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AS 2008 6481

Ordinanza del DEFR concernente l'ultima liberazione generale delle riserve di crisi

Ordinanza del DFE concernente l’ultima liberazione generale delle riserve di crisi

del 12 dicembre 2008

Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 8, 11 e 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19851 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (LCRC); visti gli articoli 8 capoverso 1 e 16a dell’ordinanza del 9 agosto 19882 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (OCRC), ordina:

Art. 1 Termini 1 Le riserve di crisi liberate l’ultima volta sono destinate a provvedimenti adottati e conclusi fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 al più tardi. 2 La prova dell’utilizzazione regolare deve essere fornita alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al più tardi il 31 dicembre 2011.

Art. 2 Obbligo di notifica Lo scioglimento delle riserve di crisi costituite in virtù della LCRC deve essere notificato senza indugio alla SECO. La notifica deve essere accompagnata da un giustificativo della diminuzione dei fondi di riserva.

Art. 3 Disdetta Le imprese liberano l’intero importo delle loro riserve di crisi presso la Confedera- zione o una banca entro il 31 dicembre 2010, rispettando un termine di disdetta di due mesi.

Art. 4 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 14 ottobre 20023 concernente la liberazione generale delle riserve di crisi è abrogata.

RS 823.331.2 3 RU 2002 4230

2008-2966 6481

Ultima liberazione generale delle riserve di crisi RU 2008

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 dicembre 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

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