AS 2008 6001
Ordinanza sugli impianti a fune
Ordinanza sugli impianti a fune (OIFT)
Modifica del 26 novembre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 dicembre 20061 sugli impianti a fune è modificata come segue:
Art. 59 cpv. 2 2 Presso le imprese di trasporto a fune essa può svolgere controlli concernenti la costruzione e l’esercizio ed eseguire audit; può inoltre chiedere, in casi fondati, prove e perizie, e può eseguire direttamente controlli per campionatura.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
26 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 743.011
2007-1126 6001
Ordinanza sugli impianti a fune RU 2008
6002