AS 2008 769
AS 2008 769
Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
Modifica del 7 marzo 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. b
1 Sono esentati dalla tassa:
b. i veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d’intervento in caso di inci- denti con idrocarburi e prodotti chimici, della protezione civile nonché le ambulanze;
Art. 15 cpv. 1 1 La tassa è determinata con un apparecchio di misurazione elettronico riconosciuto dall’Amministrazione delle dogane. Esso è costituito da un tachigrafo o da un regi- stratore di impulsi per il calcolo della distanza percorsa montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione che conteggia e registra il chilometraggio determinante. L’apparecchio di misurazione deve soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 feb- braio 20062 sugli strumenti di misurazione.
Art. 16 cpv. 2 2 Il montaggio e la messa in funzione dell’apparecchio di rilevazione devono essere effettuati dalle officine di montaggio designate dall’Amministrazione delle dogane d’intesa con l’Ufficio federale di metrologia. Le officine di montaggio effettuano la verifica circa la conformità dell’intero apparecchio di misurazione all’atto della messa in funzione e delle verifiche ulteriori e rilasciano, contro versamento di una tassa, l’attestazione di conformità richiesta.
2006-2409 769
Ordinanza sul traffico pesante RU 2008
Art. 18 cpv. 2 e 3 2 In caso di funzionamento difettoso o di guasto il detentore del veicolo deve far riparare o sostituire senza indugio l’apparecchio da un’officina di montaggio.
3 Se si sospetta una disfunzione dell’apparecchio bisogna farlo verificare da
un’officina di montaggio.
Art. 24 cpv. 2 2 Se un veicolo è posto in circolazione nel corso del mese, il periodo di tassazione termina alla fine del mese.
Art. 25 Riscossione della tassa
1 L’Amministrazione delle dogane invia una decisione d’imposizione alla persona
assoggettata al pagamento della tassa. 2 La tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione. Se essa non può essere determinata definitivamente entro tale data, la persona assoggettata al pagamento della tassa riceve una decisione d’imposizione provvisoria che si basa sull’importo presumibilmente dovuto. 3 L’importo definitivo o provvisorio della tassa dev’essere pagato entro 30 giorni dall’emanazione della decisione d’imposizione. Se il termine non è osservato oppure dalla decisione provvisoria risulta una differenza a favore o a sfavore della persona assoggettata al pagamento della tassa, sull’importo scoperto o pagato in eccesso è dovuto un interesse. Gli interessi sono computati secondo l’allegato all’ordinanza del 10 dicembre 19923 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta.
Art. 36, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b e 1bis Persone solidalmente responsabili 1 Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa, di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie: b. il detentore di un rimorchio, per il peso totale del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolvibile o è sta- to invano diffidato; 1bis Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa, di eventuali inte- ressi e di altre prestazioni pecuniarie, fatti salvi gli articoli 36a e 36b: a. il proprietario, il locatore o il fornitore del leasing di un veicolo trattore, per il peso totale del veicolo trattore e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolvibile o è stato invano diffidato; b. il proprietario, il locatore o il fornitore del leasing di un rimorchio, per il pe- so totale del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del rimorchio è insolvibile o è stato invano diffidato.
3 RS 642.124
Ordinanza sul traffico pesante RU 2008
Art. 36a Richiesta alla Direzione generale delle dogane 1 La persona solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1bis che intende affidare un veicolo trattore o un rimorchio (veicolo) a un terzo per l’uso, alla conclusione del contratto può chiedere alla Direzione generale delle dogane se il terzo (parte contraente) o il detentore del veicolo, qualora non si trattasse della stessa persona, è insolvibile o è stato invano diffidato.
2 La richiesta deve contenere:
a. i dati personali e l’indirizzo della parte contraente, ed eventualmente del detentore; b. le indicazioni relative al veicolo; e c. una dichiarazione scritta della parte contraente, ed eventualmente del deten- tore, che autorizza la Direzione generale delle dogane a fornire le informa- zioni richieste. 3 Se la parte contraente, o eventualmente il detentore, è insolvibile o è stata invano diffidata, la Direzione generale delle dogane nella sua risposta avverte il richiedente sul fatto che questi, con la conclusione del contratto, diventa solidalmente responsa- bile delle tasse dovute da quel momento, nonché di eventuali interessi e altre presta- zioni pecuniarie concernenti il veicolo.
Art. 36b Comunicazione successiva della Direzione generale delle dogane Se la Direzione generale delle dogane constata, dopo la messa in circolazione del veicolo di cui all’articolo 36a capoverso 2 lettera b, che il detentore è insolvibile o è stato invano diffidato, e considera la possibilità di sottoporre alla responsabilità solidale la persona solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1bis, essa comunica per scritto a questa persona di ritenerla solidalmente responsabile di tasse future, nonché di eventuali interessi e altre prestazioni pecuniarie concernenti il veicolo: a. se non recede dal contratto entro 60 giorni; o b. se tutte le tasse scoperte, nonché eventuali interessi e altre prestazioni pecu- niarie concernenti il veicolo non vengono interamente pagati entro 60 giorni.
Art. 39 cpv. 3
3 Il calcolo è effettuato periodicamente, ma almeno ogni dieci anni, secondo il
modello di cui all’allegato 2.
Art. 45 cpv. 4 Concerne soltanto il testo francese.
Ordinanza sul traffico pesante RU 2008
Art. 50 cpv. 1 1 Se la tassa per un veicolo svizzero non è pagata, al detentore del veicolo è intimata una diffida di pagamento; se la diffida di pagamento rimane infruttuosa, l’Amministrazione delle dogane può, oltre alle misure previste dall’articolo 14a LTTP: a. rifiutare il proseguimento del viaggio con il veicolo; o b. sequestrare il veicolo, sempre che le circostanze lo giustifichino.
Art. 50a Rifiuto e revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo 1 Nei casi previsti dall’articolo 14a LTTP, la Direzione generale delle dogane può ordinare alle autorità d’esecuzione cantonali di rifiutare o revocare la licenza di circolazione e le targhe di controllo. 2 Dopo una revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo, le targhe trasferibili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal prov- vedimento. Il ricorso contro le decisioni dell’autorità d’esecuzione cantonale è retto dall’articolo 23 LTTP. Esso non ha effetto sospensivo.
Art. 62a Responsabilità solidale La responsabilità solidale del proprietario, del locatore o del fornitore del leasing di cui all’articolo 36 capoverso 1bis si applica solo ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della modifica del 7 marzo 2008 della presente ordinanza.
II L’ordinanza del 27 ottobre 19764 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Art. 71 cpv. 1 lett. e
1 La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se:
e. la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo se- condo la legge del 19 dicembre 19975 sul traffico pesante sono state intera- mente pagate e il veicolo è equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.
4 RS 741.51 5 RS 641.81
Ordinanza sul traffico pesante RU 2008
Art. 106 cpv. 2 lett. d
2 La licenza di circolazione può essere revocata se:
d. la tassa o le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 19976 sul traffico pesante non sono state pagate e il detentore è stato invano diffidato oppure il veicolo non è equi- paggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.
7 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 RS 641.81
Ordinanza sul traffico pesante RU 2008