AS 2008 6411
Ordinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers)
Modifica del 5 dicembre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 64 cpv. 2bis 2bis La settimana di compensazione deve essere presa nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto alla stessa. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essa deve essere presa nel corso dell’anno succes- sivo. Se per qualsiasi altro motivo non viene presa, la settimana di compensazione decade senza indennità.
Art. 64a Orario di lavoro basato sulla fiducia (art. 17 LPers)
1 Gli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia sono
dispensati dal rilevamento del tempo di lavoro. Essi non possono compensare alcun lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell’orario flessibile. 2 Per gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 30–38 l’orario di lavoro basato sulla fiducia è obbligatorio. 3 Gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 24–29 possono convenire con il loro superiore l’orario di lavoro basato sulla fiducia. 4 Gli impiegati che svolgono una delle funzioni di cui all’articolo 34 capoverso 2 non possono convenire l’orario di lavoro basato sulla fiducia. 5 In luogo della compensazione per lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell’orario flessibile, gli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia ricevono una compensazione annua sotto forma di indennità in contanti pari al 5 per cento del salario annuo. In luogo dell’indennità in contanti e d’intesa con il superiore, gli impiegati possono prendere dieci giorni di compensa- zione oppure, a titolo eccezionale, chiedere l’accreditamento di 100 ore sul conto del congedo sabbatico. 6 I giorni di compensazione devono essere presi nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infor- tunio o congedo di maternità, essi devono essere presi nel corso dell’anno succes-
1 RS 172.220.111.3
2008-2621 6411
Ordinanza sul personale federale RU 2008
sivo. I giorni di compensazione non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità.
Art. 66 cpv. 4 4 I giorni di libero devono essere presi nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essi devono essere presi nel corso dell’anno successivo. I giorni di libero non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità.
Art. 73 cpv. 2 e 3
2 Il premio di fedeltà consiste:
a. in un quarto dello stipendio mensile, dopo cinque anni d’impiego; b. nella metà dello stipendio mensile, dopo dieci e 15 anni d’impiego; c. in uno stipendio mensile, dopo ulteriori cinque anni d’impiego. 3 Il premio di fedeltà viene in linea di principio corrisposto in contanti. D’intesa con il superiore e a titolo eccezionale gli impiegati lo possono prendere sotto forma di congedo pagato.
Art. 114 cpv. 2 lett. s 2 Il DFAE può, d’intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie per il perso- nale soggetto all’obbligo di trasferimento e per il personale impiegato all’estero nei seguenti settori: s. articolo 64a: orario di lavoro basato sulla fiducia.
Art. 116d Disposizione transitoria della modifica del 5 dicembre 2008 (art. 17 LPers)
I giorni di compensazione di cui all’articolo 64 capoverso 2 e i giorni di libero di cui all’articolo 66 capoverso 1 che non sono stati presi entro il 31 dicembre 2008 pos- sono essere presi al più tardi entro il 31 dicembre 2012; in seguito decadono senza indennità.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
5 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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