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AS 2008 6413

Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale

Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)

Modifica del 16 dicembre 2008

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

Art. 18 Abrogato

Art. 29 cpv. 1 1 Nell’orario di lavoro flessibile il saldo orario alla fine del mese è limitato a una fascia compresa fra +50 e –25 ore.

Art. 30 cpv. 3 e 4 3 Le disposizioni sull’orario di lavoro flessibile (art. 28 e 29) sono applicabili anche alle differenti forme di durata del lavoro. Nel caso della durata del lavoro calcolata sull’arco dell’anno (art. 32) la regola del saldo orario è applicabile solo alla fine dell’anno civile.

4 Abrogato

Art. 31 cpv. 2–4 2 L’aumento di un’ora della durata settimanale del lavoro o la riduzione del 2 per cento dello stipendio danno diritto a cinque giorni supplementari di compensazione.

3 La compensazione della combinazione di un aumento della durata settimanale del

lavoro e di una riduzione dello stipendio è limitata a dieci giorni di compensazione supplementari. 4 I giorni di compensazione devono essere presi nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infor- tunio o congedo di maternità, essi devono essere presi nel corso dell’anno succes- sivo. I giorni di compensazione non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità.

1 RS 172.220.111.31

2008-2622 6413

Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale RU 2008

Art. 35a Calcolo dell’indennità in contanti in caso di orario di lavoro basato sulla fiducia (art. 64a OPers)

Lo stipendio annuo che funge da base per il calcolo dell’indennità in contanti del

5 per cento in caso di orario di lavoro basato sulla fiducia comprende:

a. lo stipendio ai sensi dell’articolo 36 OPers; b. le indennità di funzione ai sensi dell’articolo 46 OPers.

Art. 43 cpv. 1 1 Le spese supplementari per i pasti fuori del luogo di servizio o di domicilio sono rimborsate con i seguenti importi forfettari: a. 14 franchi per la colazione; b. 27.50 franchi per il pranzo o la cena.

Art. 46 Rimborso per l’utilizzo di veicoli a motore privati (art. 72 cpv. 2 lett. a OPers)

In caso di utilizzo autorizzato di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio, l’indennità chilometrica ammonta a 70 centesimi per un’automobile e a 30 centesimi per un motoveicolo o una motoretta.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

16 dicembre 2008 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

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