AS 2009 1083
Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all'esportazione dei prodotti agricoli di base
Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base
Modifica del 9 marzo 2009
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’ordinanza del DFF del 27 gennaio 20051 sulle aliquote dei contributi all’esporta- zione dei prodotti agricoli di base è modificata come segue:
Art. 2 Esportazioni verso determinati Paesi
1 Le esportazioni verso Andorra, San Marino, Città del Vaticano, Ceuta e Melilla
nonché verso le enclavi doganali svizzere sono equiparate alle esportazioni verso gli Stati membri dell’UE.
2 Per le esportazioni verso gli Stati della SACU2 non sono concessi contributi
all’esportazione.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° marzo 2009.
9 marzo 2009 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
1 RS 632.111.723.1
2 Vedi RS 0.632.311.181
2009-0562 1083
Aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base RU 2009
1084