AS 2008 6037
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale
Modifica del 26 novembre 2008
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3 secondo periodo 3 … La carne macinata è considerata un preparato di carne se contiene l’1 per cento o più di sale.
Art. 8 cpv. 1 lett. b 1 La denominazione specifica per la carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne deve comprendere: b. una delle seguenti denominazioni corrispondenti alle caratteristiche del pro- dotto:
1. «carne», oppure la denominazione delle parti della carne usuale nel
ramo specifico,
2. «preparato di carne», oppure la denominazione delle parti della carne
usuale nel ramo specifico preceduta dall’espressione «preparato a base di»,
3. «prodotto a base di carne», oppure la denominazione delle parti della
carne usuale nel ramo specifico preceduta dall’espressione «prodotto a base di».
Art. 9 cpv. 4, 8 e 9 4 Sugli imballaggi e sugli involucri delle derrate alimentari seguenti deve figurare l’indicazione che tali prodotti devono essere cotti completamente prima del con- sumo: a. carne macinata e preparati di carne da consumare cotti; b. prodotti a base di carne di pollame da consumare cotti;
1 RS 817.022.108
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Derrate alimentari di origine animale RU 2008
c. carne macinata di pollame o equina; d. preparati di carne con carne separata meccanicamente. 8 Con misure opportune si deve garantire che la carne di cui all’articolo 31 capo- verso 2 lettera b dell’ordinanza del 23 novembre 20052 concernente la macellazione e il controllo delle carni, che non è stata sottoposta all’esame trichinoscopico, non- ché i preparati di carne o i prodotti a base di carne preconfezionati che sono stati fabbricati con tale carne, siano destinati solamente al mercato svizzero. Gli imbal- laggi e gli involucri di tali prodotti devono essere caratterizzati per la consegna al consumatore con un contrassegno quadrato che contiene l’indicazione «solo CH». I prodotti a base di carne destinati a essere offerti al consumatore in self-service devono essere caratterizzati di conseguenza. 9 Gli imballaggi e gli involucri di carne macinata, di preparati di carne e di prodotti a base di carne di pollame devono essere caratterizzati con un contrassegno quadrato che contiene l’indicazione «solo CH», se: a. sono destinati a essere consumati cotti; b. adempiono i criteri microbiologici di sicurezza per la salmonella spp. di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 sui requisiti igienici, e se c. sono destinati solamente al mercato svizzero.
Art. 16 Abrogato
Art. 17 rubrica Caratterizzazione
Art. 19 cpv. 1 lett. b
1 La denominazione specifica per i prodotti della pesca deve comprendere:
b. la denominazione «prodotto della pesca» o una denominazione usuale nel ramo.
Art. 24 Denominazione specifica La denominazione specifica per le lumache e le cosce di rana deve comprendere un’indicazione della specie animale.
2 RS 817.190 3 RS 817.024.1
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Art. 39 Requisiti del formaggio con denominazione di origine o indicazione di provenienza protetta Al formaggio registrato con denominazione di origine o indicazione di provenienza protette ai sensi dell’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19974 si applicano inoltre le prescrizioni specifiche del rispettivo elenco degli obblighi.
Art. 40 cpv. 2 e 5
2 Abrogato
5 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 48 cpv. 1 secondo periodo Concerne soltanto il testo francese
Art. 56 cpv. 1bis e 2 1bis Lo yogurt ottenuto mediante altri tipi di colture è un prodotto ottenuto mediante fermentazione del latte con lo Streptococcus thermophilus e il Lactobacillus Species innocuo per la salute.
2 Il prodotto finito deve contenere complessivamente almeno 10 milioni di unità
formanti colonia dei microrganismi di cui ai capoversi 1 o 1bis per grammo.
Art. 56a Denominazione specifica dello yogurt 1 Lo yogurt di cui all’articolo 56 capoverso 1 deve avere la denominazione «yogurt».
2 La denominazione «yogurt» applicata a prodotti di cui all’articolo 56 capo-
verso 1bis deve essere completata con un’espressione che informi in modo adeguato in merito alle proprietà dello yogurt modificate mediante lattobacilli specifici (per esempio «yogurt dolce»).
II Gli allegati 3, 7 e 8 sono abrogati.
III
Disposizione transitoria della modifica del 26 novembre 2008 Le derrate alimentari non conformi alle disposizioni della modifica del 26 novembre 2008 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2009. Possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto previgente fino a esaurimento delle scorte.
4 RS 910.12
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IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
26 novembre 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
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