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AS 2009 1083

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all'esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base

Modifica del 9 marzo 2009

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’ordinanza del DFF del 27 gennaio 20051 sulle aliquote dei contributi all’esporta- zione dei prodotti agricoli di base è modificata come segue:

Art. 2 Esportazioni verso determinati Paesi

1 Le esportazioni verso Andorra, San Marino, Città del Vaticano, Ceuta e Melilla

nonché verso le enclavi doganali svizzere sono equiparate alle esportazioni verso gli Stati membri dell’UE.

2 Per le esportazioni verso gli Stati della SACU2 non sono concessi contributi

all’esportazione.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° marzo 2009.

9 marzo 2009 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

1 RS 632.111.723.1

2 Vedi RS 0.632.311.181

2009-0562 1083

Aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base RU 2009

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