AS 2009 1139
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e Dublino
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino
del 20 marzo 2009
Visto l’articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 17 dicembre 20041 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto Questa Convenzione disciplina in particolare: a. la trasmissione di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni nel campo d’applicazione dell’Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’asso- ciazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS) e dell’Accordo del 26 ottobre 20043 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai mec- canismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD); b. la rappresentanza e la partecipazione dei Cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’Unione europea (UE); c. l’elaborazione di posizioni comuni della delegazione svizzera nei comitati misti; d. i diritti e gli obblighi reciproci di Confederazione e Cantoni nella trasposi- zione, nell’applicazione e nello sviluppo di nuovi atti e misure dell’UE secondo l’articolo 7 AAS e l’articolo 4 AAD, che sono notificati dall’UE alla Svizzera (in seguito «nuovi atti e provvedimenti»).
RS 362.1
2009-0202 1139
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, RU 2009
Art. 2 Collaborazione
1 La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente e di comune intesa nel
quadro delle loro competenze negli ambiti interessati dall’acquis di Schengen e Dublino. I Cantoni contribuiscono in particolare allo sviluppo come anche all’applicazione e alla trasposizione dell’acquis di Schengen e Dublino.
2 La Confederazione e i Cantoni provvedono alle necessarie misure organizzative
affinché siano adempiuti in modo tempestivo ed efficace gli obblighi internazionali della Svizzera derivanti dall’AAS4 e dall’AAD5. 3 Si informano reciprocamente, in modo esaustivo e tempestivo, riguardo ai progetti legislativi interni nei campi d’applicazione dell’AAS e dell’AAD.
4 Si informano riguardo alla giurisprudenza in questi campi.
Sezione 2: Garanzia dell’informazione, del coordinamento e della cooperazione
Art. 3 Uffici di contatto tra Confederazione e Cantoni Per la debita applicazione della presente Convenzione, la Confederazione e i Can- toni designano il rispettivo ufficio di contatto.
Art. 4 Trasmissione delle informazioni 1 Di norma, la Confederazione e i Cantoni s’informano per il tramite dei propri uffici di contatto. 2 La Confederazione garantisce che le informazioni, i dati e i documenti indirizzati dall’UE alla Svizzera siano trasmessi immediatamente ai Cantoni.
3 Gestisceun portale elettronico che garantisce a Confederazione e Cantoni un
accesso immediato alle informazioni e ai dati.
Art. 5 Coordinamento
1 Di norma, la Confederazione e i Cantoni discutono internamente i propri pareri
prima di comunicarseli per il tramite degli uffici di contatto.
2 Coordinano la trasposizione di atti e provvedimenti nei campi d’applicazione
dell’AAS6 e dell’AAD7, in particolare sotto il profilo temporale.
4 RS 0.360.268.1 5 RS 0.142.392.68 6 RS 0.360.268.1 7 RS 0.142.392.68
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, RU 2009
Sezione 3: Sviluppo, trasposizione e applicazione dell’acquis di Schengen e Dublino
Art. 6 Partecipazione dei Cantoni ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE 1 I Cantoni partecipano all’elaborazione delle prese di posizione svizzere nei comi- tati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE negli ambiti che concernono le loro compe- tenze o toccano i loro interessi essenziali. 2 Inviano nei gruppi di lavoro della Confederazione rappresentanti che svolgono i lavori preparatori e di fondo per i negoziati nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE. 3 Fanno parte della delegazione svizzera e partecipano ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE. 4 Di norma le delegazioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE sono dirette da un rappresentante della Confederazione.
Art. 7 Notifica La Confederazione trasmette immediatamente all’ufficio di contatto dei Cantoni le notifiche ricevute dalle istituzioni UE riguardanti i nuovi atti o provvedimenti che la Svizzera deve riprendere nell’ambito dell’acquis di Schengen e Dublino.
Art. 8 Procedura d’adozione
1 La Confederazione decide riguardo all’adozione di nuovi atti e provvedimenti
dell’UE, come anche ai termini necessari. 2 Se i Cantoni concludono che l’adozione di un nuovo atto o di un nuovo provvedi- mento dell’UE riguarda le loro competenze o i loro interessi essenziali, il loro parere riveste particolare importanza secondo l’articolo 5 capoverso 1.
Art. 9 Trasposizione 1 La Confederazione e i Cantoni garantiscono la trasposizione tempestiva di atti o provvedimenti. 2 Si informano precocemente riguardo alle misure prese e alla conclusione dei lavori di trasposizione.
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, RU 2009
Sezione 4: Rapporto e assunzione dei costi
Art. 10 Rapporto La Confederazione e i Cantoni presentano ai comitati misti un rapporto secondo l’articolo 9 capoverso 1 AAS8 e l’articolo 6 capoverso 1 AAD9 sull’interpretazione e l’applicazione dell’acquis di Schengen e Dublino da parte delle autorità amministra- tive e dei tribunali.
Art. 11 Assunzione dei costi 1 La Confederazione e i Cantoni si assumono i propri costi connessi con la trasposi- zione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino, come anche i costi per la partecipazione ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE. 2 I Cantoni forniscono un contributo adeguato alla gestione del portale Schengen di cui all’articolo 4 capoverso 3.
Sezione 5: Risoluzione dei conflitti
Art. 12
1 Il Consiglio federale e la Conferenza dei governi cantonali (in seguito «CdC»)
risolvono di comune intesa le controversie riguardanti la presente Convenzione. 2 Le divergenze d’interpretazione concernenti la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino devono essere appianate mediante negoziati.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 13 Denuncia 1 La presente Convenzione può essere denunciata per scritto rispettando un termine di sei mesi. 2 La Confederazione e i Cantoni devono rispettare in ogni caso i loro obblighi cor- renti.
8 RS 0.360.268.1 9 RS 0.142.392.68
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Art. 14 Entrata in vigore
1 La presente Convenzione esige l’approvazione di tutti i Cantoni.
2 La CdC informa il Consiglio federale riguardo alle approvazioni di cui al capo- verso 1. 3 Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della presente Conven- zione dopo aver udito la CdC.10
20 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
In nome dei Cantoni: Il presidente della CdC, Lorenz Bösch
10 La data dell’entrata in vigore di questa Convenzione è il 1° aprile 2009 (DCF del 13 marzo 2009).
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, RU 2009