AS 2009 1027
AS 2009 1027
Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica dell’11 febbraio 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 50 cpv. 3
3 Se il Consiglio federale prolunga la durata massima dell’indennità per lavoro
ridotto (art. 35 cpv. 2 LADI e 57b OADI), per ogni periodo di conteggio dalla per- dita di lavoro computabile è dedotto un giorno di attesa.
Art. 57b Durata massima dell’indennità (art. 35 cpv. 2 LADI)
La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di sei periodi di conteggio.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2009 con effetto sino al 31 marzo 2011.
11 febbraio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 837.02
2009-0305 1027
Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2009