AS 2008 6255
Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura
Correzione (art. 58 cpv. 2 LParl)
Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)
del 20 giugno 1952 (RS 836.1)
Coordinamento tra la modifica del 24 marzo 2006 della LAF (n. 2 dell’allegato alla legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari – RS 836.2; RU 2008 131) e la modifica del 5 ottobre 2007 della LAF (RU 2008 323)
Con l’entrata in vigore integrale, il 1° gennaio 2009, della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari, gli articoli 2 capoverso 3 e 7 LAF avranno il tenore seguente: Art. 2 cpv. 3 3 Gli importi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione corrispondono a quelli minimi stabiliti nell’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam1; nelle regioni di mon- tagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.
Art. 7 Gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti comprendono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAFam2. Gli importi di questi assegni corrispondono a quelli stabiliti nell’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.
16 dicembre 2008 Commissione di redazione dell’Assemblea federale