AS 2009 1041
Decisione n. 2/2008 del comitato statistico Comunità/Svizzera recante modifica dell'allegato A dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico Decisione n. 2/2008 del comitato statistico Comunità/Svizzera recante revisione dell’allegato A dell’Accordo
Adottata il 21 novembre 2008 Entrata in vigore per la Svizzera il 21 novembre 2008
Testo originale
Il comitato statistico Comunità/Svizzera, visto l’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sulla coopera- zione nel settore statistico1, in particolare l’articolo 4 paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) L’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e contiene l’allegato A concernente gli atti giuridi- ci nel settore statistico. (2) Nuovi atti giuridici nel settore statistico sono stati adottati e devono essere aggiunti all’allegato A. È quindi necessaria una revisione dell’allegato A, decide:
Art. 1 L’allegato A dell’Accordo è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 novembre 2008
Il capo della delegazione svizzera: Il capo della delegazione della CE: Adelheid Bürgi-Schmelz Walter Radermacher
1 RS 0.431.026.81
2008-1784 1041
Cooperazione con la CE nel settore statistico. Dec. n. 2/2008 RU 2009
Allegato A
Atti giuridici nel settore statistico di cui all’articolo 2 Adattamento settoriale 1. I termini «Stato membro» o «Stati membri» contenuti negli atti cui è fatto riferi- mento nel presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei perti- nenti atti comunitari, anche la Svizzera. 2. Le disposizioni che stabiliscono chi debba sostenere i costi delle indagini e simili non sono pertinenti ai fini del presente Accordo.
Atti cui è fatto riferimento Statistiche sulle imprese
397 R 0058: regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre
1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1), modificato da: – 398 R 0410: regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1), – 32002 R 2056: regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 317 del 21.11.2002, pag. 1), – 32002 R 1614: regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002 (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) La Svizzera non è tenuta alla disaggregazione per regione dei dati richiesta da questo regolamento. b) La Svizzera è esonerata dal fornire dati disaggregati al livello a 4 cifre della NACE REV 1. c) La Svizzera è esonerata dal fornire i dati richiesti da questo regolamento per le unità di attività economica.
398 R 2700: regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre
1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49), modificato da: – 32002 R 1614: regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002 (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7), – 32003 R 1670: regolamento (CE) n. 1670/2003 della Commissione, del 1° settembre 2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74).
398 R 2701: regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione, del 17 dicembre
1998, relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 81), modificato da:
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– 32002 R 1614: regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002 (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7), – 32003 R 1669: regolamento (CE) n. 1669/2003 della Commissione, del 1° settembre 2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 57).
398 R 2702: regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione, del 17 dicembre
1998, relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102), modificato da: – 32002 R 1614: regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002 (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7), – 32003 R 1668: regolamento (CE) n. 1668/2003 della Commissione, del 1° settembre 2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 32), – 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).
399 R 1618: regolamento (CE) n. 1618/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999,
relativo ai criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 11).
399 R 1225: regolamento (CE) n. 1225/99 della Commissione, del 27 maggio 1999,
relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche dei servizi di assicura- zione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 1).
399 R 1227: regolamento (CE) n. 1227/99 della Commissione, del 28 maggio 1999,
relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche dei servizi di assicu- razione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 75), modificato da: – 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).
399 R 1228: regolamento (CE) n. 1228/99 della Commissione, del 28 maggio 1999,
relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 91), modificato da: – 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).
32003 R 1668: regolamento (CE) n. 1668/2003 della Commissione, del 1° settembre
2003, che attua il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio per quanto riguarda il formato tecnico da usare per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle impre- se (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 32), modificato da: – 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).
32003 R 1669: regolamento (CE) n. 1669/2003 della Commissione, del 1° settembre
2003, recante attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento (CE) n. 2701/98 relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 57).
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32003 R 1670: regolamento (CE) n. 1670/2003 della Commissione, del 1° settembre
2003, recante attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 244 del, 29.9.2003, pag. 74).
398 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998,
relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1), modificato da: – 32005 R 1158: regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1), – 32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006 (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: La Svizzera è esonerata dal fornire dati disaggregati al livello a 4 cifre della NACE REV 1.
32001 R 0586: regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo
2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11), modificato da: – 32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006 (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15), – 32007 R 0656: regolamento (CE) n. 656/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 3). 393 R 2186: regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, rela- tivo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: Alla Svizzera non si applica la voce 1 lettera k) dell’allegato II del regolamento. Statistiche dei trasporti e del turismo
398 R 1172: regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998,
relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1), modificato da: – 399 R 2691: regolamento (CE) n. 2691/99 della Commissione, del 17 dicembre 1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 39), – 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).
32001 R 2163: regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre
2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (GU L 291 dell’8.11.2001, pag. 13).
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32004 R 0642: regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004,
relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 26).
32007 R 0833: regolamento (CE) n. 833/2007 della Commissione, del 16 luglio
2007, che stabilisce la data di scadenza del periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 185 del 17.7.2007, pag. 9).
32003 R 0006: regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre
2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45). 393 D 0704: decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63).
32003 R 0091: regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1), modificato da: – 32003 R 1192: regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione, del 3 luglio 2003 (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 13).
32007 R 0332: regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione, del 27 marzo
2007, relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 16).
32007 R 1304: regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione, del 7 novembre
2007, che modifica la direttiva 95/64/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 91/2003 e (CE) n. 1365/2006 con riguardo alla determinazione della NST 2007 come l’unica nomenclatura delle merci trasportate in taluni modi di trasporto (GU L 290 dell’8.11.2007, pag.14).
32003 R 0437: regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 1), modificato da: – 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003 (GU L 194 del 1.8.2003, pag. 9), – 32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5).
32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio
2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da: – 32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5),
Cooperazione con la CE nel settore statistico. Dec. n. 2/2008 RU 2009
– 32007 R 0158: regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007 (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9), – 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).
380 L 1119: direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa
alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per via navigabile interna (GU L 339 del 15.12.1980, pag. 30). 395 L 0064: direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25), modificata da: – 398 D 0385: decisione 98/385/CE della Commissione, del 13 maggio 1998 (GU L 174 del 18.6.1998, pag. 1), – 32000 D 0363: decisione 363/2000 della Commissione, del 28 aprile 2000 (GU L 132 del 5.6.2000, pag. 1).
32001 D 0423: decisione 2001/423/CE della Commissione, del 22 maggio 2001,
relativa alle modalità di pubblicazione o diffusione dei dati statistici raccolti in virtù della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei tra- sporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 151 del 7.6.2001, pag. 41).
32005 D 0366: decisione 2005/366/CE della Commissione, del 4 marzo 2005,
relativa all’applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rile- vazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare e alla modifica dei relativi allegati (GU L 123 del 17.5.2005, pag. 1). 395 L 0057: direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32).
399 D 0035: decisione 1999/35/CE della Commissione, del 9 dicembre 1998, sulle
procedure per l’attuazione della direttiva 95/57/CE del Consiglio relativa alla raccol- ta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 9 del 15.1.1999, pag. 23).
32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto
2007, che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell’applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10). Statistiche del commercio estero
395 R 1172: regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995,
relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10), modificato da: – 397 R 0476: regolamento (CE) n. 476/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997 (GU L 75 del 15.3.1997, pag. 1), – 398 R 0374: regolamento (CE) n. 374/98 del Consiglio, del 12 febbraio 1998 (GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
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a) Per la Svizzera il territorio statistico comprende il territorio doganale. b) La Svizzera non è tenuta a compilare statistiche sugli scambi tra la Svizzera e il Liechtenstein. c) La classificazione di cui all’articolo 8 paragrafo 2 è disaggregata almeno alle prime 6 cifre. d) L’articolo 10 paragrafo 1 lettere h) e j) non si applica. e) Per quanto riguarda l’articolo 10 paragrafo 1 lettera i): la nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera si applica soltanto al trasporto su strada.
32000 R 1917: regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre
2000, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14), modificato da: – 32001 R 1669: regolamento (CE) n. 1669/2001 della Commissione, del 20 agosto 2001 (GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3), – 32005 R 0179: regolamento (CE) n. 179/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 6). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) Il riferimento al regolamento (CE) n. 2454/96 all’articolo 6 paragrafo 1 non si applica. b) All’articolo 7 paragrafo 1 lettera a) è aggiunto il seguente nuovo comma: «Per la Svizzera per «paese d’origine» si intende il paese del quale le merci sono originarie ai sensi delle norme nazionali d’origine.». c) All’articolo 9 paragrafo 2 è aggiunto il seguente nuovo comma: «Per la Svizzera il «valore in dogana» è definito conformemente alle rispet- tive norme nazionali.». d) L’articolo 11 paragrafo 2 non si applica. e) Il capitolo 2 (art. da 16 a 19) non si applica.
32002 R 1779: regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione, del 4 ottobre
2002, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).
32006 R 1833: regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione, del 13 dicembre
2006, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).
Cooperazione con la CE nel settore statistico. Dec. n. 2/2008 RU 2009
Principi e segreto statistici
31990 R 1588: regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’11 giu-
gno 1990, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) All’articolo 2 è aggiunto il seguente nuovo punto: «personale dell’Ufficio di consulenza statistica dell’AELS (EFTA): perso- nale del segretariato dell’AELS (EFTA) distaccato presso l’ISCE.». b) Nella seconda frase dell’articolo 5 paragrafo 1 il termine «ISCE» è sostituito da «ISCE e dell’Ufficio di consulenza statistica dell’AELS (EFTA)». c) All’articolo 5 paragrafo 2 è aggiunto il seguente nuovo comma: «I dati statistici riservati trasmessi all’ISCE tramite l’Ufficio di consulenza statistica dell’AELS (EFTA) sono accessibili anche al personale di detto Ufficio.». d) All’articolo 6 si intende che il termine «ISCE» comprende, a tal fine, l’Ufficio di consulenza statistica dell’AELS (EFTA). 397 R 0322: regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relati- vo alle statistiche comunitarie (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1).
32002 R 0831: regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio
2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scienti- fici (GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7), modificato da: – 32006 R 1104: regolamento (CE) n. 1104/2006 della Commissione, del 18 luglio 2006 (GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3).
32008 D 0234: decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13).
32008 D 0235: decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo per la governanza statistica (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17).
Atti di cui le parti contraenti prendono atto Le parti contraenti prendono atto del contenuto del seguente atto:
52005 PC 0217: raccomandazione della Commissione COM(2005) 217 del 25 mag-
gio 2005 relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22).
Cooperazione con la CE nel settore statistico. Dec. n. 2/2008 RU 2009
Statistiche demografiche e sociali
2007 R 0862: regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazio- ne e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
398 R 0577: regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo
all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3), modificato da: – 32002 R 1991: regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2002 (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 1), – 32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: In deroga alle disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 4, per la Svizzera l’unità cam- pionaria è un individuo e le informazioni sugli altri membri della famiglia possono includere almeno le caratteristiche di cui all’articolo 4 paragrafo 1.
32000 R 1575: regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio
2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal
2001 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 16).
32000 R 1897: regolamento (CE) n 1897/2000, del 7 settembre 2000, recante dispo-
sizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione (GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 18).
32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del
28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l’elenco delle variabili relative all’istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14), attuato da: – 32003 R 0246: regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativo all’adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 34 dell’11.2.2003, pag. 3). 399 R 0530: regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relati- vo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6), modificato da:
Cooperazione con la CE nel settore statistico. Dec. n. 2/2008 RU 2009
– 399 R 1726: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999 (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28), – 32005 R 1737: regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11), – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).
32000 R 1916: regolamento (CE) n. 1916/2000, dell’8 settembre 2000, recante
attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la tra- smissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3), modificato da: – 32005 R 1738: regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32), – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).
32006 R 0698: regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio
2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30).
32003 R 0450: regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 febbraio 2003, relativo all’indice del costo del lavoro (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1), attuato da: – 32003 R 1216: regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’indice del costo del lavoro (GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 37).
32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto
2007, che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell’applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).
32003 R 1177: regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1), modificato da: – 32005 R 1553: regolamento (CE) n. 1553/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6).
32003 R 1980: regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione, del 21 ottobre
2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 1), modificato da:
Cooperazione con la CE nel settore statistico. Dec. n. 2/2008 RU 2009
– 32006 R 0676: regolamento (CE) n. 676/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006 (GU L 118 del 3.5.2006, pag. 3).
32003 R 1981: regolamento (CE) n. 1981/2003 della Commissione, del 21 ottobre
2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda gli aspetti della rilevazione sul campo e le procedure di imputazione (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 23).
32003 R 1982: regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre
2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 29).
32003 R 1983: regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 21 ottobre
2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34), modificato da: – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).
32004 R 0028: regolamento (CE) n. 28/2004 della Commissione, del 5 gennaio
2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 42).
32006 R 0315: regolamento (CE) n. 315/2006 della Commissione, del 22 febbraio
2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle con- dizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target seconda- rie relative alle condizioni abitative (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 16). Statistiche economiche 395 R 2494: regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relati- vo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1). Per la Svizzera il regolamento si applica all’armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo per i raffronti internazionali. Esso non è rilevante per quanto riguarda le finalità esplicite di calcolare indici dei prezzi al consumo armonizzati nel contesto dell’Unione economica e monetaria. Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) L’articolo 2 lettera c), nonché i riferimenti all’IPCUM di cui all’articolo 8 paragrafo 1 e all’articolo 11 non si applicano. b) L’articolo 5 paragrafo 1 lettera a) non si applica. c) L’articolo 5 paragrafo 2 non si applica.
Cooperazione con la CE nel settore statistico. Dec. n. 2/2008 RU 2009
d) La consultazione dell’IME quale specificata all’articolo 5 paragrafo 3 non si applica.
396 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996,
sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3), modificato da: – 398 R 1687: regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12), – 398 R 1688: regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23), – 32007 R 1334: regolamento (CE) n. 1334/2007 della Commissione del 14 novembre 2007 (GU L 296 del 15.11.2007, pag. 22).
396 R 2214: regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre
1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusio- ne dei sottoindici dell’IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8), modificato da: – 399 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9), – 399 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1), rettificato da GU L 267 del 15.10.1999, pag. 59, – 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34, – 32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).
397 R 2454: regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione, del 10 dicembre
1997, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA (GU L 340 dell’11.12.1997, pag. 24).
398 R 2646: regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998,
contenente regole dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30).
399 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999,
recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9). 399 R 2166: regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell’8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità,
Cooperazione con la CE nel settore statistico. Dec. n. 2/2008 RU 2009
dell’istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armoniz- zati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).
32000 R 2601: regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novem-
bre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell’introduzione dei prezzi all’acquisto nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14).
32000 R 2602: regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novem-
bre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16), modificato da: – 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49), rettificato da GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34.
32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre
2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consi- glio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporziona- li al valore dell’operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46), rettificato da L 295 del 13.11.2001, pag. 34.
32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre
2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49), rettificato da GU L 295 del 13.11. 2001, pag. 34.
32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre
2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consi- glio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9). 32006 R 0701: regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3).
32007 R 1445: regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, dell’11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informa- zioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1). 396 R 2223: regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relati- vo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1), modificato da:
Cooperazione con la CE nel settore statistico. Dec. n. 2/2008 RU 2009
– 398 R 0448: regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1), – 32000 R 1500: regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000 (GU L 172 del 12.7.2000, pag. 3), – 32000 R 2516: regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000 (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 1), – 32001 R 0995: regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001 (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3), – 32001 R 2558: regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001 (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 1), – 32002 R 0113: regolamento (CE) n. 113/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002 (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 3), – 32002 R 1889: regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione, del 23 ottobre 2002 (GU L 286 del 24.10.2002, pag. 1), – 32003 R 1267: regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) Alla Svizzera è consentito compilare dati per unità istituzionali nei casi in cui le disposizioni di questo regolamento si riferiscono alla branca di attività economica. b) La Svizzera non è tenuta alla disaggregazione per regione dei dati richiesta da questo regolamento. c) La Svizzera non è tenuta alla disaggregazione delle esportazioni e importa- zioni di servizi UE/paesi terzi richiesta da questo regolamento. d) Nell’allegato B, Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del questionario «SEC 95» per paese, dopo il punto 15 (Islanda) è aggiunto il testo seguente:
«16. Svizzera
16.1 Deroghe per tavola
Tavola n. Tavola Deroga Fino al
1 Principali aggregati, annuale e Trasmissione per il 1990 e anni
trimestrale successivi
2 Principali aggregati delle Scadenza: t+8 mesi Illimitato
amministrazioni pubbliche Periodicità: annuale Illimitato Trasmissione per il 1990 e anni successivi
3 Tavole per branca di attività Trasmissione per il 1990 e anni
economica successivi
Cooperazione con la CE nel settore statistico. Dec. n. 2/2008 RU 2009
Tavola n. Tavola Deroga Fino al
4 Esportazioni e importazioni Trasmissione per il 1998 e anni
UE/paesi terzi successivi
5 Spesa per consumi finali delle Trasmissione per il 1990 e anni
famiglie secondo la funzione successivi
6 Conti finanziari per settore Trasmissione per il 1998 e anni 2006
istituzionale successivi
7 Conti patrimoniali per attività e Trasmissione per il 1998 e anni 2006
passività finanziarie successivi
8 Conti non finanziari per settore Scadenza: t+18 mesi Illimitato
istituzionale Trasmissione per il 1990 e anni successivi
9 Imposte e contributi sociali in Scadenza: t+18 mesi Illimitato
dettaglio per settore Trasmissione per il 1998 e anni successivi
10 Tavole per branca di attività Nessuna disaggregazione
economica e per regione, NUTS per regione
11 Spesa delle amministrazioni Trasmissione per il 1995 e anni 2007
pubbliche secondo la funzione successivi Nessuna retrapolazione
12 Tavole per branca di attività Nessuna disaggregazione
economica e per regione, NUTS per regione
13 Conti delle famiglie per regione, Nessuna disaggregazione
NUTS II per regione 14–22 Conformemente alla deroga a) del presente regolamento, la Svizzera è esonerata dal fornire dati per le tavole da 14 a 22.
... »
397 D 0178: decisione 97/178/CE, Euratom della Commissione, del 10 febbraio
1997, relativa alla definizione di una metodologia per il passaggio tra il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) e il Sistema euro- peo di conti economici integrati (SEC seconda edizione) (GU L 75 del 15.3.1997, pag. 44).
398 D 0715: decisione 98/715/CE della Commissione, del 30 novembre 1998, che
chiarifica l’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume (GU L 340 del 16.12.1998, pag. 33). Ai fini del presente Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: L’articolo 3 (classificazione dei metodi per prodotto) non si applica alla Svizzera.
32002 R 1889: regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione, del 23 ottobre
2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 448/98 che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del
Cooperazione con la CE nel settore statistico. Dec. n. 2/2008 RU 2009
sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC) (GU L 286 del 24.10.2002, pag. 11).
32003 R 1287: regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del
15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).
32005 R 0116: regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del
26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi del’IVA a soggetti non impo- nibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazio- nale lordo ai prezzi di mercato (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6).
32005 R 1722: regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre
2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5).
399 D 0622: decisione 1999/622/EC, Euratom della Commissione, dell’8 settembre
1999, relativa al trattamento dei rimborsi dell’IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all’armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51).
32006 R 0601: regolamento (CE) n. 601/2006 della Commissione, del 18 aprile
2006, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Par- lamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 7). Nomenclature 390 R 3037: regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relati- vo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da: – 393 R 0761: regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo
1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1),
– 32002 R 0029: regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3). 393 R 0696: regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relati- vo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).
393 R 3696: regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993,
relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comu- nità economica europea (GU L 342 del 31.12.1993, pag. 1), modificato da: – 398 R 1232: regolamento (CE) n. 1232/98 della Commissione, del 17 giugno
1998 (GU L 177 del 22.6.1998, pag. 1),
– 32002 R 0204: regolamento (CE) n. 204/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001 (GU L 36 del 6.2.2002, pag. 1).
Cooperazione con la CE nel settore statistico. Dec. n. 2/2008 RU 2009
32003 R 1059: regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). Statistiche dell’agricoltura
396 L 0016: direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle
indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27), modificata da: – 32003 L 0107: direttiva 2003/107/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 dicembre 2003 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 40). Ai fini del presente Accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso: La Svizzera non è tenuta alla disaggregazione per regione dei dati richiesta da questa direttiva.
397 D 0080: decisione 97/80/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante
norme d’applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 24 del 25.1.1997, pag. 26), modificata da: – 398 D 0582: decisione 98/582/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 36).
388 R 0571: regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988,
relativo all’organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1), modificato da: – 396 R 2467: regolamento (CE) n. 2467/96 del Consiglio, del 17 dicembre
1996 (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 3),
– 398 D 0377: decisione 98/377/CE della Commissione, del 18 maggio 1998 (GU L 168 del 13.6.1998, pag. 29), – 32002 R 143: regolamento (CE) n. 143/2002 della Commissione, del 24 gennaio 2002 (GU L 24 del 26.1.2002, pag. 16), – 32004 R 2139: regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione, dell’8 dicembre 2004 (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26), – 32006 R 0204: regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione, del 6 feb- braio 2006 (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) All’articolo 4, il testo che inizia con «e, nella misura in cui siano localmente importanti … » fino a «… gli orientamenti tecnico-economici particolari ai sensi della medesima decisione» non si applica. b) All’articolo 6 secondo comma, il testo «reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE» è sostituito dal testo seguente:
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«reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE o in base al valore della produzione agricola totale». c) Gli articoli 10, 12 e 13 nonché l’allegato II non si applicano. d) La Svizzera non è vincolata alla tipologia di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e all’allegato I di questo regolamento. Tuttavia, la Svizzera trasmette le necessarie informazioni supplementari atte a consentire la riclassificazione secondo tale tipologia. e) In deroga alle disposizioni del regolamento, la Svizzera può condurre l’indagine nel mese di maggio e fornire i dati al più tardi 18 mesi dopo.
32000 D 0115: decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999,
relativa alle definizioni delle caratteristiche, all’elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1), modificata da: – 32002 R 1444: regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002 (GU L 216 del 12.8.2002, pag. 1), – 32004 R 2139: regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione, dell’8 dicembre 2004 (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26), – 32006 R 0204: regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione, del 6 febbraio 2006 (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3). 390 R 0837: regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relati- vo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1). – 393 R 0959: regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire cir- ca i prodotti diversi dai cereali (GU L 98 del 24.4.1993).
32004 R 0138: regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comuni- tà (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1), modificato da: – 32005 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005 (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 9), – 32006 R 0909: regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 14), – 32008 R 0212: regolamento (CE) n. 212/2008 della Commissione, del 7 marzo 2008 (GU L 65 del 8.3.2008, pag. 5). Statistiche della pesca
391 R 1382: regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991,
relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (GU L 133 del 28.5.1991, pag. 1), modificato da:
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393 R 2104: regolamento (CEE) n. 2104/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU
L 191 del 31.7.1993, pag. 1).
391 R 3880: regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991,
relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1), modificato da: – 32001 R 1637: regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 20).
393 R 2018: regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993,
relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1), modificato da: – 32001 R 1636: regolamento (CE) n. 1636/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 1). 395 R 2597: regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relati- vo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell’Atlantico settentrionale (GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1), modificato da: – 32001 R 1638: regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 29). 396 R 0788: regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell’acquicoltura da parte degli Stati membri (GU L 108 dell’1.5.1996, pag. 1). Statistiche dell’energia
390 L 0377: direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente
una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale indu- striale di gas e di energia elettrica (GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16).
Cooperazione con la CE nel settore statistico. Dec. n. 2/2008 RU 2009