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AS 2008 5949

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 26 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Am- ministrazione è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 24, 43, 47 e 57f capoverso 1, secondo periodo della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),

Titolo prima dell’art. 8a Sezione 1a: Commissioni extraparlamentari

Art. 8a Commissioni consultive e commissioni decisionali

1 Secondo le loro funzioni, le commissioni extraparlamentari sono commissioni

consultive o commissioni decisionali.

2 Le commissioni consultive danno pareri e preparano progetti.

3 Le commissioni decisionali dispongono di un potere decisionale.

Art. 8b Eleggibilità Può divenire membro di una commissione extraparlamentare qualsiasi persona che adempie le condizioni d’impiego nell’Amministrazione federale.

Art. 8c Rappresentanza dei sessi 1 La rappresentanza dell’uno o dell’altro sesso in una commissione extraparlamenta- re non può essere inferiore al 30 per cento. Occorre perseguire a lungo termine una rappresentanza paritetica dei due sessi. 2 Se la proporzione di uomini o di donne è inferiore al 30 per cento, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta.

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Art. 8d Superamento del numero massimo di membri previsto dalla legge

1 Il superamento del numero massimo di membri di una commissione extraparla-

mentare previsto dalla legge è permesso solo eccezionalmente e deve essere motiva- to.

2 Un superamento è giustificato in particolare se:

a. sono riunite diverse commissioni; b. solo un numero superiore di membri permette una composizione equilibrata; c. l’importanza dell’ambito politico di competenza della commissione esige che sia rappresentato un più ampio ventaglio di interessi.

Art. 8e Decisione istitutiva 1 Le commissioni extraparlamentari sono istituite mediante decisione del Consiglio federale.

2 La decisione istitutiva deve in particolare:

a. motivare la necessità della commissione e definirne in modo dettagliato i compiti; b. citare i nomi dei membri della commissione indicando i dati di cui agli arti- coli 8f e 8k capoverso 2; c. motivare, se del caso, un superamento del numero massimo di membri pre- visto dalla legge; d. citare i nomi del presidente e del vicepresidente; e. disciplinare l’organizzazione della commissione; f. disciplinare il modo in cui la commissione riferisce sulle sue attività e informa il pubblico; g. disciplinare l’obbligo di mantenere il segreto; h. fissare i diritti della Confederazione in materia d’utilizzazione dei documenti e delle procedure eventualmente elaborati dalla commissione e protetti dai diritti d’autore; i. disciplinare, se necessario, i rapporti della commissione con i Cantoni, i par- titi e le altre organizzazioni; j. designare il servizio amministrativo che assume il lavoro di segreteria per la commissione; k. definire il quadro finanziario generale, in particolare i crediti disponibili per i mandati specifici, nonché le altre voci di spese importanti; l. disciplinare il dovere dell’amministrazione di informare la commissione.

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Art. 8f Indicazione delle relazioni d'interesse

1 Ogni membro di una commissione informa su:

a. le sue attività professionali; b. le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato; c. le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali; d. le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri; e. la sua partecipazione ad altri organi della Confederazione.

2 È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale3.

3 Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d’interesse intervenuta durante il mandato al dipartimento competente. Quest’ultimo adegua la decisione istitutiva e aggiorna l'elenco di cui all'articolo 8k.

Art. 8g Durata del mandato 1 La durata del mandato dei membri delle commissioni extraparlamentari è di quat- tro anni. Essa corrisponde al periodo di legislatura del Consiglio nazionale. 2 Il mandato dei membri nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest’ultima.

Art. 8h Rinnovo integrale 1 Per ogni nuovo periodo amministrativo, il Consiglio federale procede al rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari. 2 La Cancelleria federale coordina il rinnovo integrale delle commissioni. Al riguar- do emana le corrispondenti istruzioni e le comunica alle Commissioni della gestione delle Camere federali. 3 Dopo ogni rinnovo integrale, la Cancelleria federale consegna al Consiglio federale un rapporto per le Camere federali sulla composizione delle commissioni extrapar- lamentari.

Art. 8i Limitazione della durata della funzione 1 La durata della funzione dei membri delle commissioni extraparlamentari è limita- ta a dodici anni al massimo; il mandato finisce al termine dell'anno civile corrispon- dente. 2 In casi debitamente motivati, il Consiglio federale può prolungare sino a 16 anni al massimo la durata della funzione.

3 RS 311.0

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3 La limitazione della durata della funzione non si applica agli impiegati della Con- federazione che sono indispensabili al buon funzionamento delle commissioni extraparlamentari o la cui qualità di membro è prevista d’ufficio da un altro atto normativo.

Titolo prima dell’art. 8j Sezione 1b: Organi di direzione di stabilimenti della Confederazione e rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico e privato

Art. 8j

1 Il Consiglio federale nomina:

a. il consiglio d'amministrazione o il consiglio d'istituto degli stabilimenti della Confederazione; b. i rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico; c. i rappresentanti che la Confederazione ha il diritto di delegare in organizza- zioni di diritto privato in virtù dell’articolo 762 del Codice delle obbliga- zioni4 e designa i rappresentanti che l’assemblea generale deve eleggere. 2 Per ogni organizzazione il Consiglio federale elabora un profilo dei requisiti tecnici e personali che un rappresentante deve soddisfare. Esercita il suo diritto di nomina e di designazione sulla base di tale profilo.

Titolo prima dell’art. 8k

Sezione 1c: Elenco dei membri delle commissioni extraparlamentari, degli organi di direzione e dei rappresentanti della Confederazione

Art. 8k 1 In collaborazione con i dipartimenti, la Cancelleria federale pubblica in forma elettronica un elenco dei membri delle commissioni extraparlamentari, dei membri degli organi di direzione degli stabilimenti della Confederazione e dei rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico e privato.

2 L’elenco contiene i seguenti dati sulle persone di cui al capoverso 1:

a. cognome e nome; b. sesso; c. lingua madre; d. anno di nascita;

4 RS 220

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e. titolo; f. indirizzo.

3 Per i membri delle commissioni extraparlamentari, l’elenco è completato con le

relazioni d’interesse. 4 I dati possono essere consultati in linea dalla nomina a membro sino alle dimissioni della persona interessata.

5 I dati possono essere archiviati per scopi statistici.

II L’ordinanza del 3 giugno 19965 sulle commissioni è abrogata, eccettuato l’arti- colo 17.

III

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 26 novembre 2008 1 Fino al rinnovo integrale nel 2011, i dipartimenti continuano a provvedere alle nomine sostitutive dei membri delle commissioni extraparlamentari che hanno istituito prima del 1° gennaio 2009. 2 Fino al rinnovo integrale nel 2011, l’articolo 8f sull’indicazione delle relazioni d’interesse si applica solo ai membri delle commissioni extraparlamentari neocosti- tuite.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RS 172.31

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