AS 2009 1145
Ordinanza del Consiglio dei PF sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna
Ordinanza del Consiglio dei PF sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna (Ordinanza PFZ-PFL)
Modifica dell’11 marzo 2009
Il Consiglio dei PF ordina:
I L’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 20031 è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 4 4 I PF possono versare ai liberi docenti un onorario per i corsi tenuti; i mandati d’insegnamento sono retti dalle disposizioni dell’articolo 17a della legge sui PF.
Art. 11 cpv. 3 Abrogato
Art. 12 cpv. 4 4 I mandati d’insegnamento sono retti dalle disposizioni dell’articolo 17a della legge sui PF.
Art. 13 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2009.
11 marzo 2009 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Fritz Schiesser
1 RS 414.110.37
2008-2708 1145
Ordinanza PFZ-PFL RU 2009