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AS 2009 1101

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza sul servizio civile (OSCi)

Modifica del 6 marzo 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 7 Collaborazione nella produzione agricola e dell’economia forestale (art. 4 cpv. 2 e 2bis LSC) 1 Nella produzione agricola la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile è ammessa: a. nel quadro dei progetti destinati a migliorare l’infrastruttura; b. nel quadro dei progetti destinati a sostenere prestazioni ecologiche e dei pro- getti di sostegno all’economia forestale:

1. se le persone che prestano servizio civile sono state convocate d’ufficio

secondo l’articolo 31a capoverso 4;

2. per ovviare a un sovraccarico temporaneo di lavoro a cui deve far fronte

l’azienda agricola o durante un’interruzione dei lavori sulle superfici di compensazione ecologica o nella foresta, dovuta a fattori meteorologici. 2 Nella produzione nell’ambito dell’economia forestale è ammessa la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile che sono state convocate d’ufficio secondo l’articolo 31a capoverso 4.

Art. 7a Attività pericolose nell’agricoltura e nell’economia forestale (art. 4 cpv. 2 e 2bis LSC)

1 In caso di impieghi nell’agricoltura e nell’economia forestale, le persone che

prestano servizio civile possono guidare veicoli nonché utilizzare installazioni e apparecchi pericolosi se sono state istruite in precedenza a tale scopo e se indossano l’equipaggiamento di protezione richiesto. 2 In particolare esse non possono essere impiegate, senza una formazione professio- nale, in lavori di esbosco nonché in lavori di abbattimento e di depezzatura effettuati con una motosega.

1 RS 824.01

2009-0003 1101

Ordinanza sul servizio civile RU 2009

3 All’inizio del periodo d’impiego, l’istituto d’impiego controlla le capacità della persona che presta servizio civile e sorveglia le sue attività nella fase d’introduzione.

Art. 10 rimando nella rubrica (art. 7 cpv. 1 e 19 cpv. 2 LSC)

Art. 18 cpv. 1 1 L’organo d’esecuzione può far esaminare la persona soggetta al servizio civile da un medico di propria fiducia allo scopo di valutare la sua capacità al lavoro. Il medi- co di fiducia può essere un medico dell’ufficio competente del Servizio sanitario dell’esercito.

Titolo prima dell’art. 23

Capitolo 5: Ammissione al servizio civile

Art. 23 Presentazione di una domanda (art. 16a cpv. 2 e 16b cpv. 3 LSC) 1 La domanda di ammissione al servizio civile deve essere presentata utilizzando il modulo ufficiale. 2 Nella domanda occorre indicare il cognome, il nome, l’indirizzo completo, la data di nascita e il numero di assicurato AVS e apporre il luogo, la data e la firma. Alla domanda va allegata una fotocopia della carta d’identità o del passaporto. 3 L’organo d’esecuzione può mettere a disposizione per via elettronica i moduli di domanda e le maschere di immissione. 4 Le domande possono essere presentate per via elettronica. La presentazione elet- tronica deve essere confermata da una firma originale. Il momento della consegna di questa conferma presso un ufficio postale è considerato il momento della presenta- zione della domanda.

Art. 24 Effetto della presentazione di una domanda (art. 17 cpv. 1 e 2 LSC) 1 Chi presenta una domanda di ammissione al servizio civile è prosciolto dal tiro obbligatorio fintanto che sulla domanda non sia stata presa una decisione passata in giudicato. 2 Le seguenti persone che presentano una domanda di ammissione al servizio civile prima dell’entrata in servizio non sono più tenute a entrare in servizio: a. gli Svizzeri all’estero convocati a prestare servizio attivo; b. le persone la cui domanda di prestare servizio militare non armato è stata respinta mediante una decisione passata in giudicato meno di tre mesi prima del successivo servizio militare.

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Art. 25 Domande di persone che rifiutano il reclutamento (art. 17 cpv. 1bis LSC)

Se un reclutando che ha presentato una domanda di ammissione al servizio civile rifiuta il reclutamento, l’organo d’esecuzione presenta una domanda di apprezza- mento medico da parte di una Commissione per la visita sanitaria secondo l’artico- lo 6 dell’ordinanza del 24 novembre 20042 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio.

Art. 26 Domande trattate prioritariamente (art. 17 cpv. 2 LSC)

L’organo d’esecuzione tratta prioritariamente le domande che: a. sono presentate durante un servizio militare della durata di almeno quattro settimane; b. sono presentate da Svizzeri all’estero dopo l’entrata in servizio.

Art. 27 Calcolo della durata del servizio civile ordinario (art. 8 cpv. 1 LSC) 1 Per calcolare la durata del servizio civile ordinario, l’organo d’esecuzione riprende i dati del sistema di gestione del personale dell’esercito relativi alla durata comples- siva dei servizi d’istruzione non ancora prestati ai sensi della legislazione militare.

2 L’organo d’esecuzione non tiene conto dell’aumento del numero dei giorni di

servizio militare da compiere in seguito alla scelta del modello di servizio in ferma continuata. 3 Esso tiene conto delle modifiche della durata complessiva dei servizi d’istruzione previsti dalla legislazione militare. 4 Per le persone che in precedenza sono state ufficiali specialisti, la durata comples- siva dei servizi d’istruzione non ancora prestati è moltiplicata per i fattori seguenti: a. meno di 160 giorni di servizio militare prestati: 1,5 b. da 160 a 189 giorni di servizio militare prestati: 1,4 c. da 190 a 219 giorni di servizio militare prestati: 1,3 d. da 220 a 249 giorni di servizio militare prestati: 1,2 e. da 250 o più giorni di servizio militare prestati: 1,1 5 Per le persone che in precedenza sono state sottufficiali o ufficiali e che non hanno prestato almeno la metà del servizio pratico per l’ottenimento del loro grado, la durata complessiva dei servizi d’istruzione non ancora prestati è moltiplicata per 1,2. 6 A partire da cinque decimi, la durata è arrotondata al giorno intero successivo.

2 RS 511.12

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Art. 28 Decisione (art. 18 LSC)

L’organo d’esecuzione può firmare le proprie decisioni con firme apposte da mac- chine.

Art. 31 rimando nella rubrica (art. 19 e 80 cpv. 1bis lett. c LSC)

Art. 32a Valutazione dell’idoneità (art. 19 cpv. 2 LSC)

L’organo d’esecuzione basa la valutazione dell’idoneità di una persona soggetta al servizio civile a un periodo d’impiego in particolare sul risultato dell’accordo con l’istituto d’impiego e sul fatto che la persona in questione soddisfi le esigenze parti- colari che l’impiego le richiede conformemente al mansionario.

Art. 53 cpv. 1 lett. a abrogata

Art. 59 rimando nella rubrica e cpv. 4 (art. 26 cpv. 2 LSC e 13 LAS)

4 Le autorità d’assistenza sociale del Cantone di dimora sono competenti per la

consulenza e il sostegno sociale di una persona che presta servizio civile ed effettua il suo periodo d’impiego fuori del Cantone di domicilio quando essa, per presentarsi alle autorità d’assistenza sociale di quest’ultimo Cantone, sarebbe presumibilmente assente dall’istituto d’impiego per più di una giornata di lavoro.

Art. 59a, 60 e 77a cpv. 3 Abrogati

Art. 80 Corsi di formazione predisposti dall’organo d’esecuzione (art. 36 cpv. 4 e 37 cpv. 1 LSC)

1 L’organo d’esecuzione organizza corsi di formazione specifici in funzione

dell’impiego sui temi seguenti: a. assistenza a persone disabili; b. assistenza a persone anziane; c. assistenza a bambini e giovani; d. cure sanitarie e assistenza ai malati; e. protezione dell’ambiente e della natura; f. gestione non violenta dei conflitti; g. maneggio di motoseghe in caso di impieghi nell’agricoltura e nell’economia forestale.

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2 L’organo d’esecuzione può organizzare altri corsi di formazione:

a. se essi sono di migliore qualità o meno onerosi dei corsi d’introduzione degli istituti d’impiego; b. se un numero consistente di persone che prestano servizio civile non può ricevere dagli istituti d’impiego l’introduzione necessaria a causa dell’insuf- ficienza dei mezzi a disposizione di tali istituti; c. per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza. 3 L’organo d’esecuzione può incaricare terzi di organizzare i corsi di formazione e può consultare specialisti esterni. Inoltre approva il programma d’insegnamento e controlla se gli obiettivi sono stati raggiunti. 4 I corsi di formazione predisposti dall’organo d’esecuzione non dispensano l’istituto d’impiego dall’obbligo d’introduzione di cui all’articolo 78. 5 La Confederazione paga i costi dei corsi fino a 3000 franchi per ogni partecipante e per ogni corso.

Art. 81 Corso di formazione per compiti di cura (art. 36 cpv. 3 LSC) 1 Una persona soggetta al servizio civile segue un corso di formazione per compiti di cura se almeno il 30 per cento dei suoi compiti secondo il mansionario consiste in cure infermieristiche. 2 Inizia il suo periodo d’impiego entro il termine di sei mesi dalla fine del corso di formazione. 3 Il corso di formazione può essere seguito eccezionalmente durante le prime quattro settimane dell’impiego, sempreché l’istituto d’impiego sia d’accordo. 4 Una persona soggetta al servizio civile non è tenuta a seguire un corso di forma- zione per compiti di cura, se: a. ha appreso o esercita una professione che comporta compiti di cura; b. ha assolto la scuola reclute quale soldato sanitario.

Art. 81a Durata dei corsi di formazione e dei periodi d’impiego successivi (art. 36 cpv. 3 e 4 LSC) 1I corsi di formazione specifici in funzione dell’impiego durano al massimo 15 giorni. Per i corsi di formazione per compiti di cura l’organo d’esecuzione può approvare, nel caso specifico, una durata più lunga.

2 Se un corso di formazione specifico in funzione dell’impiego dura al massimo

quattro giorni, la persona soggetta al servizio civile effettua in seguito periodi d’impiego nel rispettivo settore d’impiego che durano complessivamente almeno dieci volte più del corso.

3 Se un corso di formazione dura al minimo cinque giorni, la persona soggetta al

servizio civile effettua in seguito periodi d’impiego nel rispettivo settore d’impiego che durano complessivamente almeno 50 giorni.

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4 Se una persona soggetta al servizio civile segue un corso di base della Croce Rossa Svizzera quale assistente di cura, i periodi d’impiego che comportano compiti di cura durano complessivamente almeno 120 giorni.

5 L’organo d’esecuzione può ammettere periodi d’impiego più brevi nel quadro

dell’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza.

Art. 86a (art. 40a LSC) 1 L’organo d’esecuzione stabilisce quali equipaggiamenti possono essere consegnati alla persona che presta servizio civile, a scopo d’identificazione, gratuitamente in proprietà.

2 L’entità degli equipaggiamenti consegnati gratuitamente dipende dal numero di

giorni di servizio civile che restano da prestare. 3 Equipaggiamenti supplementari possono essere consegnati alle persone soggette al servizio civile dietro pagamento di un emolumento. 4 L’organo d’esecuzione emana istruzioni concernenti l’utilizzazione e il trattamento degli equipaggiamenti.

Art. 87 cpv. 5

5 L’istituto richiedente illustra:

a. il tipo d’introduzione di cui hanno bisogno le persone che prestano servizio civile e il modo in cui esso può coprire tale bisogno d’introduzione; b. quali impieghi richiedono esigenze particolari per quanto concerne la buona reputazione delle persone soggette al servizio civile; c. quali esigenze particolari richieste alla persona che presta servizio civile dall’impiego secondo il mansionario devono essere verificate dall’organo d’esecuzione.

Art. 87a cpv. 1 1 L’istituto richiedente può presentare per via elettronica la sua domanda di ricono- scimento quale istituto d’impiego. Conferma la presentazione della stessa inviando successivamente una dichiarazione originale, firmata a mano, secondo l’articolo 87 capoverso 6.

Art. 95 Ammontare dei tributi dell’istituto d’impiego (art. 46 cpv. 1 LSC) 1 Il tributo di un istituto d’impiego segue la tariffa progressiva secondo l’Appendice 2a. Il calcolo si basa sul relativo importo giornaliero secondo l’Appendice 2a appli- cabile all’inizio di un periodo di notifica. 2 Durante i primi 26 giorni del periodo d’impiego, l’istituto d’impiego deve soltanto la metà dei tributi.

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Art. 96 rimando nella rubrica (art. 46 cpv. 1bis, 2 e 3 LSC)

Art. 96 cpv. 2 lett. e

2 L’organo d’esecuzione prescinde dalla riscossione di tributi:

e. se l’istituto d’impiego è un ente della Confederazione.

Art. 97a Materiale in prestito per l’identificazione degli istituti d’impiego (art. 40a LSC) 1 L’organo d’esecuzione può dare in prestito a tutti gli istituti d’impiego targhe segnaletiche a scopo d’identificazione. 2 Esso può dare in prestito agli istituti d’impiego, a scopo d’identificazione in caso di impieghi di gruppo, il seguente materiale: a. vestiti impermeabili; b. colonne informative; c. altri oggetti adeguati per identificare gli istituti d’impiego. 3 L’istituto d’impiego assume i costi risultanti dall’apposizione di informazioni relative all’istituto d’impiego sulle targhe segnaletiche e sulle colonne informative. 4 Il materiale dato in prestito rimane di proprietà della Confederazione. Gli istituti d’impiego provvedono alla sua manutenzione. Se necessario, l’organo d’esecuzione può fornire il materiale sostitutivo. 5 Gli istituti d’impiego danno in prestito alle persone che prestano servizio civile i vestiti impermeabili e li ritirano alla fine del periodo d’impiego. 6 Gli istituti d’impiego e le persone che prestano servizio civile possono utilizzare il materiale in prestito soltanto per attività svolte nell’ambito del servizio civile e non possono venderlo né darlo in pegno. 7 L’organo d’esecuzione emana istruzioni concernenti la restituzione del materiale dato in prestito.

Art. 112 Persone condannate a una prestazione di lavoro (art. 83 cpv. 3 LSC) 1 Le persone condannate a una prestazione di lavoro la forniscono in modo completo anche se hanno superato il limite d’età di cui all’articolo 11 capoverso 2 LSC.

2 Si applica l’articolo 103.

Art. 113 Impieghi di servizio civile di persone che hanno almeno trent’anni (art. 20 LSC) 1 L’organo d’esecuzione può autorizzare una persona soggetta al servizio civile, su sua richiesta, a prestare periodi d’impiego annuali nel servizio civile per una durata di 26 giorni, a condizione che:

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a. sia stata ammessa al servizio civile prima del 1° gennaio 2004; b. il 1° gennaio 2007 avesse almeno trent’anni; c. la durata del servizio obbligatorio che le resta da compiere ammonti in media a più di 26 giorni di servizio civile per ogni anno di obbligo; d. abbia compiuto un periodo d’impiego di lunga durata secondo l’articolo 37 o abbia adempiuto la scuola reclute; e e. renda credibile il fatto che l’obbligo di compiere periodi d’impiego più lun- ghi comporterebbe notevoli inconvenienti per essa, i suoi stretti parenti o il suo datore di lavoro.

2 Una domanda scritta secondo il capoverso 1 deve essere presentata all’organo

d’esecuzione al più tardi entro il 31 dicembre 2007.

3 L’articolo 46 capoverso 5 lettera b si applica per analogia.

Art. 114 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 15 ottobre 2008

1 Chiunque è stato ammesso al servizio civile mediante una decisione passata in

giudicato e ha compiuto 26 anni prima del 1° gennaio 2009 effettua entro la fine del 2010 almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, gli restano in media ancora 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d’età ordinario previsto all’articolo 11 LSC.

2 Le convocazioni e le pianificazioni dei periodi d’impiego decise prima del

1° gennaio 2009 rimangono valide. Se una pianificazione dei periodi d’impiego non può essere attuata, occorre presentare una domanda di differimento del servizio. La pianificazione dei periodi d’impiego è valida fintantoché il differimento del servizio non è stato autorizzato. 3 Il riconoscimento di istituti d’impiego attivi nel settore dell’agricoltura è valido fino alla scadenza della durata di validità limitata della decisione di riconoscimento, dei contingenti accordati o dei mansionari.

Art. 115 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 6 marzo 2009 1 Gli istituti d’impiego che sono stati riconosciuti prima del 1° aprile 2009 notificano all’organo d’esecuzione entro il 30 giugno 2010: a. quali impieghi richiedono esigenze particolari per quanto concerne la buona reputazione di una persona soggetta al servizio civile; b. quali esigenze particolari richieste alla persona che presta servizio civile dall’impiego secondo il mansionario devono essere verificate dall’organo d’esecuzione. 2 Se nella decisione di riconoscimento di un istituto d’impiego la categoria secondo l’Appendice 2a deve essere adeguata, l’istituto d’impiego paga il tributo fissato in base alla categoria stabilita in precedenza fino al passaggio in giudicato della modi- fica.

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Art. 116–118quinquies Abrogati

II L’Appendice 2a è sostituita come segue:

Appendice 2a (art. 95 cpv. 1)

Ammontare dei tributi in funzione del salario lordo

Categoria Salario lordo paragonabile, Tributo in % Importo giornaliero in franchi * in franchi **

1 da 0 a 2624.– 8.40

2 da 2625.– a 3149.– 12 10.50

3 da 3150.– a 3674.– 12 12.60

4 da 3675.– a 4199.– 13 15.90

5 da 4200.– a 4724.– 15 21.00

6 da 4725.– a 5249.– 17 26.75

7 da 5250.– a 5774.– 19 33.25

8 da 5775.– a 6299.– 21 40.40

9 da 6300.– a 6824.– 23 48.30

10 da 6825.– a 7349.– 25 56.85

11 da 7350.– a 7874.– 25 61.25

12 da 7875.– a 8399.– 25 65.60

13 da 8400.– 70.00

* Salario lordo usuale nel luogo e nella professione che l’istituto d’im- piego dovrebbe versare a un lavoratore per un’attività paragonabile. ** Il tributo per giorno di servizio (importo giornaliero) è calcolato molti- plicando il salario lordo mensile paragonabile per la percentuale del tributo e dividendo il prodotto per 30 giorni. All’interno di ogni catego- ria vale un importo giornaliero uniforme che è calcolato sulla base del salario più basso della rispettiva categoria.

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III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2009.

6 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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