AS 2008 69
Ordinanza del DDPS sull'equipaggiamento personale dei militari
Ordinanza del DDPS sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM-DDPS)
Modifica del 21 dicembre 2007
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:
Art. 7 Munizione da tasca
1 La munizione da tasca è consegnata, come parte dell’equipaggiamento personale,
ai militari di corpi di truppa e di formazioni previsti per impieghi di pronto inter- vento. 2 Il capo del DDPS emana un’istruzione sulla designazione di tali corpi di truppa e formazioni considerando la situazione in materia di politica di sicurezza.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
21 dicembre 2007 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
1 RS 514.101
2007-2579 69
Equipaggiamento personale dei militari. O del DDPS RU 2008
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