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AS 2008 6273

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 12 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 È considerata attività lucrativa dipendente in particolare anche l’attività di appren- dista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, consulente religioso, artista e impiegato alla pari.

Art. 47 lett. a Lo straniero che ha concluso uno studio in Svizzera può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se: a. la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico e serve in particolare alla ricerca di base o all’applicazione di nuove tecnolo- gie;

Art. 49 cpv. 1 1 Lo straniero che era già stato titolare di un permesso di dimora o di domicilio può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se: a. il suo precedente soggiorno in Svizzera è durato almeno cinque anni e non era unicamente di natura temporanea (art. 34 cpv. 5 LStr), e b. la sua partenza volontaria dalla Svizzera non risale a più di due anni.

Art. 63 Domanda di proroga della durata di validità della carta di soggiorno per il permesso di domicilio (art. 41 cpv. 3 LStr)

Lo straniero titolare del permesso di domicilio deve presentare o consegnare, per la proroga, la carta di soggiorno alle autorità cantonali degli stranieri (art. 88 cpv. 1) almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga avviene al più

1 RS 142.201

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Ammissione, soggiorno e attività lucrativa RU 2008

presto tre mesi prima della scadenza della validità; sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

Art. 72 Presentazione della carta di soggiorno Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare o consegnare senza indugio la carta di soggiorno alle autorità. Se ciò non è possibile, è fissato a tal fine un termine ade- guato.

Art. 82 cpv. 5 5 Le autorità competenti per l’erogazione di prestazioni dell’aiuto sociale comuni- cano spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione il ritiro di tali prestazioni da parte di stranieri. Una tale comunicazione non ha luogo se lo straniero in questione è titolare del permesso di domicilio e se soggiorna in Sviz- zera da oltre 15 anni (art. 63 cpv. 2 LStr).

Titolo prima dell’art. 90a

Capitolo 11a: Disposizioni penali

Art. 90a (art. 120 cpv. 2 LStr)

È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negli- genza, viola l’obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 63 o 72.

Art. 91a Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2008 1 A decorrere dalla firma del protocollo del 27 maggio 20082 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania e fino alla sua entrata in vigore, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2009, sono riser- vati per la Confederazione contingenti supplementari per il rilascio ai cittadini bulgari e rumeni, di permessi di soggiorno di breve durata ai sensi dell’articolo 19 e di permessi di dimora ai sensi dell’articolo 20. 2 Per i cittadini degli Stati menzionati al capoverso 1 vigono i contingenti annuali seguenti: a. permessi di dimora (art. 20): 282; b. permessi di soggiorno di breve durata (art. 19): 1006.

2 FF 2008 1909

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II Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla nuova versione qui annessa.

III L’ordinanza del 22 ottobre 20083 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV) è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2, lett. e e f, nonchè cpv. 4

2 Il visto è rifiutato se:

e. nell’ambito della procedura di consultazione prevista dall’articolo 17 capo- verso 2 CAAS, uno o più Stati Schengen si oppongono al rilascio del visto; f. è presentato un documento di viaggio che non è riconosciuto per l’entrata in tutti gli Stati dello spazio Schengen. 4 L’UFM può, nelle ipotesi indicate al capoverso 2 lettera e, in un caso concreto, permettere l’entrata in Svizzera per un soggiorno di una durata massima di tre mesi, per motivi umanitari, per la salvaguardia di interessi nazionali o in virtù di accordi internazionali.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 142.204

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Allegato 1 (art. 19)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata, con autorizzazione

all’esercizio di un’attività lucrativa, sono stabiliti complessivamente a 7000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 3500 Zurigo 706 Sciaffusa 33 Berna 441 Appenzello Esterno 20 Lucerna 154 Appenzello Interno 6 Uri 13 San Gallo 213 Svitto 50 Grigioni 89 Obvaldo 13 Argovia 237 Nidvaldo 16 Turgovia 90 Glarona 17 Ticino 159 Zugo 64 Vaud 276 Friburgo 90 Vallese 113 Soletta 104 Neuchâtel 78 Basilea Città 146 Ginevra 232 Basilea Campagna 110 Giura 30 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3500

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

3. I contingenti liberati in virtù dell’entrata in vigore dell’ordinanza del 24 ottobre 20074 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confe- derazione (par. 1 lett. b).

4 RU 2007 5497

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Allegato 2 (art. 20)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora rilasciati per la prima volta, con autorizza- zione all’esercizio di un’attività lucrativa, sono stabiliti complessivamente a 4000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000 Zurigo 402 Sciaffusa 19 Berna 252 Appenzello Esterno 11 Lucerna 88 Appenzello Interno 3 Uri 8 San Gallo 121 Svitto 28 Grigioni 51 Obvaldo 7 Argovia 136 Nidvaldo 9 Turgovia 52 Glarona 10 Ticino 91 Zugo 36 Vaud 158 Friburgo 52 Vallese 65 Soletta 59 Neuchâtel 45 Basilea Città 84 Ginevra 133 Basilea Campagna 63 Giura 17 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

3. I contingenti liberati in virtù dell’entrata in vigore dell’ordinanza del 24 ottobre 20075 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confe- derazione (par. 1 lett. b).

5 RU 2007 5497

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