AS 2008 6485
Ordinanza del DFF sull'Ufficio centrale di compensazione
Ordinanza del DFF sull’Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC)
del 3 dicembre 2008
Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso 2, 113 capoverso 2 e 175 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS); visto l’articolo 43 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 gennaio 19612 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI); visti gli articoli 15 capoverso 4 e 23 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 20073 sugli assegni familiari (OAFami); d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e con il Dipartimento federale dell’interno, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Composizione
1 L’Ufficio
centrale di compensazione UCC (UCC) è una divisione principale dell’Amministrazione federale delle finanze.
2 Esso si compone delle unità seguenti: Ufficio centrale di compensazione, Cassa
federale di compensazione (CFC) con la Cassa di compensazione per assegni fami- liari (CAF-CFC), Cassa svizzera di compensazione (CSC) e Ufficio AI per gli assi- curati all’estero (UAIE).
Art. 2 Organizzazione
1 L’UCC si articola in Direzione, Unità e Ispettorato interno.
2 La struttura e le competenze delle Unità nonché la collaborazione tra esse sono disciplinate nel regolamento interno dell’UCC. È fatto salvo l’articolo 13.
Art. 3 Supplenza 1 L’Amministrazione federale delle finanze, d’intesa con il direttore dell’UCC, desi- gna il sostituto di quest’ultimo.
2 Il direttore dell’UCC designa i sostituti nelle Unità.
RS 831.143.32
2008-1800 6485
Ordinanza UCC RU 2008
Art. 4 Servizio del personale
1 L’UCC gestisce un proprio servizio del personale.
2 L’Amministrazione federale delle finanze disciplina le competenze del direttore dell’UCC nelle questioni relative al personale.
Art. 5 Revisione e vigilanza materiale Il Controllo federale delle finanze effettua la revisione dell’UCC con il sostegno dell’Ispettorato interno dell’UCC. È fatta salva la vigilanza materiale sull’Ufficio centrale di compensazione, sulla CFC, sulla CSC e sull’UAIE da parte dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) come pure la vigilanza materiale sulla CAF-CFC da parte dei Cantoni.
Art. 6 Compiti delle unità dell’UCC I compiti delle unità dell’UCC sono regolati nel modo seguente: a. Ufficio centrale di compensazione: articolo 71 della legge federale del 20 dicembre 19464 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e articolo 174 OAVS; b. CFC e CSC: articolo 62 LAVS; c. CAF-CFC: articolo 15 OAFami; d. UAIE: articolo 57 della legge federale del 19 giugno 19595 su l’assicu- razione per l’invalidità e articolo 41 OAI.
Sezione 2: Rappresentanze svizzere
Art. 7 Le rappresentanze svizzere all’estero sostengono l’Ufficio centrale di compensa- zione, la CSC e l’UAIE in occasione dell’applicazione dell’assicurazione facoltativa secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 26 maggio 19616 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
4 RS 831.10 5 RS 831.20 6 RS 831.111
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Sezione 3: Disposizioni sulla CFC
Art. 8 Affiliazione alla Cassa
1 Sono affiliati alla Cassa federale di compensazione:
a. il Consiglio federale; b. l’Amministrazione federale; c. i Tribunali della Confederazione; d. gli istituti e le aziende autonomi della Confederazione. 2 Alla CFC possono essere affiliati anche altri istituti, corporazioni e organizzazioni di diritto pubblico e privato sottoposte all’alta vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa.
3 L’articolo 118 capoverso 2 OAVS è applicabile per analogia.
Art. 9 Controllo dei datori di lavoro
1 La CFC controlla periodicamente i datori di lavoro che le sono affiliati.
2 D’intesa con il Controllo federale delle finanze e l’UFAS, la CFC può affidare ad organi di revisione esterni il controllo dei datori di lavoro.
Art. 10 Spese amministrative della CFC 1 Le spese amministrative della CFC sono fissate dall’UCC e iscritte nel preventivo della CFC. 2 Le organizzazioni, le istituzioni e le persone affiliate alla CFC secondo l’articolo 8 capoversi 1 lettera d, 2 e 3 rimborsano alla CFC le spese amministrative da esse causate. 3 Gli eventuali sussidi del Fondo di compensazione dell’AVS alle spese amministra- tive, versati conformemente all’articolo 158 OAVS, devono essere restituiti dalla CFC, via UCC, alla Confederazione.
Sezione 4: Disposizioni sulla CAF-CFC
Art. 11 Riserva del diritto cantonale Le disposizioni della presente sezione sono applicabili fatti salvi gli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari.
Art. 12 Affiliazione alla Cassa L’affiliazione alla Cassa è disciplinata dall’articolo 8 capoversi 1 e 2.
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Art. 13 Organizzazione
1 La CAF-CFC è gestita dalla CFC.
2 La struttura e i compiti della CAF-CFC sono disciplinati in un regolamento interno emanato dalla CFC.
Art. 14 Controllo dei datori di lavoro
1 La CAF-CFC controlla periodicamente i datori di lavoro che le sono affiliati.
2 D’intesa con i Cantoni, la CFC può affidare ad organi di revisione esterni il con- trollo dei datori di lavoro.
Art. 15 Contributi 1 La CAF-CFC fissa i contributi dei datori di lavoro secondo le disposizioni canto- nali e d’intesa con la CFC e l’UCC. 2 I contributi sono fissati in modo tale da poter con essi pagare le prestazioni e le spese amministrative, costituire la riserva di fluttuazione e rimborsare le spese secondo l’articolo 23 capoverso 2 OAFami.
Art. 16 Riserva di fluttuazione L’importo della riserva di fluttuazione è fissato nel regolamento interno.
Art. 17 Amministrazione del patrimonio 1 Il patrimonio della CAF-CFC è gestito separatamente (art. 52 della LF del 7 ott.
20057 sulle finanze della Confederazione).
2 Il tasso d’interesse è disciplinato dall’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 20068 sulle finanze della Confederazione.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 18 Abrogazione del diritto in vigore L’ordinanza del 1° ottobre 19999 sull’Ufficio centrale di compensazione, la Cassa federale di compensazione, la Cassa svizzera di compensazione e l’Ufficio AI per gli assicurati all’estero (Ordinanza UCC) è abrogata.
7 RS 611.0 8 RS 611.01 9 RU 1999 2822, 2001 1579, 2002 3720, 2005 2527
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Ordinanza UCC RU 2008
Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
3 dicembre 2008 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
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