AS 2008 6467
Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico
Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)
Modifica del 12 dicembre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 3 3 Il gestore della rete di distribuzione è tenuto a notificare alla ElCom al più tardi entro il 31 agosto gli aumenti delle tariffe dell’energia elettrica con la motivazione comunicata ai consumatori finali.
Art. 7 cpv. 7 7 I gestori di rete presentano alla ElCom il conto dei costi al più tardi entro il 31 agosto.
Art. 13 cpv. 4 4 Nel caso in cui eccezionalmente non fosse più possibile determinare i costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, occorre calcolarli nel modo seguente: i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell’acquisto e della costruzione. Devono essere detratti i costi d’esercizio e i costi del capitale già fatturati per i beni patrimoniali necessari all’esercizio della rete. In ogni caso è computabile al massimo il valore di un impianto paragonabile. Dal valore così ottenuto deve essere detratto il
20 per cento.
Art. 15 cpv. 2 lett. a 2 Ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto la società nazionale di rete fattura, proporzionalmente all’energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, i seguenti costi: a. i costi per la gestione del sistema e dei dati di misurazione, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato dei generatori di energia elettrica, il mantenimento della tensione, la regolazione
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primaria e le quote della potenza messa in riserva per la regolazione secon- daria e terziaria, che non possono essere attribuiti ad un gruppo di bilancio. La ElCom fissa ogni anno l’importo massimo;
Titolo prima dell’art. 31a
Sezione 4: Disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2008
Art. 31a Tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio e fattore di correzione 1 Il tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio relativi ad impian- ti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2004 è, nel periodo 2009–2013, inferiore di un punto percentuale al tasso d’interesse di cui all’articolo 13 capoverso 3 lette- ra b. Agli investimenti effettuati per questi impianti dopo il 31 dicembre 2003 si applica il tasso d’interesse di cui all’articolo 13 capoverso 3 lettera b. 2 I gestori di impianti di cui al capoverso 1, che non sono stati oggetto di una nuova valutazione o che sono stati ammortizzati in modo lineare durante una durata di utilizzazione uniforme e adeguata fissata secondo l’articolo 13 capoverso 1 oppure durante un periodo più lungo, possono chiedere alla ElCom che il tasso d’interesse per questi impianti possa essere computato senza la riduzione di cui al capoverso 1. 3 Se il corrispettivo per l’utilizzazione della rete per il 2009 è inferiore a quello dichiarato per il 2008, la ElCom può approvare per il 2009 l’applicazione del corri- spettivo del 2008.
Art. 31b Prestazioni di servizio relative al sistema 1 Nel periodo 2009–2013, la società nazionale di rete fattura ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, proporzionalmente all’energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, i costi per la gestione del sistema e dei dati di misurazione, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato dei generatori di energia elettrica, il mantenimento della tensione, la regolazione primaria e le quote della potenza messa in riserva per la regolazione secondaria e terziaria, che non possono essere attribuiti ad un gruppo di bilancio, per un massimo di 0,4 centesimi per kWh.
2 Nel periodo 2009–2013, la società nazionale di rete fattura individualmente,
secondo la loro quota di produzione lorda di energia, ai gestori di centrali elettriche con potenza elettrica di almeno 50 MW la quota di costi delle prestazioni di servizio relative al sistema che non può essere coperta con la tariffa di 0,4 centesimi per kWh fissata secondo il capoverso 1.
Art. 31c Applicazione delle nuove tariffe, pubblicazione e rimborso 1 I gestori di rete emettono una fattura per il primo trimestre 2009 sulla base delle probabili tariffe risultanti dagli articoli 13, 31a e 31b. 2 Pubblicano queste tariffe secondo l’articolo 10 al più tardi entro il 1° aprile 2009.
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3 Rimborsano al più presto la differenza rispetto alle tariffe fatturate fino alla fine di marzo 2009, al più tardi nel conteggio definitivo successivo al 1° luglio 2009.
Art. 31d Diritto transitorio 1 Gli articoli 13 capoverso 4, 15 capoverso 2 lettera a, 31a–31c si applicano, al momento della loro entrata in vigore, alle procedure pendenti dinanzi alle autorità o agli organi giudiziari.
2 Su domanda o d’ufficio, le decisioni di autorità che non sono state impugnate
possono essere adeguate agli articoli 13 capoverso 4, 15 capoverso 2 lettera a, 31a– 31c, se l’interesse pubblico per l’applicazione di queste disposizioni prevale sull’in- teresse privato per l’attuazione della decisione.
Titolo prima dell’art. 32 Sezione 5: Entrata in vigore
Art. 32, rubrica Abrogata
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
12 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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