AS 2008 6455
Ordinanza sulle finanze della Confederazione
Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC)
Modifica del 5 dicembre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 aprile 20061 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:
Art. 2 lett. d Conti speciali sono tenuti da: d. il fondo infrastrutturale.
Art. 3 lett. g e h L’allegato al conto annuale contiene ulteriori indicazioni segnatamente su: g. gli accantonamenti; h. le limitazioni temporali.
Art. 7 cpv. 2 2 Di regola entro sei mesi dal messaggio sul programma di legislatura, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale decisioni finanziarie pluriennali e periodi- che di portata rilevante.
Art. 19 cpv. 1 lett. d Concerne solo il testo francese.
Art. 20 cpv. 7 7 Con il riporto di credito il Consiglio federale riporta all’anno successivo i crediti a preventivo già stanziati dall’Assemblea federale e non completamente utilizzati.
Art. 34 cpv. 2 Concerne solo il testo francese.
1 RS 611.01
2008-2094 6455
Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2008
Art. 37 Disciplinamento della firma dei giustificativi contabili (art. 39 LFC) 1 I giustificativi contabili di terzi o di altre unità amministrative sono approvati con firma doppia; nel caso di rappresentanze all’estero l’Amministrazione delle finanze può autorizzare la firma individuale.
2 Una firma individuale è sufficiente:
a. nel caso in cui l’ordinazione e la fatturazione siano gestiti da un sistema elet- tronico, se:
1. l’ordinazione avviene con firma doppia,
2. il sistema procede al controllo tra l’ordinazione e la fatturazione, e
3. gli scarti di importi e quantità tra l’ordinazione e la fatturazione riman-
gono entro i limiti di tolleranza; b. nel caso in cui l’acquisizione di una prestazione sia convenuta con un’altra unità amministrativa; c. nel caso in cui l’importo complessivo di una fattura è inferiore a 500 franchi. 3 L’Amministrazione delle finanze emana istruzioni sui limiti di tolleranza di cui all’articolo 2 lettera a numero 3 d’intesa con il Controllo delle finanze. 4 Non è necessaria la firma se le condizioni del capoverso 2 lettera a sono adempite e inoltre la merce in arrivo: a. è esaminata e viene registrata nel sistema quanto a valore e quantità; e b. è inclusa nel processo di controllo tra ordinazione e fatturazione gestito da un sistema elettronico. 5 Chi firma i giustificativi contabili ne attesta in tal modo l’esattezza formale e mate- riale.
Art. 37a Disciplinamento della firma per l’autorizzazione di mandati di pagamento e per le rimunerazioni all’interno dell’Amministrazione (art. 39 LFC) 1 L’autorizzazione di mandati di pagamento alla contabilità centrale a favore di terzi o di rimunerazioni a favore di altre unità organizzative richiede una firma doppia. 2 Se le rimunerazioni tra unità amministrative sono gestite da un sistema elettronico è sufficiente l’approvazione dei giustificativi contabili da parte del beneficiario della prestazione.
3 Chi firma i mandati di pagamento ne attesta in tal modo l’esattezza formale.
4 La competenza per autorizzare mandati di pagamento può essere delegata a un
centro di prestazioni di servizi dell’Amministrazione federale.
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Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2008
Art. 37b Approvazione elettronica e autorizzazione all’interno dell’Amministrazione (art. 39 LFC) 1 L’approvazione e l’autorizzazione per via elettronica di giustificativi contabili, mandati di pagamento e rimunerazioni all’interno dell’Amministrazione sono equi- parate alla firma autografa. 2 L’Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle esigenze tecniche d’intesa con l’Organo strategia informatica della Confederazione e il Controllo delle finanze.
Art. 49 cpv. 2 lett. d Concerne solo il testo francese.
Art. 52a Collaborazione con i privati («Partenariato pubblico-privato») (art. 39 e 57 LFC)
1 Nell’adempimento dei loro compiti le unità amministrative verificano in casi
appropriati la possibilità di una collaborazione contrattualmente regolata e a lungo termine con partner privati.
2 L’AFF disciplina i dettagli mediante istruzioni.
Art. 56 cpv. 3 lett. b e c
3 Si devono operare limitazioni temporali:
b. nel settore dei sussidi: a partire da un importo di un milione di franchi d’intesa con l’Amministrazione delle finanze; c. nel settore delle entrate fiscali: a partire da un importo di un milione di franchi.
Art. 58 Concerne solo il testo francese.
Art. 61 Fondi speciali (art. 52 LFC)
1 Di regola i fondi speciali sono iscritti a bilancio sotto il capitale proprio.
2 Essi sono iscritti a bilancio sotto il capitale di terzi se l’unità amministrativa com- petente non può influenzare né il tipo né il momento dell’utilizzazione dei mezzi.
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Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2008
Titolo prima dell’art. 64a Sezione 4: Consuntivo consolidato
Art. 64a Eccezioni al consolidamento (art. 55 cpv. 2 lett. a LFC)
La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA non è inclusa nella presentazio- ne del consuntivo consolidato.
Art. 64b Principi della presentazione dei conti (art. 55 cpv. 3 LFC)
I principi di cui all’articolo 54 e le disposizioni sulla iscrizione a bilancio e sulla valutazione (art. 55–60) sono applicabili per analogia al consuntivo consolidato.
Art. 64c Norme di riferimento per la presentazione dei conti (art. 55 cpv. 3 LFC) 1 La presentazione dei conti del consuntivo consolidato è retta dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).
2 Nell’allegato 3 sono disciplinate:
a. le deroghe agli IPSAS; b. le norme di riferimento complementari, sempre che gli IPSAS non conten- gano alcun disciplinamento. 3 Le deroghe e i complementi di cui al capoverso 2 sono motivati nell’allegato al consuntivo consolidato.
Art. 64d Rapporto (art. 55 cpv. 3 LFC)
L’Amministrazione delle finanze prepara per il Consiglio federale il rapporto sul consuntivo consolidato e ne disciplina i dettagli mediante istruzioni.
Art. 70a Rischi di cambio (art. 60 LFC) 1 Se a causa di un credito d’impegno devono essere effettuati pagamenti in valuta estera, di regola l’Amministrazione delle finanze garantisce il rischio di cambio qualora: a. i pagamenti complessivi superino il valore di 50 milioni di franchi; b. almeno una parte dei pagamenti scada negli anni successivi al decreto di stanziamento; e c. l’importo dei pagamenti annuali sia certo o possa essere pianificato in anti- cipo.
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Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2008
2 Se i pagamenti raggiungono un importo compreso tra i 20 e i 50 milioni di franchi, previa consultazione dell’Amministrazione delle finanze e secondo il principio di economicità, l’unità amministrativa competente decide la concessione della garanzia nei singoli casi. 3 Di regola la garanzia è effettuata dall’Assemblea federale immediatamente dopo lo stanziamento del credito d’impegno.
4 L’Amministrazione delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni.
Art. 75 cpv. 2 lett. f, k, obis e q
2 Essa emana istruzioni riguardanti segnatamente:
f. i limiti di tolleranza, le esigenze tecniche relative all’approvazione e all’autorizzazione per via elettronica (art. 37 cpv. 3 e 37b); k. la conclusione di contratti di leasing (art. 52 cpv. 2) e la collaborazione con privati (art. 52a cpv. 2); obis. il rapporto sul consuntivo consolidato (art. 64d); q. la garanzia dei rischi di cambio (art. 70a).
II
1 Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 3 conformemente alla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
5 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2008
Allegato 1 (art. 33) Piano contabile generale della Confederazione (articolazione per tipi)
Bilancio Conto economico Conto degli investimenti
1 Attivi 2 Passivi 3 Spese 4 Ricavi 5 Uscite per 6 Entrate per
investimenti investimenti 10 Beni patrimoniali 20 Capitale di terzi 30 Spese per il 40 Gettito fiscale 50 Investimenti 60 Alienazione di 100 Liquidità e investi- 200 Impegni correnti personale materiali e scorte investimenti menti di denaro a materiali breve termine 101 Crediti 201 Impegni finanziari a 31 Spese per beni e 41 Regalie e 52 Investimenti 62 Alienazione di breve termine servizi e altre concessioni immateriali investimenti
102 Investimenti finan- 204 Limitazione spese d’esercizio immateriali
ziari a breve termine contabile passiva 104 Limitazione 205 Accantonamenti a 32 Spese per 42 Ricavi e tasse 54 Mutui 64 Restituzione di contabile attiva breve termine l’armamento mutui
107 Investimenti finan- 206 Impegni finanziari a
ziari a lungo termine lungo termine
109 Crediti verso fondi a 208 Accantonamenti a
destinazione vincola- lungo termine ta nel capitale di terzi 209 Impegni verso fondi 33 Ammortamenti 43 Ricavi diversi 55 Partecipazioni 65 Alienazione di a destinazione partecipazioni vincolata nel capitale di terzi
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Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2008
Bilancio Conto economico Conto degli investimenti
1 Attivi 2 Passivi 3 Spese 4 Ricavi 5 Uscite per 6 Entrate per
investimenti investimenti 14 Beni amministrativi 29 Capitale proprio 34 Spese finanziarie 44 Ricavi finanziari 56 Contributi agli 66 Restituzioni di investimenti contributi agli
140 Investimenti 290 Fondi a destinazione investimenti
materiali vincolata nel capitale proprio 141 Scorte 291 Fondi speciali 35 Versamenti in 45 Prelevamenti da 58 Uscite straordi- 68 Entrate straordi- 142 Investimenti 292 Riserve da fondi a destinazio- fondi a destinazio- narie per investi- narie per investi- immateriali preventivo globale ne vincolata nel ne vincolata nel menti menti capitale di terzi capitale di terzi 144 Mutui 295 Riserve di rivaluta- 36 Spese di riversa- 59 Riporto a bilancio 69 Riporto a bilancio zione mento
145 Partecipazioni 296 Riserve di nuove
valutazioni
299 Eccedenza/disavanzo 38 Spese 48 Ricavi
di bilancio straordinarie straordinari
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Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2008
Allegato 2 (art. 53 cpv. 2)
Deroghe del conto della Confederazione agli IPSAS N. IPSAS N. Deroga
1 Principio della conformità tempo- 1.1 Gli acconti per merci, prestazioni
rale (Accrual Accounting) di servizi e materiale d’armamento sono contabilizzati all’attivo alla data del pagamento (principio cash).
1.2 Il compenso della Confederazione
per la riscossione della ritenuta d’imposta UE è contabilizzato secondo il principio cash.
2 Il fondo per il conto flusso del 2.1 Il fondo comprende inoltre crediti
capitale comprende le disponibi- e impegni correnti. lità liquide e i mezzi equivalenti.
2 Documentazione a tre livelli del 2.2 Nessun livello separato per le
conto flusso del capitale: attività attività commerciali e gli investi- commerciale, investimenti, finan- menti, documentazione separata ziamenti. delle operazioni finanziarie straor- dinarie (art. 7 LFC).
15 Strumenti finanziari: pubblicazio- 15 Espressione al netto: nel finanzia-
ne ed esposizione in bilancio mento di terzi aggio e disaggio vengono reciprocamente compen- sati e contabilizzati come spese o diminuzione di spese.
17 Requisito per la rilevazione: 17 Il materiale d’armamento e quello
utilità economica o potenziale di della protezione civile non vengo- utilità per l’adempimento di no iscritti all’attivo. compiti pubblici (service poten- tial).
18 La presentazione delle informa- 18.1 I dati sui settori di compiti si
zioni per segmento è effettuata basano sull’ottica di finanzia- secondo il principio della confor- mento. mità temporale (Accrual Accoun- ting).
18 Per ogni segmento vengono 18.2 Rinuncia alla documentazione dei
documentati i risultati nonché i valori di bilancio per dipartimento relativi attivi e impegni propor- e per settore di compiti. zionali.
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Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2008
N. IPSAS N. Deroga
23 Reddito derivante da operazioni 23.1 I ricavi a titolo di imposta federale
non commerciali diretta sono contabilizzati al momento della consegna della quota della Confederazione da parte dei Cantoni (Cash Accounting).
23.2 I ricavi dalla tassa d’esenzione
dall’obbligo militare sono contabi- lizzati al momento della consegna da parte dei Cantoni (Cash Accounting).
25 Prestazioni a favore dei lavoratori 25 Nell’allegato gli impegni della
previdenza sono indicati negli impegni eventuali (rinuncia all’iscrizione a bilancio).
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Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2008
Norme di riferimento complementari del conto della Confederazione
Oggetto Norma di riferimento Stato
Valutazione degli strumenti Direttive del 14 dicembre 25 marzo 2004 finanziari in generale 1994 della Commissione federale delle banche concer- nenti le prescrizioni sull’allestimento dei conti articoli 23–27 OBCR (PAC- CFB) Voci contabili strategiche Numero 23b PAC-CFB 31 dicembre 1996 nel settore degli strumenti finanziari derivati Valutazione degli investi- International Accounting 31 marzo 2004 menti immateriali Standards (IAS) 38, valori patrimoniali immateriali
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Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2008
Allegato 3 (art. 64c cpv. 2)
Deroghe del consuntivo consolidato della Confederazione agli IPSAS
N. IPSAS N. Deroga
1 Principio della conformità tempo- 1.1 Gli acconti per merci, prestazioni
rale (Accrual Accounting) di servizi e materiale d’armamento sono contabilizzati all’attivo alla data del pagamento (Cash Accoun- ting).
1.2 Il compenso della Confederazione
per la riscossione della ritenuta d’imposta UE è contabilizzato secondo il principio cash.
6 La cerchia di consolidamento è 6 La cerchia di consolidamento è
definita secondo il principio del disciplinata dall’articolo 55 LFC. controllo.
15 Strumenti finanziari: pubblicazio- 15 Espressione al netto: nel finanzia-
ne ed esposizione in bilancio mento di terzi aggio e disaggio vengono reciprocamente compen- sati e contabilizzati come spese o diminuzione di spese.
17 Requisito per la rilevazione: 17 Il materiale d’armamento e quello
utilità economica o potenziale di della protezione civile non vengo- utilità per l’adempimento di no iscritti all’attivo. compiti pubblici (service poten- tial).
18 Per ogni segmento vengono 18. Rinuncia alla documentazione dei
documentati i risultati nonché i valori di bilancio per dipartimento relativi attivi e impegni propor- e per settore di compiti. zionali.
23 Reddito derivante da operazioni 23.1 I ricavi a titolo di imposta federale
non commerciali diretta sono contabilizzati al momento della consegna della quota della Confederazione da parte dei Cantoni (Cash Accoun- ting).
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Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2008
N. IPSAS N. Deroga
23.2 I ricavi dalla tassa d’esenzione
dall’obbligo militare sono contabi- lizzati al momento della consegna da parte dei Cantoni (Cash Accounting).
25 Prestazioni a favore dei lavoratori 25 Nell’allegato gli impegni della
previdenza sono indicati negli impegni eventuali (rinuncia all’iscrizione a bilancio).
Norme di riferimento complementari del consuntivo consolidato della Confederazione
Oggetto Norma di riferimento Stato
Valutazione degli strumenti Direttive del 14 dicembre 25 marzo 2004 finanziari in generale 1994 della Commissione federale delle banche concer- nenti le prescrizioni sull’allestimento dei conti articoli 23–27 OBCR (PAC- CFB). International Accounting 1° gennaio 2005 Standards (IAS) 39, strumenti finanziari: approccio e valu- tazione Voci contabili strategiche Numero 23b PAC-CFB 31 dicembre 1996 nel settore degli strumenti International Accounting 1° gennaio 2005 finanziari derivati Standards (IAS) 39, strumenti finanziari: approccio e valu- tazione Valutazione degli investi- International Accounting 31 marzo 2004 menti immateriali Standards (IAS) 38, valori patrimoniali immateriali
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