Lexipedia

AS 2009 1127

Ordinanza del DFE sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile

Ordinanza del DFE sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile

Modifica del 6 marzo 2009

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del 15 aprile 20041 sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile è modificata come segue:

Art. 3 Vitto (art. 29 cpv. 1 lett. c LSC) 1 Se la persona che presta servizio civile consuma i pasti al proprio alloggio, l’istituto d’impiego le versa per ogni giorno di servizio computabile: a. 3,50 franchi per la colazione; b. 10 franchi per il pranzo; c. 8 franchi per la cena. 2 Se la persona che presta servizio civile non può consumare i pasti al proprio allog- gio durante i giorni di lavoro, l’istituto d’impiego le versa per ogni giorno di servizio computabile: a. 8 franchi per la colazione; b. 19 franchi per il pranzo; c. 15 franchi per la cena. 3 Per i corsi d’introduzione di un giorno predisposti dall’organo d’esecuzione del servizio civile, i costi del pranzo sono a carico di quest’ultimo. Per questi giorni esso non versa alla persona che presta servizio civile altre indennità per il vitto.

Art. 4 Utilizzazione dell’alloggio privato (art. 29 cpv. 1 lett. d LSC e 66 cpv. 2 OSCi)

L’istituto d’impiego versa per ogni giorno di servizio computabile 11,50 franchi per l’utilizzazione dell’alloggio privato alla persona che presta servizio civile.

1 RS 824.11

2009-0009 1127

Prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile RU 2009

Art. 5 cpv. 2 2 Se la persona che presta servizio civile deve assolutamente utilizzare il proprio veicolo privato per spostarsi, l’istituto d’impiego le versa un’indennità chilometrica di 65 centesimi.

II 1 Eccettuato l’articolo 3 capoverso 3, la presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2010.

2 L’articolo 3 capoverso 3 entra in vigore il 1° aprile 2009.

6 marzo 2009 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard