AS 2008 6437
AS 2008 6437
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo)
del 1° luglio 2008
La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 20031, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le condizioni, la procedura e le competenze per il conferimento del dottorato da parte del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo).
Art. 2 Dottorati
1 Il PF di Zurigo conferisce:
a. diplomi di dottore ordinario attestanti che i loro titolari hanno fornito un lavoro scientifico personale e originale e sono pertanto idonei a dedicarsi a lavori di ricerca di alto livello; b. diplomi di dottore onorario quale riconoscimento per meriti straordinari in campo scientifico. 2 Il PF di Zurigo pubblica i nomi delle persone a cui conferisce il titolo di dottore.
Art. 3 Titolo di dottore 1 Il PF di Zurigo conferisce il titolo di «dottore in scienze (dr. sc. PF Zurigo)».
2 I dottori onorari ricevono il titolo di dottore a cui è aggiunta la menzione «a titolo onorario» o «honoris causa».
RS 414.133.1 1 RS 414.110.37
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Art. 4 Comitato di dottorato 1 Ogni dipartimento istituisce un Comitato di dottorato. Quest’ultimo è composto di almeno tre professori.
2 Sono professori ai sensi della presente ordinanza:
a. i professori ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 settem- bre 20032 sul corpo professorale dei PF; b. i titolari di una cattedra finanziata dal Fondo nazionale svizzero (professori borsisti FNS). 3 I membri del Comitato di dottorato sono eletti dalla Conferenza del dipartimento per un periodo di due anni. È ammessa la rielezione.
4 La composizione del Comitato di dottorato è notificata al rettore.
Capitolo 2: Dottorati ordinari Sezione 1: Ammissione
Art. 5 Condizioni di base 1 Buone qualifiche scientifiche costituiscono la condizione per l’ammissione al dottorato.
2 Possono candidarsi al dottorato conferito dal PF di Zurigo:
a. i titolari:
1. di un diploma di master conferito da un PF,
2. del diploma federale di farmacista,
3. di un diploma di master in matematica, ingegneria o scienze naturali
conferito da un’università svizzera che adempie le condizioni di cui all’articolo 11 capoverso 1 della legge dell’8 ottobre 19993 sull’aiuto alle università o da una scuola superiore con cui è stata conclusa una relativa convenzione; b. i titolari di un diploma universitario di livello corrispondente al master di un PF per quanto concerne il contenuto, l’ampiezza e l’importanza degli studi; c. i candidati che svolgono uno studio di master al PF di Zurigo e che adem- piono le condizioni per il percorso accelerato (fast track) di dottorato stabi- lite nel relativo regolamento di studio del dipartimento; d. i titolari di un diploma di master conferito da una scuola universitaria rico- nosciuta dal PF di Zurigo in un campo di ricerca o d’insegnamento diverso da quello della matematica, dell’ingegneria o delle scienze naturali, ma che si inserisce in quello del direttore di tesi;
2 RS 172.220.113.40 3 RS 414.20
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e. i titolari di un diploma di master riconosciuto dal PF di Zurigo conferito da una scuola universitaria; f. i candidati con qualifiche eccellenti.
Art. 6 Direttore di tesi 1 Il consenso scritto di un direttore di tesi a dirigere il lavoro di dottorato costituisce la condizione per l’avvio della procedura di ammissione.
2 Può essere direttore di tesi:
a. un professore; b. un professore titolare o un libero docente a condizione che:
1. lavori principalmente per il PF di Zurigo, e
2. il dipartimento interessato abbia dato il suo accordo.
Art. 7 Procedura di ammissione La procedura di ammissione è suddivisa in due fasi: a. l’ammissione provvisoria (art. 8–10); b. l’ammissione definitiva (art. 13).
Art. 8 Ammissione provvisoria: principi
1 Il richiedente presenta una domanda scritta al rettorato.
2 Il rettorato stabilisce gli allegati necessari. Trasmette la candidatura unitamente a una valutazione del prorettore responsabile dei dottorati al dipartimento designato dal direttore di tesi.
3 Il Comitato di dottorato del dipartimento esamina le candidature e, dopo aver
consultato il direttore di tesi, formula le sue proposte all’intenzione del dipartimento.
4 Il dipartimento propone al rettore di approvare o respingere la candidatura.
5 I candidati che adempiono le condizioni di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2 let- tere a, b, c o d sono di norma ammessi provvisoriamente senza ulteriori condizioni.
Art. 9 Ammissione provvisoria: modalità 1 Il prorettore responsabile dei dottorati può ammettere provvisoriamente al dotto- rato i candidati che adempiono le condizioni di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2 lettere a, b, c o d e all’articolo 6 senza consultare previamente il dipartimento. Per questa procedura abbreviata è necessaria l’approvazione generale del dipartimento. 2 Il Comitato di dottorato del dipartimento interessato verifica, in base ai dossier personali, le qualifiche scientifiche dei candidati che, secondo l’avviso del prorettore responsabile dei dottorati, non adempiono le condizioni di cui all’articolo 5 capover- so 1 o che ricadono sotto l’articolo 5 capoverso 2 lettera e o f. D’intesa con il diret-
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tore di tesi propone le condizioni d’ammissione supplementari che questi candidati devono adempiere. 3 Il rettore fissa, su proposta del dipartimento, le condizioni d’ammissione supple- mentari.
Art. 10 Condizioni d’ammissione supplementari
1 Per l’adempimento delle condizioni d’ammissione supplementari il dipartimento
fissa un termine individuale; di norma quest’ultimo non è superiore a un anno. 2 Il rettorato controlla se sono adempiute le condizioni d’ammissione supplementari.
3 Se non superano gli esami richiesti a titolo di condizione supplementare, i candida- ti possono, con l’accordo del direttore di tesi, ripeterli entro sei mesi.
Art. 11 Immatricolazione e iscrizione 1 Una volta pervenuto il dossier di candidatura completo e dopo che il prorettore responsabile dei dottorati ha emesso un avviso favorevole sul candidato si procede alla sua immatricolazione provvisoria.
2 Dopo l’ammissione provvisoria al dottorato si procede all’immatricolazione e
all’iscrizione.
Art. 12 Piano di ricerca 1I candidati ammessi provvisoriamente elaborano un piano di ricerca. In quest’ultimo sono definiti: a. gli obiettivi della tesi; b. la struttura della tesi; c. gli obblighi dei dottorandi. 2 Il piano di ricerca è sottoposto al direttore di tesi e, se possibile, a un correlatore.
3 Il direttore di tesi sottopone per approvazione il piano di ricerca al Comitato di dottorato. 4 Il piano di ricerca deve essere presentato entro dodici mesi dall’iscrizione. Le proroghe del termine devono essere approvate dal Comitato di dottorato.
Art. 13 Ammissione definitiva 1 L’ammissione definitiva alla procedura per il conseguimento del dottorato avviene dopo che: a. è stato approvato il piano di ricerca; e b. sono state adempiute le condizioni d’ammissione supplementari imposte nel quadro dell’ammissione provvisoria. 2 I candidati che seguono un percorso accelerato (fast track) sono ammessi definiti- vamente al dottorato soltanto dopo aver conseguito il diploma di master.
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3 I dipartimenti possono fissare ulteriori condizioni generali d’ammissione; queste devono essere approvate dal rettore. 4 Il rettore decide, su proposta del dipartimento, sull’ammissione alla procedura per il conseguimento del dottorato.
Sezione 2: Tesi di dottorato
Art. 14 Soggetto Il soggetto della tesi deve inserirsi in modo preponderante nel campo di specializza- zione del direttore di tesi. Può essere interdisciplinare.
Art. 15 Direzione della tesi e assistenza 1 Se necessario, il direttore di tesi designa in aggiunta una o più persone incaricate di assistere il dottorando. 2 Su proposta del direttore di tesi, il Comitato di dottorato designa un correlatore e ne informa il rettore. La designazione può avvenire parallelamente all’approvazione del piano di ricerca e deve essere effettuata entro due anni dall’ammissione provvi- soria. Il Comitato di dottorato può designare anche altri esperti durante la procedura per il conseguimento del dottorato. 3 I dottorandi presentano ogni anno al direttore di tesi, su richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa, un rapporto scritto sui progressi dei loro lavori. Il direttore di tesi si pronuncia per scritto e senza indugio sul rapporto.
Art. 16 Svolgimento della tesi 1 Di norma, la tesi deve essere svolta nel PF di Zurigo o in un istituto di ricerca del settore dei PF. 2 La tesi può essere svolta al di fuori del settore dei PF se il soggetto lo esige e le condizioni necessarie sono adempiute; è richiesta l’autorizzazione del dipartimento. 3 Il direttore di tesi può autorizzare brevi soggiorni di ricerca al di fuori del settore dei PF. 4 In ogni caso il direttore di tesi deve avere accesso alle installazioni utilizzate e ai documenti sugli esperimenti.
Art. 17 Divergenze di opinioni 1 Il direttore del dipartimento o una persona da lui designata s’incarica di appianare eventuali gravi divergenze di opinioni tra il direttore di tesi e il dottorando.
2 Se necessario, il prorettore assume il ruolo di mediatore.
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3 Se gli sforzi di mediazione restano vani e il direttore di tesi intende rinunciare al suo ruolo di assistenza, il prorettore responsabile dei dottorati convoca, su richiesta del dottorando, la Commissione di conciliazione.
4 Se non è raggiunto un accordo, la decisione spetta al rettore.
Art. 18 Composizione della Commissione di conciliazione
1 La Commissione di conciliazione in materia di dottorato è composta:
a. dal prorettore responsabile dei dottorati (presidenza); b. dal direttore o da un delegato agli studi da lui incaricato del dipartimento interessato; c. da un rappresentante dell’Associazione accademica del corpo intermedio del PF di Zurigo (AVETH).
2 L’AVETH elegge il suo rappresentante in seno alla Commissione di conciliazione
e il relativo supplente ogni due anni. La rielezione è ammessa. 3 Nella Commissione di conciliazione non possono sedere le persone coinvolte nella tesi di dottorato in questione.
Art. 19 Procedura della Commissione di conciliazione 1 La Commissione di conciliazione ascolta entrambe le parti e, se lo ritiene oppor- tuno, sottopone loro una proposta di mediazione. 2 Se non è presentata nessuna proposta di mediazione o se una delle parti la rigetta, la Commissione di conciliazione chiude la procedura e comunica al rettore la sua raccomandazione.
Art. 20 Ritiro o impedimento del direttore di tesi Se, contrariamente all’esito della procedura di cui all’articolo 17, il direttore di tesi rinuncia o non può più dirigere la tesi senza addurre motivi sufficienti, il diparti- mento fa il possibile per consentire al candidato di proseguire la tesi di dottorato.
Art. 21 Lingua 1 La tesi è redatta in tedesco, francese, italiano o inglese. La redazione in più lingue non è ammessa. 2 Il rettore può accordare una deroga su richiesta scritta e motivata del dottorando.
3 In ogni caso va redatto un compendio in tedesco, francese o italiano e in inglese.
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Sezione 3: Studi di dottorato
Art. 22 Scopo, forma e esigenze
1 I dottorandi hanno il diritto e l’obbligo di perfezionarsi.
2 Gli obiettivi degli studi di dottorato sono:
a. l’acquisizione di conoscenze e competenze nel campo in cui è svolta la tesi di dottorato, in campi affini e in campi interdisciplinari; b. l’integrazione nella comunità scientifica.
3 Gli studi di dottorato sono espressi in punti di credito.
4 Un punto di credito corrisponde a una prestazione di 25-30 ore di lavoro. Il credito è accordato soltanto se può essere documentata una prestazione propria. 5 I dottorandi devono dimostrare di aver conseguito almeno dodici punti di credito.
6 I dottorandi devono conseguire almeno un terzo dei punti di credito richiesti in campi diversi da quello della ricerca. 7 La partecipazione attiva in seno ad organi o gruppi di lavoro del PF di Zurigo può essere computata sotto forma di punti di credito. 8 Gli studi di dottorato si svolgono nel quadro di un programma allestito individual- mente o di un programma di dottorato regolamentato.
Art. 23 Studi di dottorato individuali 1 I dottorandi possono, d’intesa con il direttore di tesi, allestire individualmente i loro studi di dottorato. 2 Se la tesi di dottorato è svolta al di fuori del settore dei PF, il dipartimento fissa, su proposta del direttore di tesi, i requisiti per gli studi di dottorato.
Art. 24 Programmi di dottorato I dipartimenti possono strutturare la loro offerta di insegnamento per gli studi di dottorato sotto forma di programmi di dottorato.
Art. 25 Disposizioni di dettaglio 1 I dipartimenti emanano, su proposta delle commissioni d’insegnamento, le disposi- zioni di dettaglio applicabili agli studi di dottorato individuali e ai programmi di dottorato.
2 Le disposizioni dettagliate devono essere approvate dal rettore.
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Sezione 4: Procedura per il conseguimento del dottorato
Art. 26 Commissione esaminatrice
1 Fanno parte della Commissione esaminatrice:
a. un presidente; b. il direttore di tesi che funge da relatore; c. i correlatori; d. un esperto indipendente in caso di rapporto di dipendenza tra il direttore di tesi e i correlatori.
2 Il direttore del dipartimento designa il presidente.
3 Se il direttore di tesi non è un professore, almeno uno dei correlatori deve essere professore.
Art. 27 Esame di dottorato 1 L’esame di dottorato consiste in un esame orale di almeno un’ora sul campo o sui campi oggetto della tesi.
2 L’esame si svolge davanti alla Commissione esaminatrice.
3 La Conferenza del dipartimento determina in che misura l’esame è accessibile al pubblico. 4 L’esame ha luogo entro sei anni dall’immatricolazione. In casi eccezionali, il rettore può, su richiesta del dipartimento, accordare una proroga.
Art. 28 Valutazione della tesi e dell’esame orale 1 Il relatore e ogni correlatore elaborano ciascuno un parere scritto sulla tesi e lo trasmettono al dipartimento prima dell’esame. 2 La Commissione esaminatrice giudica se la tesi di dottorato e l’esame orale sono o non sono superati. Trasmette un rapporto alla Conferenza del dipartimento interes- sata.
Art. 29 Ripetizione
1 I dottorandi che non superano l’esame di dottorato possono ripeterlo una volta
entro sei mesi. 2 In caso sia stata respinta, la tesi può essere rielaborata una volta. Il dipartimento fissa, d’intesa con il direttore di tesi, il termine entro il quale deve essere presentata la nuova versione e informa per scritto il dottorando sul seguito della procedura.
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Art. 30 Conferimento del diploma di dottore
1 In base al rapporto della Commissione esaminatrice, la Conferenza del diparti-
mento in cui il candidato è immatricolato propone alla conferenza di studio di accor- dare o di negare il diploma di dottore.
2 La conferenza di studio decide sul conferimento del diploma di dottore.
3 La conferenza di studio decide sulla base della sua valutazione della tesi e dei risultati dell’esame di dottorato. 4 La conferenza di studio decide entro sei mesi dalla consegna della tesi di dottorato.
Art. 31 Diploma di dottore
1 Il diploma di dottore riporta:
a. il nome del diplomato; b. il titolo di dottore; c. le firme del rettore e del direttore del dipartimento; d. il sigillo del PF di Zurigo. 2 Il diploma di dottore è conferito al titolare nel corso della cerimonia di dottorato successiva alla consegna del numero richiesto di esemplari e della versione elettro- nica della tesi.
Art. 32 Diritto di portare il titolo di dottore Dopo la consegna del numero richiesto di esemplari e della versione elettronica della tesi, il titolare del diploma riceve un’attestazione che lo autorizza a portare il titolo di dottore.
Art. 33 Tassa Per il dottorato ordinario è riscossa una tassa.
Capitolo 3: Diritti immateriali
Art. 34 Diritti d’autore 1 Fatto salvo l’articolo 35, la tesi soggiace al diritto generale sui beni immateriali.
2 La tesi può essere pubblicata integralmente soltanto dopo che è stata approvata dalla conferenza di studio. 3 I contratti con terzi, quali i contratti di ricerca, non possono contenere clausole che differiscano indebitamente la pubblicazione della tesi o che addirittura la escludano. 4 Il PF di Zurigo può consegnare compendi o copie delle tesi a enti scientifici o pubblici.
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5 Con la consegna della versione elettronica è conferito al PF di Zurigo il diritto di rendere accessibile la tesi al pubblico e di adottare misure di archiviazione. Sono fatti salvi una dichiarazione scritta contraria dell’autore o diritti contrapposti di terzi.
Art. 35 Invenzioni I diritti su un’invenzione fatta nell’ambito dei rapporti di servizio durante il dotto- rato sono retti dal diritto sul personale.
Capitolo 4: Dottorati onorari
Art. 36
1 Il PF di Zurigo conferisce il dottorato onorario se:
a. i professori ordinari e straordinari e i professori assistenti di un dipartimento presentano una richiesta in tal senso senza voti contrari; e b. la conferenza dei direttori di dipartimento approva la richiesta a maggioran- za semplice.
2 Il voto è segreto; l’astensione è ammessa.
3 Il rettore disciplina in dettaglio in una direttiva la procedura per il conferimento del dottorato onorario. 4 Il rettore consegna i diplomi di dottore onorario in occasione di una cerimonia accademica.
Capitolo 5: Rimedi giuridici
Art. 37 1 Le decisioni emanate in virtù della presente ordinanza possono essere impugnate mediante ricorso.
2 L’autorità di ricorso è la Commissione di ricorso dei PF.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 38 Disposizioni d’esecuzione Il rettore emana le disposizioni d’esecuzione concernenti in particolare: a. l’organizzazione dell’esame d’ammissione; b. le tesi realizzate al di fuori del settore dei PF; c. la procedura per il conseguimento del dottorato e l’esame di dottorato; d. il deposito della tesi e la consegna del numero richiesto di esemplari;
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e. la direzione di tesi da parte di professori che hanno lasciato il PF di Zurigo o emeriti; f. le condizioni per la nomina dei direttori di tesi, dei relatori e dei correlatori; g. la consegna di compendi o copie delle tesi a istituti scientifici e a enti pub- blici.
Art. 39 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 16 dicembre 20004 sul dottorato del PFZ è abrogata.
Art. 40 Disposizioni transitorie 1 Il diritto previgente si applica ai candidati immatricolati prima del 1° settembre 2008.
2 L’articolo34 capoverso 5 si applica alle tesi di dottorato presentate dopo il
1° settembre 2008, anche se il dottorato è iniziato prima del 1° settembre 2008.
Art. 41 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2008.
1° luglio 2008 In nome della Direzione del Politecnico federale di Zurigo: Il presidente, Ralph Eichler Il delegato, Hugo Bretscher
4 RU 2001 1665, 2003 209, 2004 2963, 2005 1099
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