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AS 2008 6145

Ordinanza sulla tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Ordinanza sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA)

Modifica del 26 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 febbraio 20071 sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è modificata come segue:

Art. 19 Abrogato

Art. 19a Disposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 2008

1 Gli assicuratori rilasciano la tessera d’assicurato entro il 1° gennaio 2010.

2 Essi sono tenuti a istituire la consultazione on line di cui all’articolo 15 entro il 1° gennaio 2010. 3 Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni garantiscono la sicurezza della tras- missione dei dati secondo l’articolo 15 capoverso 5 dal 1° gennaio 2010.

Art. 20 cpv. 3

3 L’articolo 18 entra in vigore il 1° gennaio 2010.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 832.105

2008-1833 6145

Tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria RU 2008 delle cure medico-sanitarie

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