AS 2008 663
Emendamento del 21 dicembre 2001 all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato
Emendamento del 21 dicembre 2001 all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato
RS 0.515.091.3; RU 2004 3953
Campo d’applicazione il 5 ottobre 2007, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Cile 27 settembre 2007 27 marzo 2008 Cuba 17 ottobre 2007 17 aprile 2008 El Salvador 13 settembre 2007 A 13 marzo 2008 Macedonia 11 luglio 2007 A 11 gennaio 2008 Nicaragua 6 settembre 2007 6 marzo 2008 Niger 18 settembre 2007 18 marzo 2008 Slovenia 7 febbraio 2008 7 agosto 2008
1 Completa quelli in RU 2004 3955, 2006 815 e 2007 3753.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).
2007-2486 663
Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono RU 2008 essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato. Emendamento