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AS 2008 6491

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Modifica del 5 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 14bis Acquisto di mezzi ausiliari

1 L’assicurazione può acquistare mezzi ausiliari indicendo un bando di concorso.

Nel limite del possibile, vanno considerate le disposizioni della legge federale del 16 dicembre 19942 sugli acquisti pubblici.

2 L’assicurazione può concludere contratti con più fornitori di mezzi ausiliari.

3 L’acquisto può essere effettuato tramite un centro logistico.

Art. 14ter Restrizione del diritto di scambio della prestazione Il Dipartimento può stabilire in un’ordinanza i mezzi ausiliari per i quali non sussiste il diritto di scambio della prestazione, per quanto un interesse preponderante lo giustifichi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

5 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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