipendenti dell’Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.
Art. 57f Indicazione delle relazioni d’interesse
1 Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro
relazioni d’interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d’esecuzione. 2 Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d’interesse non può essere nomina- to membro di una commissione.
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Art. 57g Indennizzo 1 Il Consiglio federale stabilisce criteri uniformi per l’indennizzo dei membri delle commissioni.
2 L’importo degli indennizzi è di pubblico dominio.
Titolo prima dell’art. 57h Capitolo 4: Trattamento dei dati
II L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008 Consiglio nazionale, 20 marzo 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2008.3 2 Ad eccezione delle modifiche ai capoversi 3 e 4, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
3 Entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2008:
a. allegato n. I b. allegato n. II 5
4 L’articolo 57g entra in vigore ulteriormente.
26 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 FF 2008 1987
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Allegato (cifra II)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I I seguenti atti normativi sono abrogati:
1. Legge federale del 20 marzo 19704 concernente la garanzia dei rischi degli
investimenti;
2. Decreto federale del 9 ottobre 19705 concernente il limite massimo comples-
sivo per la garanzia dei rischi degli investimenti.
II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia
della sicurezza interna
Art. 9 Abrogato
2. Legge federale del 24 marzo 20007 concernente la promozione
dell’immagine della Svizzera all’estero
Art. 1 cpv. 2
2 L’adempimento di questo compito compete al Dipartimento federale degli affari
esteri (DFAE).
Art. 2 Compiti 1 Il DFAE favorisce la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le per- sone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l’immagine della Svizzera all’estero; procura loro le informazioni necessarie all’adempimento dei rispettivi compiti.
4 RU 1970 1130, 2006 2197 5 RU 1970 1267 6 RS 120 7 RS 194.1
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2 Esso elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffu- sione di un’immagine realistica e positiva della Svizzera all’estero. 3 Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli uffici federali interessati. 4 Assume la direzione di progetto per la partecipazione ufficiale della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici. 5 Può promuovere l’immagine della Svizzera all’estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate. 6 Può affidare l’esecuzione di compiti particolari a terzi, all’interno o all’esterno dell’Amministrazione federale; vigila sull'adempimento di tali compiti.
7 Pubblica un rapporto annuale.
Art. 3 Finanziamento
1 Gli altri compiti sono finanziati mediante il preventivo annuo del DFAE.
2 La partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici è finanziata mediante contributi straordinari della Confederazione.
Art. 4–6, 8 e 9 cpv. 2 e 3 Abrogati
3. Legge federale del 20 marzo 19818 sul lavoro a domicilio
Art. 18 Abrogato
Art. 19 Obbligo del segreto Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilare sull’esecuzione sono tenute al segreto d’ufficio.
Art. 20 Disposizioni esecutive Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive sentiti i Cantoni e le organiz- zazioni interessate.
8 RS 822.31
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4. Legge federale del 6 ottobre 19959 sul servizio civile sostitutivo
Art. 43 cpv. 3 Abrogato
5. Legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti
Art. 109 cpv. 1, primo e secondo periodo 1 Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell’assicu- razione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, un Consiglio di amministrazione composto di 11 membri. Gli assicurati, le associazioni economiche svizzere e la Confederazione devono essere adeguatamente rappresentati. …
6. Legge federale del 20 giugno 198011 sull’osservazione congiunturale
Art. 4 Abrogato
9 RS 824.0 10 RS 831.10 11 RS 951.95
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