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AS 2008 993

Ordinanza del DFI concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

Ordinanza del DFI concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

Modifica del 7 marzo 2008

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente l’olio e il grasso comme- stibili nonché i prodotti da essi ottenuti è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. f 1 La presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, stabilisce i loro requisiti nonché quelli dei prodotti da essi ottenuti e ne disciplina la caratterizza- zione: f. prodotti analoghi a latte e panna.

Art. 3 cpv. 4 e 5

4 Le materie prime impiegate per la preparazione dell’olio di pesce destinato

all’alimentazione umana devono soddisfare i seguenti requisiti: a. provenire da prodotti della pesca che sono ritenuti idonei al consumo umano; b. provenire da aziende, pescherecci compresi, autorizzati conformemente all’articolo 13 ODerr; c. essere trasportate e depositate osservando modalità igienicamente ineccepi- bili fino alla loro lavorazione. 5 Il totale di transacidi grassi non deve superare i 2 g per 100 g di olio commestibile vegetale.

Art. 7 cpv. 3 e 6

3 Durante la fusione di grassi animali è vietato l’uso di solventi.

6 Il totale di transacidi grassi non deve superare i 2 g per 100 g di grasso commesti- bile vegetale.

1 RS 817.022.105

2007-1214 993

Olio e grasso commestibili nonché prodotti da essi ottenuti RU 2008

Titolo prima dell’art. 17a Sezione 6a: Prodotti analoghi a latte e panna

Art. 17a Definizione 1 I prodotti analoghi a latte e panna sono emulsioni di olio in acqua composte di acqua, oli commestibili e/o grassi commestibili con altri ingredienti come latte, latticini, prodotti amidacei (p. es. farina, amido di cereali o patate) e sorte di zucche- ri. Possono essere acidificati con microrganismi adeguati innocui per la salute. 2 I macchianti del caffè sono prodotti analoghi al latte da cui è stata tolta gran parte dell’acqua o che sono fabbricati con ingredienti di cui al capoverso 1 senza utilizzare acqua.

Art. 17b Caratterizzazione La denominazione specifica deve essere scelta in funzione della destinazione e del genere di fabbricazione del prodotto.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 7 marzo 2008 1 Le derrate alimentari non conformi alle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza possono essere consegnate sino al 31 marzo 2009 secondo il diritto ante- riore. 2 L’olio di pesce non conforme alla modifica del 7 marzo 2008 della presente ordi- nanza può essere importato sino al 31 marzo 2009 da aziende di Paesi terzi che erano state autorizzate a tal fine prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione, del 6 novembre 20062, che modifica il regolamen- to (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attua- zione.

III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.

7 marzo 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

2 GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13

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