AS 2008 759
Ordinanza dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente la sorveglianza delle imprese di revisione (Ordinanza sulla sorveglianza ASR, OS-ASR)
Ordinanza dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente la sorveglianza delle imprese di revisione (Ordinanza sulla sorveglianza ASR, OS-ASR)
del 17 marzo 2008
L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, visti gli articoli 28 capoverso 2 e 32 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 agosto 20071 sui revisori (OSRev), ordina:
Sezione 1: Campo d’applicazione e oggetto
Art. 1
1 La presente ordinanza si applica:
a. alle imprese di revisione che forniscono servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa e sono sottoposte alla sorveglianza dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (autorità di sorveglianza); b. alle imprese di revisione che si sono sottoposte spontaneamente alla sorve- glianza dell’autorità di sorveglianza.
2 Essa disciplina:
a. gli standard di revisione che devono essere rispettati nel fornire servizi di revisione; b. la procedura per il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale da parte dell’autorità di sorveglianza (ispezioni).
Sezione 2: Standard di revisione applicabili
Art. 2 Standard svizzeri di revisione I conti annuali e i conti di gruppo allestiti in conformità alle disposizioni del codice delle obbligazioni (CO)2 o alle norme contabili svizzere della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC) devono essere sottoposti a verifica secondo gli standard di revisione emanati dalla Camera
RS 221.302.33
2008-0190 759
Ordinanza sulla sorveglianza ASR RU 2008
fiduciaria svizzera (standard svizzeri di revisione), riconosciuti dall’autorità di sorveglianza.
Art. 3 Standard di revisione esteri 1 I conti annuali e i conti di gruppo allestiti in conformità ai principi contabili esteri devono essere sottoposti a verifica secondo gli standard di revisione emanati dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), riconosciuti dall’autorità di sorveglianza. 2 L'autorità di sorveglianza può riconoscere altri standard di revisione equivalenti.
3 Per la verifica di conti annuali e conti di gruppo di società con sede in Svizzera allestiti in conformità ai principi contabili esteri è necessario applicare anche gli standard svizzeri di revisione.
Art. 4 Revisioni speciali 1 Tutti i servizi di revisione previsti dalla legge forniti da società con sede in Svizze- ra che non hanno per oggetto la verifica di un conto annuale o di un conto di gruppo (revisioni speciali) devono essere sottoposti a verifica secondo gli standard svizzeri di revisione. 2 Tutti i servizi di revisione previsti dalla legge forniti da società con sede all’estero che non hanno per oggetto la verifica di un conto annuale o di un conto di gruppo (revisioni speciali) devono essere sottoposti a verifica per analogia secondo gli standard di revisione esteri di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2.
Art. 5 Misure di assicurazione della qualità interna all’impresa 1 Le imprese di revisione che applicano gli standard svizzeri di revisione per la verifica di conti annuali e conti di gruppo devono assicurare la qualità dei loro servizi di revisione secondo quanto prescritto dai suddetti standard. 2 Le imprese di revisione che applicano gli standard di revisione dell'IAASB per la verifica di conti annuali e conti di gruppo devono assicurare la qualità dei loro servizi di revisione secondo gli International Standards on Quality Control (ISQC) dello stesso IAASB.
Art. 6 Pubblicazione degli standard di revisione riconosciuti L’autorità di sorveglianza pubblica un elenco degli standard di revisione riconosciu- ti.
Ordinanza sulla sorveglianza ASR RU 2008
Sezione 3: Procedura per il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale (ispezioni)
Art. 7 Oggetto del controllo
1 L’autorità di sorveglianza controlla in particolare se:
a. i documenti d’abilitazione e il rapporto annuale presentatole sono completi e corretti; b. l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale rispetta le prescrizioni e gli standard in materia di indipendenza e per quanto concerne l’assicurazione della qualità interna e i servizi di revisione forniti. 2 Se in occasione del controllo precedente sono state concordate misure o impartite istruzioni per regolarizzare la situazione, l’autorità di sorveglianza verifica inoltre il rispetto e l’attuazione delle stesse.
Art. 8 Portata del controllo In linea di principio, il controllo circa il rispetto delle prescrizioni e degli standard applicabili è condotto in funzione dei rischi.
Art. 9 Annuncio del controllo Il controllo è di regola annunciato all’impresa di revisione. È possibile rinunciare all’annuncio se ciò è funzionale allo scopo del controllo stesso.
Art. 10 Esigenze relative alle carte di lavoro e alla documentazione concer- nente le misure di assicurazione della qualità 1 Sono carte di lavoro tutte le annotazioni che documentano il tipo, il momento e l’ampiezza delle procedure di verifica eseguite, nonché i relativi risultati e le conclu- sioni su tali procedure. 2 Le carte di lavoro devono presentare un grado di completezza e dettaglio tale da fornire all’autorità di sorveglianza un quadro esatto della revisione effettuata (art. 730c CO3). Per il resto si applicano le prescrizioni in materia di documentazio- ne sancite dagli standard di revisione applicabili. 3 La documentazione relativa alle misure di assicurazione della qualità ai sensi dell’articolo 12 legge del 16 dicembre 20054 sui revisori (LSR) deve presentare un grado di completezza e dettaglio tale da fornire all’autorità di sorveglianza un qua- dro esatto delle misure prese e dell’attuazione delle stesse. Per il resto si applicano le prescrizioni in materia di documentazione sancite dagli standard di revisione appli- cabili.
3 RS 220 4 RS 221.302
Ordinanza sulla sorveglianza ASR RU 2008
Art. 11 Controllo sui controlli interni all’impresa Sulla base della documentazione relativa ai controlli interni sulle carte di lavoro, l’autorità di sorveglianza controlla in particolare: a. la procedura del controllo interno; b. la composizione e la qualifica del team di controllo; c. i criteri adottati per la selezione delle carte di lavoro controllate; d. il numero delle carte di lavoro sottoposte a controllo nell’arco di un esercizio annuale; e. i risultati dei singoli controlli interni; f. il rapporto al capo revisore e agli organi interni competenti; g. le misure adottate per eliminare le lacune riscontrate.
Art. 12 Controllo della qualità dei servizi di revisione forniti 1 L’autorità di sorveglianza controlla la qualità dei servizi di revisione forniti in particolare attraverso le carte di lavoro dell’impresa di revisione. 2 Se i controlli interni effettuati dall’impresa di revisione risultano adeguati e verifi- cabili da parte dell’autorità di sorveglianza (art. 11), quest’ultima ne tiene conto all’atto del controllo.
Art. 13 Rapporto di controllo
1 L’autorità di sorveglianza redige un rapporto di controllo.
2 Essa concede all’impresa di revisione la possibilità di pronunciarsi in merito al progetto di rapporto di controllo. 3A tale scopo l’autorità di sorveglianza fissa un termine adeguato, di norma
30 giorni.
Art. 14 Presa d’atto del rapporto di controllo 1 L’autorità di sorveglianza trasmette il rapporto all’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’impresa di revisione.
2 Ciascun membro dell’organo superiore di direzione o di amministrazione deve
confermare individualmente per scritto di aver preso atto del rapporto di controllo.
Art. 15 Apertura di un procedimento L’autorità di sorveglianza può in qualsiasi momento porre in atto un procedimento ed emanare decisioni, in particolare riguardo agli aspetti seguenti:
Ordinanza sulla sorveglianza ASR RU 2008
a. la constatazione di infrazioni a prescrizioni e standard applicabili; b. il ripristino della situazione regolare (art. 16 cpv. 4 LSR5); c. l'irrogazione di sanzioni.
Art. 16 Rispetto di misure concordate e istruzioni impartite per regolarizzare la situazione 1 Su richiesta dell’autorità di sorveglianza, l’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’impresa di revisione è tenuto a fornire in qualsiasi momento indicazioni circa lo stato di attuazione delle misure concordate e delle istruzioni impartite per regolarizzare la situazione. 1 Per verificare il rispetto e l’attuazione delle misure concordate o delle istruzioni impartite per regolarizzare la situazione, l’autorità di sorveglianza può disporre in qualsiasi momento una verifica successiva. Si applicano per analogia le disposizioni della sezione 3.
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 17 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2008.
17 marzo 2008 Autorità federale di sorveglianza dei revisori: Il presidente del consiglio di amministrazione, Peter Walter Il vicepresidente, Thomas Rufer
5 RS 221.302
Ordinanza sulla sorveglianza ASR RU 2008