Lexipedia

AS 2008 6271

Ordinanza che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate

Ordinanza che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate

Proroga del 5 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 novembre 20011 che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizza- zioni associate è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 4

4 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2011.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

5 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 122

2008-2661 6271

Ordinanza che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate RU 2008

6272