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AS 2008 775

Ordinanza concernente l'ulteriore entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento elettrico

Ordinanza concernente l’ulteriore entrata in vigore della legge sull’approvvigionamento elettrico

del 14 marzo 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 34 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007 1 2F

sull’approvvigionamento elettrico, ordina:

Articolo unico

1 La legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico entra in vigore

il 1° gennaio 2009, fatti salvi i capoversi 2–6.

2 Gli articoli 21 e 22 sono già entrati in vigore il 15 luglio 20072.

3 Gli articoli 1–6, 8–12, 13 capoverso 3 lettere a e c, 14–20, 23–34 nonché i

numeri 1, 3 e 4 dell’allegato (modifica della legge sull'IVA, della legge sugli impianti elettrici e della legge sulle borse) sono già entrati in vigore il 1° gennaio 20083. 4 L’articolo 8 capoversi 1 (frase introduttiva) e 3 del numero 2 dell’allegato (modifi- ca della legge sull’energia) entra in vigore il 1° aprile 2008.

5 L’articolo 7a capoversi 2 e 3 del numero 2 dell’allegato (modifica della legge

sull’energia) entra in vigore il 1° maggio 2008. 6 Per gli articoli 7 e 13 capoverso 3 lettera b è applicabile l’articolo 34 capoverso 3 della legge sull’approvvigionamento elettrico, il quale recita: gli articoli 7 e 13 capoverso 3 lettera b saranno messi in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge mediante un decreto federale sottostante a referendum facolta- tivo. Nello stesso decreto saranno abrogati gli articoli 6, 13 capoverso 3 lettera a e

29 capoverso 1 lettera a.

14 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 734.7 2 RU 2007 3425 3439 3 RU 2007 6827, 2008 45

2007-1267 775

Entrata in vigore della legge sull’approvvigionamento elettrico RU 2008

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