Lexipedia

AS 2008 69

Ordinanza del DDPS sull'equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza del DDPS sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM-DDPS)

Modifica del 21 dicembre 2007

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:

Art. 7 Munizione da tasca

1 La munizione da tasca è consegnata, come parte dell’equipaggiamento personale,

ai militari di corpi di truppa e di formazioni previsti per impieghi di pronto inter- vento. 2 Il capo del DDPS emana un’istruzione sulla designazione di tali corpi di truppa e formazioni considerando la situazione in materia di politica di sicurezza.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

21 dicembre 2007 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

1 RS 514.101

2007-2579 69

Equipaggiamento personale dei militari. O del DDPS RU 2008

70