AS 2008 6141
Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco
Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco, OTab)
Modifica del 26 novembre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 20041 sul tabacco è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 3 Sezione 2: Succedanei del tabacco e prodotti vietati
Art. 3 Succedanei del tabacco
1 Gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco:
a. devono adempiere per analogia le esigenze stabilite per i prodotti del tabacco destinati ad essere fumati; b. non devono nuocere direttamente o in maniera inaspettata alla salute; e c. non devono avere effetti psicotropi. 2 Le informazioni e gli elementi seguenti devono essere trasmessi all’Ufficio fede- rale della sanità pubblica (UFSP) prima dell’immissione in commercio del prodotto: a. la composizione e l’impiego previsto del prodotto; b. il tenore di catrame e monossido di carbonio del prodotto; c. la prova che il prodotto non contiene nicotina; d. la prova che il prodotto non nuoce direttamente o in maniera inaspettata alla salute e non ha effetti psicotropi; e. il modello del pacchetto; f. un campione del prodotto.
Art. 4 Abrogato
1 RS 817.06
2008-2508 6141
Ordinanza sul tabacco RU 2008
Titolo prima dell’art. 6 Sezione 3: Fabbricazione
Titolo prima dell’art. 11 Sezione 4: Caratterizzazione
Art. 11, frase introduttiva Al momento della consegna al consumatore, su ogni pacchetto di prodotti del tabacco e di articoli per fumatori con succedanei del tabacco devono figurare le indicazioni seguenti:
Art. 11a Denominazioni specifiche per gli articoli per fumatori con succeda- nei del tabacco Su ogni pacchetto di articoli per fumatori con succedanei del tabacco devono figura- re le denominazioni specifiche seguenti: a. in tedesco: «Produkte auf pflanzlicher Basis, ohne Tabak»; b. in francese: «Produits à base de plantes, sans tabac»; c. in italiano: «Prodotti a base di erbe, senza tabacco».
Art. 12 cpv. 7 7 Ogni pacchetto di articoli per fumatori con succedanei del tabacco deve recare le avvertenze di cui ai capoversi 2 e 3, tranne quella di cui al capoverso 3 lettera g «Il fumo crea un’elevata dipendenza.».
Art. 13 Posizione, forma e lingua delle indicazioni 1 Le indicazioni di cui agli articoli 11 e 11a devono figurare sul pacchetto in un punto ben visibile e in caratteri facilmente leggibili e indelebili. Per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette esse possono figurare su adesivi inamovibili. 2 Le indicazioni di cui agli articoli 11 lettere a–d e 11a devono essere apposte in almeno una lingua ufficiale, le indicazioni di cui all’articolo 11 lettere e ed f in tutte le lingue ufficiali, nell’ordine: tedesco, francese, italiano.
Ordinanza sul tabacco RU 2008
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
26 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
Ordinanza sul tabacco RU 2008