AS 2008 5959
Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale
Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale
Modifica del 18 novembre 2008
Il Tribunale penale federale decreta:
I Il regolamento del 26 settembre 20061 sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale è modificato come segue:
Art. 4 cpv. 2 lett. d nonché cpv. 3 e 4 2 Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi. Sono rimborsati al massimo:
d. 170 franchi per pernottamento, colazione compresa. 3 Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un’indennità per l’utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, confor- memente all'articolo 46 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20012 concernente l’ordinanza sul personale federale. 4 Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capo- verso 2 può essere versato un adeguato importo forfettario.
Art. 8 cpv. 1 lett. d nonché cpv. 1bis e 3 1 Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi. Sono rimborsati al massimo:
d. 170 franchi per pernottamento, colazione compresa. 1bis Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezio- nale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un’indennità per l’utiliz- zo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20013 concer- nente l’ordinanza sul personale federale. 3 Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capo- verso 1 può essere versato un adeguato importo forfettario.