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AS 2008 789

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

Modifica del 7 marzo 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’Ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) è modificata come segue:

Art. 11a Limitazioni della pubblicità degli alimenti per lattanti 1 La pubblicità degli alimenti per lattanti deve essere limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e alle pubblicazioni scientifiche e deve fornire soltanto informazioni scientifiche e concrete. Tali informazioni non devono sottintendere o avvalorare l’idea che l’allattamento artificiale sia equivalente o superiore all’allatta- mento al seno. 2 È vietata la pubblicità nei punti di vendita, la distribuzione di campioni o il ricorso ad altri espedienti intesi a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti diretta- mente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali e vendite abbi- nate ai prodotti. 3 È vietata distribuire, avvalendosi direttamente o indirettamente del sistema sanita- rio, prodotti gratuiti o a prezzo ridotto, campioni o altri omaggi promozionali al pubblico o alle donne incinte, alle madri e ai membri delle loro famiglie.

Art. 13 cpv. 2 lett. d–f

2 Non necessitano di alcuna autorizzazione:

d. le aziende di commercio al dettaglio che si limitano a fornire direttamente ai consumatori derrate alimentari di origine animale; e. le aziende di commercio al dettaglio che forniscono derrate alimentari di origine animale ad altre aziende alimentari limitandosi a depositarle o a tra- sportarle; f. le aziende di commercio al dettaglio che forniscono derrate alimentari di origine animale ad altre aziende di commercio al dettaglio purché si tratti di un’attività accessoria a livello locale e in ambito ristretto;

1 RS 817.02

2007-1211 789

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso RU 2008

Art. 20 cpv. 1bis 1bis Il trattamento di erbe aromatiche e spezie secche con radiazioni ionizzanti non necessita dell’autorizzazione se: a. serve a ridurre il tenore di germi o a evitare l’infestazione con organismi nocivi; b. non provoca il superamento della dose media totale assorbita di 10 kGy; e c. è eseguito secondo le prescrizioni del «Codex General Standard for Irradia- ted Foods» e del «Recommended International Code of Practice for Radia- tion Processing of Food» del Codex Alimentarius.

Art. 26 cpv. 6

6 Il DFI può stabilire che:

a. l’utilizzazione di indicazioni nutrizionali o sulla salute relative alle derrate alimentari sia comunicata all’UFSP prima della consegna ai consumatori della derrata alimentare in questione; b. l’UFSP sia informato in merito al fondamento scientifico di un’indicazione di cui alla lettera a.

Art. 31 cpv. 4 4 Per i prodotti di cura dentaria e della cavità orale sono autorizzate le indicazioni relative alle proprietà anticarie e ad altre proprietà preventive di medicina dentaria che possono essere scientificamente dimostrate.

Art. 38 Oggetti per lattanti e bambini piccoli Il DFI stabilisce i requisiti degli oggetti per lattanti e bambini piccoli e disciplina la loro caratterizzazione.

Art. 67 cpv. 3 3 Gli uffici doganali effettuano i controlli necessari. È fatta salva la competenza prevista nell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE).

Art. 68 cpv. 2–4 2 Le partite per cui il certificato richiesto all'importazione non può essere presentato possono essere respinte.

3 e 4 Abrogati

2 RS 916.443.10

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Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso RU 2008

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.

7 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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