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AS 2009 1085

Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO)

Modifica del 3 ottobre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20081, decreta:

I La legge federale del 12 giugno 19592 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 e 1bis 1 Secondo la presente legge, si considera che il servizio militare non è prestato quando l’obbligato al servizio non compie il servizio militare cui sono tenuti gli obbligati al servizio che hanno uguale incorporazione, grado, funzione ed età. 1bis Si considera che il servizio civile non è prestato quando l’obbligato al servizio non presta annualmente almeno 26 giorni computabili di servizio a partire dall’anno che segue l’anno civile in cui la decisione d’ammissione è passata in giudicato.

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. a e d

1 Sono dedotte dal reddito netto:

a. e d. abrogate

Art. 13 cpv. 1 1 La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi.

Art. 15 Riduzione in funzione dei giorni di servizio prestati nell’anno di assoggettamento 1 L’obbligato al servizio militare che nel corso dell’anno di assoggettamento ha pre- stato più della metà del servizio militare cui è tenuto deve la metà della tassa. 2 L’obbligato al servizio civile che nel corso dell’anno di assoggettamento ha presta- to meno di 26, ma almeno 14 giorni computabili di servizio, deve la metà della tassa.

2007-2852 1085

Tassa d’esenzione dall’obbligo militare. LF RU 2009

Art. 19, rubrica Riduzione in funzione del numero totale dei giorni di servizio prestati

Art. 24 cpv. 2 lett. i Abrogata

Art. 33 Diffida Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata alla scadenza, all’assoggettato viene intimata una diffida nella quale gli è assegnato un termine suppletivo di 15 giorni.

Art. 34 cpv. 1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 39 cpv. 1 e 2 1 Chi recupera il servizio militare o il servizio civile ha diritto al rimborso della tassa dopo aver prestato l’intero servizio obbligatorio.

2 Abrogato

Art. 40 Frode Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di una tassa o di procacciare a sé o a un terzo un altro indebito profitto pecuniario, forma un documento falso o altera un documento vero o forma un documento suppositizio, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento formato o alterato da un terzo, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 41 cpv. 4 4 La sottrazione e la pena applicabile in caso di sottrazione si prescrivono in cinque anni.

Art. 47 cpv. 3 Abrogato

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Tassa d’esenzione dall’obbligo militare. LF RU 2009

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008 Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008 Il presidente: André Bugnon Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

6 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 FF 2008 7311

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