AS 2008 5957
Ordinanza sul personale del Tribunale federale
Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)
Modifica del 20 novembre 2008
Il Tribunale federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 agosto 20011 sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:
Art. 24 cpv. 1 1 Lo stipendio, l’indennità di residenza e gli assegni degli impiegati a tempo parziale corrispondono al loro tasso d’occupazione. Sono fatti salvi gli articoli 36 e 36a.
Art. 29 cpv. 2 2 L’indennità di residenza e gli assegni familiari sono adattati in modo corrisponden- te a quelli dell’amministrazione generale della Confederazione.
Art. 36 Diritto all’assegno familiare (art. 31 cpv. 1 e 2 LPers)
L’assegno familiare è versato fino a che il figlio ha compiuto i 18 anni d’età. Per i figli in formazione e i figli incapaci al guadagno (art. 7 della LF del 6 ott. 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali), l’assegno familiare è versato al massimo fino al compimento del 25° anno d’età.
Art. 36a Prestazioni complementari all’assegno familiare Il Tribunale federale versa prestazioni complementari all’assegno familiare di importo uguale a quelle versate nell’amministrazione generale della Confederazione.
2008-3012 5957
Ordinanza sul personale del Tribunale federale RU 2008
Art. 36b Assegno per l’assistenza a congiunti La metà dell’importo dell’assegno previsto per ogni ulteriore figlio fino al compi- mento del 16° anno d’età può essere versato all’impiegato: a. il cui coniuge o partner in unione domestica registrata è impedito durevol- mente di esercitare un’attività lucrativa a causa di grave malattia; b. che provvede al sostegno di parenti prossimi su ordine dell’autorità.
Art. 73 cpv. 2 2 L’assegno per l’assistenza a congiunti secondo l’articolo 36b è versato in ugual misura.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
20 novembre 2008 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Arthur Aeschlimann Il segretario generale, Paul Tschümperlin
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