AS 2008 6145
Ordinanza sulla tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Ordinanza sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA)
Modifica del 26 novembre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 febbraio 20071 sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è modificata come segue:
Art. 19 Abrogato
Art. 19a Disposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 2008
1 Gli assicuratori rilasciano la tessera d’assicurato entro il 1° gennaio 2010.
2 Essi sono tenuti a istituire la consultazione on line di cui all’articolo 15 entro il 1° gennaio 2010. 3 Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni garantiscono la sicurezza della tras- missione dei dati secondo l’articolo 15 capoverso 5 dal 1° gennaio 2010.
Art. 20 cpv. 3
3 L’articolo 18 entra in vigore il 1° gennaio 2010.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
26 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 832.105
2008-1833 6145
Tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria RU 2008 delle cure medico-sanitarie
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