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AS 2008 5955

Ordinanza del DFE sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2009

Ordinanza del DFE sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2009

del 27 novembre 2008

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso 1 della legge ammontano per il 2009 a: a. 248 950 franchi per forniture; b. 248 950 franchi per prestazioni di servizi; c. 9,575 milioni di franchi per opere edili; d. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi automobi- listici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di tra- sporto passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFE del 26 novembre 20072 sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2008 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

27 novembre 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

RS 172.056.12 1 RS 172.056.1 2 RU 2007 6627

2008-2219 5955

Adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2009 RU 2008

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